Ciao Simone,
Un nostro residente ha fatto domanda di licenza per n. 4 attrazioni per bambini: una di queste rientra nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante mentre le altre tre no in quanto sono solo dei piccoli giochi (casette rifugio, ecc).
Che tipo di licenze dobbiamo rilasciare? E’ possibile rilasciare una licenza art. 69 tulps per quella rientrante nell’elenco, e una licenza art. 86 tulps per le altre tre ritenendole come giochi per bambini?
Se ciò fosse possibile, ti chiedo:
a.Per l’attrazione rientrante nell’elenco dello spettacolo viaggiante occorre convocare la ccvlps per la registrazione? (attrazione nuova mai registrata);
b.L’interessato non ha indicato l’area dove posizionare dette attrazioni; ha però fatto presente che intende utilizzare le stesse solo su richiesta e in occasione di feste (quali compleanni, onomastici, ecc.), utilizzando giardini e/o padiglioni privati, ma non escludendo, comunque, la possibilità di esercitare la stessa attività anche su area pubblica, previa autorizzazione del comune.
c.Per l’attività da svolgersi nei giardini/padiglioni privati deve essere richiesto l’intervento della ccvlps?
La materia è complessa, comunque cerco di riassumere:
1) Chiunque intenda svolgere un'attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, all'aperto o al chiuso, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione annuale del Comune di residenza (art. 69 R.D. n. 773 del 1931 TULPS). L’autorizzazione avrà validità su tutto il territorio nazionale, ma non costituirà ancora titolo per l'esercizio dell'attività. Sarà infatti necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte di ogni Comune nel quale si intenda svolgere l'attività.
2) Nel 2007 è stato emanato dal Ministero dell'Interno il decreto 18.05.2007, che introduce nuovi adempimenti per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante ovvero la REGISTRAZIONE E IL RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO per ogni attrazione.
Per il caso che mi poni sicuramente devi provvedere al rilascio dell’autorizzazione ai sensi art. 69 al tizio che intende svolgere l’attività di spettacolo viaggiante, e per le attività rientranti nell’elenco convocare la ccvlps per la registrazione e il rilascio del codice alle attrazioni.
Infatti, per le nuove attività il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, avviene previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo impiego dell'attivita' medesima o e' presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
Al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'esame di competenza, che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», l'attivita' dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell'attivita' stessa.
Per quelle non indicate nell’elenco bisogna fare attenzione… magari devi chiederne l’inserimento, il decreto ministeriale 18 maggio 2007, si applica a tutte le «attivita'» riportate nell'elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I. In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta,
denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far
conoscere.
Ti consiglio la lettura delle normativa di riferimento:
-art. 69 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS).
-artt. 13, 124, 125 R.D. n. 635 del 1940 (Regolamento esecuzione TULPS)
-legge n. 337 del 18.03.1968
-art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977
-dm 18 maggio 2007
-circolare ministero dell’interno 01.12.2009 n. 114