Data: 2011-09-27 09:24:22

attività spettacolo viaggiante-modalità

Ciao Simone,
Un nostro residente ha fatto domanda di licenza per n. 4 attrazioni per bambini:  una di queste rientra nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante mentre le altre tre no in quanto sono solo dei piccoli giochi (casette rifugio, ecc).
Che tipo di licenze dobbiamo rilasciare? E’ possibile rilasciare una licenza art. 69 tulps per quella rientrante nell’elenco, e una licenza art. 86 tulps per le altre tre ritenendole come giochi per bambini?
Se ciò fosse possibile,  ti chiedo:
a.Per l’attrazione rientrante nell’elenco dello spettacolo viaggiante occorre convocare la ccvlps per  la registrazione? (attrazione nuova mai registrata);
b.L’interessato non ha indicato l’area dove posizionare dette attrazioni; ha però fatto presente che intende utilizzare le stesse  solo su richiesta e in occasione di feste (quali compleanni, onomastici, ecc.), utilizzando giardini e/o padiglioni privati,  ma non escludendo, comunque, la possibilità di esercitare la stessa attività anche su area pubblica, previa autorizzazione del comune.
c.Per l’attività da svolgersi nei giardini/padiglioni privati deve essere richiesto l’intervento della ccvlps?

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Data: 2011-09-28 10:58:39

Re:attività spettacolo viaggiante-modalità

La materia è complessa, comunque cerco di riassumere:

1) Chiunque intenda svolgere un'attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, all'aperto o al chiuso, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione annuale del Comune di residenza (art. 69 R.D. n. 773 del 1931 TULPS). L’autorizzazione avrà validità su tutto il territorio nazionale, ma non costituirà ancora titolo per l'esercizio dell'attività. Sarà infatti necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte di ogni Comune nel quale si intenda svolgere l'attività.
2) Nel 2007 è stato emanato dal Ministero dell'Interno il decreto 18.05.2007, che introduce nuovi adempimenti per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante ovvero la REGISTRAZIONE E IL RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO per ogni attrazione.
Per il caso che mi poni sicuramente devi provvedere al rilascio dell’autorizzazione ai sensi art. 69 al tizio che intende svolgere l’attività di spettacolo viaggiante, e per le attività rientranti nell’elenco convocare la ccvlps per  la registrazione e il rilascio del codice alle attrazioni.
Infatti, per le  nuove  attività il  procedimento  di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei  Comuni, avviene previa  acquisizione  del  parere  della  competente  Commissione  di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ogni nuova  attivita'  di  spettacolo  viaggiante,  prima  di essere posta in esercizio, deve essere registrata  presso  il  Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e'  previsto il primo impiego  dell'attivita'  medesima  o  e'  presente  la  sede sociale del gestore ed essere  munita  di  un  codice  identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
Al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'esame  di  competenza,  che  prevede  anche  il «controllo di regolare funzionamento nelle  ordinarie  condizioni  di esercizio»,  l'attivita'  dello  spettacolo  viaggiante  deve  essere posta, da parte del richiedente, a  disposizione  della  Commissione, allestita  e  funzionante,  nel  territorio  del  Comune  che  deve provvedere alla registrazione dell'attivita' stessa.

Per quelle non indicate nell’elenco bisogna fare attenzione… magari devi chiederne l’inserimento, il decreto ministeriale 18 maggio 2007, si applica a tutte le «attivita'» riportate nell'elenco  del  decreto interministeriale  23  aprile  1969  e  successivi  aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I. In  merito appare opportuno  evidenziare  che  per  tali  tipologie  di  piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in  serie  e  comportano  una interazione con il pubblico quasi nulla, come  nel  caso  ad  esempio delle rotonde o tiri al  gettone,  ovvero  molto  limitata,  come  ad esempio le piccole attrazioni  a  dondolo,  a  gettone  o  a  moneta,
denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e  il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di  far
conoscere.
Ti consiglio la lettura delle normativa di riferimento:
-art. 69 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS).
-artt. 13, 124, 125 R.D. n. 635 del 1940 (Regolamento esecuzione TULPS)
-legge n. 337 del 18.03.1968
-art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977
-dm 18 maggio 2007
-circolare ministero dell’interno 01.12.2009 n. 114

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