Data: 2014-10-10 09:10:36

SOMMINISTRAZIONE IN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

L'ART. 56 comma 3 della Legge Regionale Toscana 28/2005 recita che i titoli abilitativi per l'attività di somministrazione alimenti e bevande non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.

Il nostro caso è questo: l'autorizzazione per installazione ed esercizio di impianti distribuzione carburanti rilasciata dal comune è a nome della  compagnia petrolifera X la quale con contratto di comodato ha concesso in gestione a Y l'impianto di distribuzione carburante (Y si intesta la licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle Dogane).

Vorrebbero aprire un esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno del distributore.
Chi fa la scia di avvio della somministrazione la compagnia petrolifera oppure il gestore?

Poi vorrebbero dare in affitto di azienda solo la somministrazione ad un altro soggetto (Z). E' possibile?

Grazie

riferimento id:21985

Data: 2014-10-12 19:52:35

Re:SOMMINISTRAZIONE IN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

riporto interamente l'art. 56 ad uso di tutti:

[i]Art. 56 - Attività e servizi integrativi
1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.
2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:
a) l’attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo.
b) [u]l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'articolo 42 bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio[/u];
c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all’articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;
d) l’attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;
e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

3. [u]I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell’autorizzazione per l’attività di installazione ed esercizio di impianti[/u].

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.[/i]

La questione della compagnia petrolifera e del gestore rappresenta un “evergreen”. L'insieme normativo non riesce mai a chiarirne bene i particolari.

In genere il distributore è realizzato dalla compagnia petrolifera. Questa ottiene tutte le autorizzazioni compresa quella comunale. La compagnia è la titolare dell’autorizzazione. Una volta realizzato l’impianto, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 32/1998, la  gestione  degli  impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori...
Il gestore stipula un contratto di comodato con il quale esercita l’attività di impresa utilizzando i mezzi messi a disposizione dal comodante. Al fine dell’esercizio il comodatario/gestore deve poi farsi intestare la licenza fiscale per l’esercizio di impianto da parte dell’Ag. delle Dogane ed è tenuto alla tenuta del registro di carico e scarico.
Ai sensi del d.lgs. 504/1995, per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza  è  intestata  al  titolare della gestione dell'impianto, al quale  incombe  l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico.  Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso (il termine concessionari deriva dalla vecchia normativa, vedi l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 32/98).

Detto questo, per come è scritta la normativa regionale non vedo ostacoli affinché la SCIA per esercizio dell’attività di somministrazione sia presentata dal gestore (fatte salve eventuali condizioni riferibili al rapporto di diritto privato fra compagnia e gestore).

Benché in senso letterale per cessione possa essere inteso anche l’affitto, nella prassi si intende “cessione” per dire vendita. Vedi qua:
http://www.contratti-tipo.camcom.it/P42A296C290S82/Contratto-tipo-di-affitto-e-cessione-di-azienda.htm
Quindi, non vedo problemi affinché il ramo aziendale somministrazione sia dato in affitto ad un terzo.

riferimento id:21985
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it