caso : pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande tipologia B con autorizzazione rilasciata, nel 2012 al legale rappresentante della società, che nello specifico è una srl. La richiesta della tabella dei giochi proibiti effettuata nel c.a induce alla verifica dei requisiti morali e antimafia.La Prefettura risponde che ATTUALMENTE non sono emerse cause di decadenza,sospensione o divieto ma che sono emersi elementi utili alla valutazione dei requisiti soggettivi e che tali elementi sono desumimili dai carichi pendenti.Emerge che:
[s]Legale rappresentante [/s] casellario nullo ( con procedimento in corso per notizia di reato per infrazione art 17 e 100 del TULPS)
DELEGATO alla soministrazione (nonchè socio della società) condannato con sentenza del 2013 della corte di appello irrevocabile per : ricettazione e detenzione illegale armi ( reclusione a 2 anni )
Altro socio, dai carichi pendenti risulta 416/bis e art 10 L.497/74. ( non si sa se sottoposto alle misure cautelari detentive e non) Cosa fare? La perdita dei requisiti morali dei requisiti del elegato/preposto alla somministrazione comporta avvio di procedimento per sospensione o revoca dell'autorizzazione, o sussistono le motivazioni in per la revoca ad horas dell'autorizzazione del Pubblico esercizio? relativamente alla società e ai soci permangono i requisiti soggettivi previsti dal novellato disposto dell'art 71 del dlgs59/10 come modificato dal dlgs147/12
La ricettazione è ostativa all'esercizio dell'attività. Solo coloro che hanno riportato una sentenza passata in giudicato subiscono l'inibizione all'esercizio dell'attività, i carichi pendenti , in genere non sono rilevanti per l'amministrazione comunale. Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16095.0
SE il preposto non ha i requisiti morali devi inibire l'esercizio dell'attività finché non presentano altra dichiarazione di diverso preposto. Se il preposto è anche socio con poteri di rappresentanza lo stesso devi inbire l'esercizio dell'attività a quel soggetto giuridico. In quato caso solo un altro soggetto potrà riprendere l'attività