Data: 2014-10-07 10:16:00

AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

Buongiorno,

volevo alcune informazioni riguardo l'apertura di un affittacamere non professionale a Milano, che differenza c'è tra professionale e non professionale? In Lombardia si può aprire un affittacamere non professionale e quindi senza partita iva? In caso non si potesse aprire un affittacamere non professionale si possono fare dei contratti di locazione dell'appartamento parziali (ovvero uso camera bagno e cucina) contemporaneamente a persone diverse ed in periodi intersecanti ( bagno camera cucina dal 1/5 ottobre ad una persona e l'altra camera bagno cucina ad un'altra persona da 3/5 ottobre?). Si possono fare contratti di locazione di breve periodo 1,2,3giorni in poi facendo una ricevuta e dichiarando in redditi diversi? La questura di Milano ha detto che si è perseguiti penalmente e amministrativamente quando vi sono due persone all'interno dell'appartamento perchè l'affitto di locazione non ad uso turistico dev'essere solo per un affittuario e non per tanti c'è la norma che impone l'uso esclusivo dell'abitazione.

Qualcuno potrebbe gentilmente chiarirmi le idee in quanto le risposte di agenzia delle entrate, questura di Milano e commercialisti sono molto confuse e tutte diverse.

Grazie in anticipo.

riferimento id:21891

Data: 2014-10-07 22:05:06

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

In Lombardia l'attività di affittacamere è normata dalla L.R. 16/07/2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
In particolare l'art. 41 (Definizione di affittacamere) prevede che:
[i]1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.
2. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.
3. Il titolare dell’esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.[/i]

Inoltre l'art. 42 prevede che:
[i]1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
2. Gli appartamenti utilizzati per l’attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d’acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell’alloggio:
a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
c) telefono ad uso comune.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti.[/i]

Pertanto risulta palese, anche alla luce della recente Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 19 febbraio – 20 marzo 2014, n. 6501, che si tratta sempre di attività imprenditoriale.

Per le locazioni diverse da quelle turistiche si applica la L. 09/12/1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

Sul trattamento fiscale, premesso che le mie competenze sul tema non sono specifiche, segnalo questi recenti articoli:
- [url=http://www.tasse-fisco.com/case/affitta-camere-bed-breackfast-fiscale-licenza-adempimenti-aperturaivatura-partita-iva-licenze-adempimenti/6423/]http://www.tasse-fisco.com/case/affitta-camere-bed-breackfast-fiscale-licenza-adempimenti-aperturaivatura-partita-iva-licenze-adempimenti/6423/[/url]
- [url=http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/affittare-camere-studenti-universitari-fuori-sede-tasse-fisco/5768/]http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/affittare-camere-studenti-universitari-fuori-sede-tasse-fisco/5768/[/url]

riferimento id:21891

Data: 2014-10-08 07:20:33

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

Quindi un affittacamere non professionale in italia non é accettato,  ho capito bene?  Quindi ritornando a questo proposito : In caso non si potesse aprire un affittacamere non professionale si possono fare dei contratti di locazione dell'appartamento parziali (ovvero uso camera bagno e cucina) contemporaneamente a persone diverse ed in periodi intersecanti ( bagno camera cucina dal 1/5 ottobre ad una persona e l'altra camera bagno cucina ad un'altra persona da 3/5 ottobre?). Si possono fare contratti di locazione di breve periodo 1,2,3giorni in poi facendo una ricevuta e dichiarando in redditi diversi? La questura di Milano ha detto che si è perseguiti penalmente e amministrativamente quando vi sono due persone all'interno dell'appartamento perchè l'affitto di locazione non ad uso turistico dev'essere solo per un affittuario e non per tanti c'è la norma che impone l'uso esclusivo dell'abitazione.

Si potrebbe fare un ragionamento di questo tipo oppure no? 

Grazie in anticipo al Dott. Valenti.

