Data: 2011-09-27 11:52:34

COMMERCIO VIA INTERNET CHIARIMENTI

buongiorno,
un'associazione onlus ha un negozio di accessori, articoli di abbigliamento all'interno della sua sede, adesso ha presentato una scia per avvio attività di commercio elettronico tramite internet ( sul suo sito ) sempre di articoli come magliette, cappellini e vari gadget, come quelli già rivenduti nel negozio .

Sono a chiedere a chi devo inoltrare la pratica: è sufficiente alla P.M. o devo trasmetterne una copia anche alla Questura?
grazie della collaborazione

riferimento id:2193

Data: 2011-09-27 14:53:42

Re:COMMERCIO VIA INTERNET CHIARIMENTI

Oggi che tutto è in PEC non fa male mandarle sia alla PM che alla Questura.

Ti ricordo inoltre l'OBBLIGO DI INVIARE tutti i fascicoli completi sempre e comunque alla CCIAA

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D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
43-bis. Certificazione e documentazione d’impresa.

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (129).

(129) Articolo aggiunto dalla lettera f-quinquies) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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