In Piemonte è possibile la vendita di alcolici mediante distributori automatici che permettano la vendita solo a maggiorenni grazie a un lettore che controllerà la maggiore età dell'acquirente?
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In Piemonte è possibile la vendita di alcolici mediante distributori automatici che permettano la vendita solo a maggiorenni grazie a un lettore che controllerà la maggiore età dell'acquirente?
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Piemonte
L.R. 29-12-2006 n. 38
Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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Art. 7 Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
[color=red]5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
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Grazie!
Vietata solo la somministraione, quindi la vendita è permessa, giusto?
LA legge dalle 24:00 alle 07:00 è vietata?
[i]legge 125/2001 che, in particolare, al comma 2 dell’articolo 14-bis dispone:
Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate[/i]
Fermo il divieto di SOMMINISTRAZIONE (vendita per il consumo sul posto) formalmente la legge regionale non vieta la vendita "ordinaria", senza somministrazione (salvo il divieto previsto dall'art. 689 del codice penale come riformulato nel 2012).
[color=red]In questo senso vedi anche le istruzioni di qualche comune: http://territorio.comune.bergamo.it/servizio-attivita-produttive-e-commercio/istanza/economica/distributori-automatici
Modalita di esercizio:
E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni. E' pertanto necessario che i distributori automatici che vendono alcolici siano dotati di dispositivo di lettura della CRS ai fini della verifica dell'età dell'acquirente.
E', altresì, vietata la vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
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Ciò premesso non può escludersi una competenza SINDACALE con ordinanza contingibile ed urgente di DIVIETO SPECIFICO per singoli apparecchi/zone come in questo caso:
http://www.ravennaedintorni.it/ravenna-notizie/40318/ordinanza-del-sindaco-alcolici-vietatiai-distributori-automatici-di-viale-farini.html
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689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno [c.p. 691] (1).
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (2).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi (3).
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35] (4).
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(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
(2) Comma inserito dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
(3) Comma inserito dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
(4) La competenza per la contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
MA se si tratta di ordinanza sindacale potrà avere durata determinata nel tempo...
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