Grazie in anticipo.

riferimento id:21891

Data: 2014-10-08 09:30:48

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

[quote]Quindi un affittacamere non professionale in italia non é accettato,  ho capito bene? [/quote]
Dipende dalla normativa regionale. In Lombardia a mio avviso no. In Toscana ad esempio sì.

Se la finalità è quella dell'affitto ad uso turistico si applica la L.R. 15/2007.

Negli altri casi si applicano la L. 431/1998 citata sopra che il D.M. 30/12/2002 "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge".

Ciò premesso sia la L. 431/1998 citata sopra che il D.M. 30/12/2002 parlano di contratti di locazione di [u]immobili[/u] adibiti ad uso abitativo.

riferimento id:21891

Data: 2015-01-27 16:09:06

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

Buongiorno, La ringrazio ancora per le sue esaustive risposte, e Le chiedo dato che non abbiamo ancora risolto il problema, in Lombardia è possibile svolgere un affittacamere non professionale?

La ringrazio ancora anticipatamente
Cordiali saluti.

Ilaria.B

riferimento id:21891

Data: 2015-02-02 22:41:44

Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia

Buongiorno.
Avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti circa la normativa sui Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia.

Sono proprietario di una civile abitazione sita nel Comune di Lecce (Regione Puglia), presso la quale ho la residenza e vorrei affittarla (tutta o parte di essa) mediante un normale Contratto di Locazione Turistica.
Premetto che non ho partita iva, quindi l'attività verra gestita in forma non imprenditoriale, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione di mezzi /persoe nè somministrazione.

Pertanto, Le chiedo se potrei stipulare dei contratti di locazione turistica SENZA presentare la SCIA tramite Suap? Oppure dovrei rispettare la normativa dell'Affittacamere o Appartamenti per vacanze o unità abitativa ammobiliata ad uso tirustico e presentare regolare SCIA?

La ringrazio anticipatamente

Cordiali Saluti

Mario

riferimento id:21891

Data: 2015-02-03 17:10:03

Re:Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia


Buongiorno.
Avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti circa la normativa sui Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia.

Sono proprietario di una civile abitazione sita nel Comune di Lecce (Regione Puglia), presso la quale ho la residenza e vorrei affittarla (tutta o parte di essa) mediante un normale Contratto di Locazione Turistica.
Premetto che non ho partita iva, quindi l'attività verra gestita in forma non imprenditoriale, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione di mezzi /persoe nè somministrazione.

Pertanto, Le chiedo se potrei stipulare dei contratti di locazione turistica SENZA presentare la SCIA tramite Suap? Oppure dovrei rispettare la normativa dell'Affittacamere o Appartamenti per vacanze o unità abitativa ammobiliata ad uso tirustico e presentare regolare SCIA?

La ringrazio anticipatamente

Cordiali Saluti

Mario
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La locazione turistica NON rientra nella disciplina delle attività ricettive ed è libera (non soggetta a SCIA).
Se non effettua i servizi accessori tipici dell'affittacamere non vi dovrebbero essere ostacoli.
Si informi sull'applicazione dell'eventuale IMPOSTA DI SOGGIORNO (da taluni Comuni richiesta anche per la locazione ad uso turistico)

riferimento id:21891

Data: 2015-02-03 19:56:34

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

La ringrazio per la precisa e puntuale risposta.

Le chiedo gentilmente un'ultimo chiarimento in merito alla locazione turistica, ossia la possibilità di pubblicizzare la mia abitazione all'interno di siti per "Casa Vacanze" (es Homeaway.it), specificando nell'annuncio che: <<"la Locazione turistica avverrà SENZA fornitura di servizi accessori/complementari al pernottamento degli ospiti, nè somministrazione di cibi/bevande">>...in modo da non incorrere in sanzioni per omessa presentazione scia per attività ricettiva.

Grazie mille.

Mario

riferimento id:21891

Data: 2015-02-05 19:20:30

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA


La ringrazio per la precisa e puntuale risposta.

