Data: 2014-10-09 17:11:07

Perdita requisiti morali del preposto di un pubblico esercizio

caso : pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande tipologia B con autorizzazione rilasciata, nel 2012 al legale rappresentante della società, che nello specifico è una srl. La richiesta della tabella dei giochi proibiti effettuata nel c.a induce alla verifica dei requisiti morali e antimafia.La Prefettura risponde che ATTUALMENTE non sono emerse cause di decadenza,sospensione o divieto ma che sono emersi elementi utili alla valutazione dei requisiti soggettivi e che tali elementi sono desumimili dai carichi pendenti.Emerge che:
[s]Legale rappresentante [/s] casellario nullo ( con procedimento in corso per notizia di reato per infrazione art 17 e 100 del TULPS)
DELEGATO alla soministrazione (nonchè socio della società) condannato con sentenza  del 2013 della corte di appello irrevocabile per :  ricettazione  e detenzione illegale armi ( reclusione a 2 anni )
Altro socio, dai carichi pendenti risulta  416/bis e  art 10 L.497/74. ( non si sa se sottoposto alle misure cautelari detentive e non)  Cosa fare? La perdita dei requisiti morali dei requisiti del elegato/preposto alla somministrazione comporta  avvio di procedimento per sospensione o revoca dell'autorizzazione, o  sussistono le motivazioni in  per la revoca ad horas dell'autorizzazione del Pubblico esercizio? relativamente alla società e ai soci  permangono i requisiti soggettivi previsti dal novellato disposto dell'art 71 del dlgs59/10 come modificato dal dlgs147/12

riferimento id:21957

Data: 2014-10-09 20:00:52

Re:Perdita requisiti morali del preposto di un pubblico esercizio

La ricettazione è ostativa all'esercizio dell'attività. Solo coloro che hanno riportato una sentenza passata in giudicato subiscono l'inibizione all'esercizio dell'attività, i carichi pendenti , in genere non sono rilevanti per l'amministrazione comunale. Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16095.0

SE il preposto non ha i requisiti morali devi inibire l'esercizio dell'attività finché non presentano altra dichiarazione di diverso preposto. Se il preposto è anche socio con poteri di rappresentanza lo stesso devi inbire l'esercizio dell'attività a quel soggetto giuridico. In quato caso solo un altro soggetto potrà riprendere l'attività

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