Salve.
L'art. 32, comma3 della L.r. 28/2005 disposne che "ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera".
Può la suddetta norma ritenersi ancora applicabile, o contrasta in qualche modo con il D.lgs 59/2010?
Grazie
Salve.
L'art. 32, comma3 della L.r. 28/2005 disposne che "ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera".
Può la suddetta norma ritenersi ancora applicabile, o contrasta in qualche modo con il D.lgs 59/2010?
Grazie
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L'art. 14 comma 3 del Dlgs 59/2010 dispone:
Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.
Quindi vengono meno le limitazioni numeriche previste dalla disciplina regionale.
L'art. 16 conferma questo orientamento prevedendo che:
Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
Quindi in presenza di posteggi determinati NON è possibile prevedere un limite massimo di licenze per soggetto mentre è doveroso prevedere un bando pubblico e .... vinca il migliore.