Buongiorno, mii è stato fatto il seguente quesito:.
una struttura ricettiva, iscritta quale Residenza d'Epoca presso la Provincia di Pistoia, intenderebbe qualificare e rendere più attrattiva la sua offerta ricettiva tramite l'apertura di un piccolo centro benessere, all'interno dei locali gìà in uso alla residenza d'epoca.
In linea di massima il centro benessere dovrebbe essere dotato di sauna, bagno turco, docce emozionali (cromoterapia, aromaterapia), vasca per idromassaggio, tepidarium con zona relax , lettino per massaggi, cabina estetica.
Al momento nessuna struttura ricettiva di Pistoia, al di fuori della Valdinievole, offre al suo interno questo servizio e quindi l'niziativa secondo il richiedente, contribuirebbe a colmare questa lacuna, rispondendo a una domanda diffusa e crescente.
L'uso delle attrezzature dovrebbe essere destinato in via principale agli ospiti della struttura ricettiva, con la prospettiva di estenderlo anche all'esterno, eventualmente riservato agli associati di un costituendo "CLUB BENESSERE", e tutto ciò al fine ripartire il costo del centro benessere su un'utenza più ampia di quella modesta costituita dai nostri ospiti.
Vorrei sapere quali sono gli adempimenti necessari per l'attuazione della iniziativa sopra descritta.
Ringraziando per la cortese collaborazione, cordiali saluti.
Morena
l’attività proposta è attività estetica e quindi sottoposta all’applicazione della LR 28/04 e relativo regolamento regionale, il DPGR 47R/2004. Da sempre l’attività estetica è considerata come accessoria a quella ricettiva. Da un punto di vista della destinazione d’uso, in genere, non ci sono problemi data, appunto, la complementarietà e la non prevalenza.
A nulla rileva che l’attività sia complementare o esercitata nei confronti di “soci”.
Come esplicitato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 413/2014(testualmente):
[i]...il fatto che quei macchinari insistano all'interno di un circolo privato non incide sulle considerazioni di cui sopra, atteso che, nella sostanza, offrendo ai soci un trattamento estetico a tutti gli effetti, si pone in essere un'attività che è assimilabile all'esercizio al pubblico di un attività protetta per ragioni di salute e di sicurezza il cui esercizio resta subordinato, per legge, alla sussistenza delle condizioni dell'esistenza di un soggetto munito del titolo professionale di estetista e dell'ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa.
[omissis]
Il fatto che l'attività - per quanto espone l'appellante - venisse svolta in modo minoritario e marginale rispetto all'attività principale, peraltro, in nulla svilisce l'antigiuridicità di quelle applicazioni abbronzanti, a prescindere dalla percentuale di rilevanza all'interno del circolo: l'art. 1 della cit. L. n. 1 del 1990 non pone infatti alcun limite minimo sotto il quale legittimare aliunde un'attività svolta in difetto dei dovuti requisiti.
[/i]
Anche la cassazione si è espressa in modo analogo rilevando, in più, che già la messa a disposizione di attrezzature self-service per estetica configura esercizio dell’attività e quindi fa nascere l’obbligo dell’abilitazione e del possesso dei requisiti professionali.
In sintesi, in ogni caso occorrono i requisiti personali, ambientali e abilitativi necessari all’esercizio dell’attività.