Le chiedo gentilmente un'ultimo chiarimento in merito alla locazione turistica, ossia la possibilità di pubblicizzare la mia abitazione all'interno di siti per "Casa Vacanze" (es Homeaway.it), specificando nell'annuncio che: <<"la Locazione turistica avverrà SENZA fornitura di servizi accessori/complementari al pernottamento degli ospiti, nè somministrazione di cibi/bevande">>...in modo da non incorrere in sanzioni per omessa presentazione scia per attività ricettiva.

Grazie mille.

Mario
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FORMALMENTE niente vieta di pubblicizzarsi anche su canali propri di attività ricettive. Ciò che è vietato è la fornitura di servizi accessori e quindi una avvertenza espressa è da suggerire!!!!
Sotto il profilo amministrativo non vi sono ostacoli. Tuttavia se il sito è dedicato ad attività ricettive ed il messaggio che inserisce non è sufficientemente chiaro potrebbero aprirsi problemi sotto il profilo della pubblicità ingannevole.
E' solo teorico, forse, ma è giusto che glielo segnali!

riferimento id:21891

Data: 2015-07-17 10:08:31

Re:Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia



Buongiorno.
Avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti circa la normativa sui Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia.

Sono proprietario di una civile abitazione sita nel Comune di Lecce (Regione Puglia), presso la quale ho la residenza e vorrei affittarla (tutta o parte di essa) mediante un normale Contratto di Locazione Turistica.
Premetto che non ho partita iva, quindi l'attività verra gestita in forma non imprenditoriale, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione di mezzi /persoe nè somministrazione.

Pertanto, Le chiedo se potrei stipulare dei contratti di locazione turistica SENZA presentare la SCIA tramite Suap? Oppure dovrei rispettare la normativa dell'Affittacamere o Appartamenti per vacanze o unità abitativa ammobiliata ad uso tirustico e presentare regolare SCIA?

La ringrazio anticipatamente

Cordiali Saluti

Mario
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La locazione turistica NON rientra nella disciplina delle attività ricettive ed è libera (non soggetta a SCIA).
Se non effettua i servizi accessori tipici dell'affittacamere non vi dovrebbero essere ostacoli.
Si informi sull'applicazione dell'eventuale IMPOSTA DI SOGGIORNO (da taluni Comuni richiesta anche per la locazione ad uso turistico)

Buongiorno, a Firenze è stata indetta la tassa di soggiorno anche per gli alloggi ammobiliati locati per uso  turistico.
la mia domanda è la seguente:  per i contratti a uso turistico non professionali  senza i servizi accessori e che non sono il principale reddito è dovuta la tassa di soggiorno?
Se  viene pagata la cedolare secca e le tasse sulla dichiarazione dei redditi  come reddito da immobili e corretto?  Altrimenti se l’affitto turistico viene considerato al pari di una struttura ricettiva non dovrebbe avere le stesse agevolazioni su IVA utenza e modalità di pagamento delle tasse?
La ringrazio per l'attenzione.

Massimo



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riferimento id:21891

Data: 2015-07-17 10:14:48

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

Buongiorno, a Firenze è stata indetta la tassa di soggiorno anche per gli alloggi ammobiliati locati per uso  turistico.
la mia domanda è la seguente:  per i contratti a uso turistico non professionali  senza i servizi accessori e che non sono il principale reddito è dovuta la tassa di soggiorno?
Se  viene pagata la cedolare secca e le tasse sulla dichiarazione dei redditi  come reddito da immobili e corretto?  Altrimenti se l’affitto turistico viene considerato al pari di una struttura ricettiva non dovrebbe avere le stesse agevolazioni su IVA utenza e modalità di pagamento delle tasse?
La ringrazio per l'attenzione.

Massimo

riferimento id:21891

Data: 2015-07-17 14:30:13

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA


Buongiorno, a Firenze è stata indetta la tassa di soggiorno anche per gli alloggi ammobiliati locati per uso  turistico.
la mia domanda è la seguente:  per i contratti a uso turistico non professionali  senza i servizi accessori e che non sono il principale reddito è dovuta la tassa di soggiorno?
Se  viene pagata la cedolare secca e le tasse sulla dichiarazione dei redditi  come reddito da immobili e corretto?  Altrimenti se l’affitto turistico viene considerato al pari di una struttura ricettiva non dovrebbe avere le stesse agevolazioni su IVA utenza e modalità di pagamento delle tasse?
La ringrazio per l'attenzione.

Massimo
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Ciao,
come avrai letto abbiamo forti perplessità sulla estensione della tassa di soggiorno a tipologie di locazione diverse da quelle svolte da attività ricettive (professionali o no).
Tuttavia MOLTI COMUNI (e stanno aumentando) hanno inserito nel regolamento la richiesta della tassa anche sulle LOCAZIONI AD USO TURISTICO (per il Comune di Firenze la disciplina è qui descritta http://centroservizi.lineacomune.it/ssproxy/comune_di_firenze/tributi/40altre_tasse/imposta_di_soggiorno/imposta_di_soggiorno.html).

Si ricorda che l'imposta GRAVA sui clienti dell'albergo e non sui titolari dell'attività. l'imposta è legata ad un elemento OGGETTIVO: il pernottamento presso una delle tipologie indicate nel regolamento.
I regolamenti che ho analizzato prevedono la loro applicazione ai CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO TURISTICO, sia da parte di imprese che di privati.

Quanto divi in merito a IVA utenze e pagamento tasse è vero ma non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno che è tassa LOCALE (mentre IVA e IRPEF sono tasse nazionali). Quindi il diverso regime fiscale è "normativamente giustificato" e non determina illegittimità.

Ribadisco: FORMALMENTE la tassa è a carico del CLIENTE e non del proprietario o gestore .... che è mero sostituto di imposta. ... anche se di fatto la situazione è diversa

riferimento id:21891

Data: 2015-07-17 16:16:21

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA

La ringrazio della cortese risposta.
Quindi deve essere fatta pagare da chi affitta a uso turistico?
Ma siamo sicuri che il Comune può definire una nuova categoria di struttura ricettiva (alloggio ammobiliato locato per uso turistico) non prevista dalle norme nazionali e regionali sul turismo? E quindi può specificarla nel regolamento comunale sulla tassa di soggiorno, emanato in assenza di quello statale previsto dall'art. 4,  c. 3 del DLgs 23/2011?
Buona serata e grazie ancora.

Massimo

riferimento id:21891

Data: 2015-07-17 18:19:40

Re:AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE LOMBARDIA


La ringrazio della cortese risposta.
Quindi deve essere fatta pagare da chi affitta a uso turistico?
Ma siamo sicuri che il Comune può definire una nuova categoria di struttura ricettiva (alloggio ammobiliato locato per uso turistico) non prevista dalle norme nazionali e regionali sul turismo? E quindi può specificarla nel regolamento comunale sulla tassa di soggiorno, emanato in assenza di quello statale previsto dall'art. 4,  c. 3 del DLgs 23/2011?
Buona serata e grazie ancora.

Massimo
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L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune, come individuate dal regolamento vigente.

[color=red][b]OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE (e di quelle non ricettive!)
[/b][/color]
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Firenze sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il 15 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, l'imposta dovuta, la modalità e gli estremi del versamento, nonchè ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

I gestori, ai richiedenti l'esenzione di cui all'art. 5 del Regolamento, devono far compilare la dichiarazione di esenzione, il cui fac-simile è scaricabile da questa pagina nella sezione "moduli", curando che siano riportati in essa tutti dati indicati come obbligatori.
Le dichiarazioni di esenzione dovranno essere conservate dal gestore per cinque anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze

****************

Ho già detto delle mie perplessità sulla applicabilità ai soggetti che pernottano in case private sulla base di contratti di locazione (sebbene ad uso turistico) ... ma al momento non vi è giurisprudenza.

riferimento id:21891
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