Data: 2014-10-07 09:46:09

Limiti al commercio in forma itinerante

La situazione è piuttosto ingarbugliata, e sto cercando di venirne a capo "dialogando" con il Comune. Purtroppo, molti dei suoi funzionari sembrano poco ferrati in materia di legislazione nazionale sul commercio e in materia di libera concorrenza.

Premetto che sono interessato ad estendere la mia attività di somministrazione in sede fissa di prodotti alimentari (gelateria), esercitata in forma di s.r.l. con una parallela attività in forma itinerante (carretto del gelato), esercitata sempre dalla stessa società. Il vecchio regolamento comunale escludeva un'ampia area del centro cittadino, indicando chiaramente le vie perimetrali dello stesso, ed alcune altre vie, tra cui tutto il lungomare. Il nuovo regolamento recita invece: "L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico, così come classificato negli strumenti urbanistici e qualora l'Amministrazione ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico."

A parte la vaghezza della seconda parte della disposizione, una buona parte del lungomare sarebbe oggi non più interdetta. Interdetti sono però i vigili urbani, competenti in materia di commercio su area pubblica, e i funzionari del SUAP, che non sanno darmi indicazioni chiare al riguardo.

Altra questione è quella degli orari: copiando pedissequamente la norma della Legge Regionale sul commercio, si afferma che il Sindaco ha potere di determinare gli orari del commercio in forma itinerante, già censurata dal TAR della Lombardia e dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nel 2012.

Da ultimo, sembra sia stata emanata tempo fa (ma nessuno ricorda quando e la ricerca del documento senza riferimenti temporali è quanto meno ardua, essendo disponibile solo la versione cartacea) un'ordinanza del sindaco che vietava l'esercizio di commercio in forma itinerante (forse limitatamente alla somministrazione di alimenti, ma la questione non è chiara) ad una distanza inferiore a 500 metri da un esercizio analogo in sede fissa.

Quest'ultima ordinanza, sempre che sia stata effettivamente emanata e che non sia da considerare implicitamente abrogata dal nuovo Regolamento, che attribuisce al Sindaco solo il potere di determinare gli orari, mi sembra palesemente illegittima ai sensi del d.lgs. 59/2010.

Tutto ciò premesso, ed in attesa di ulteriori confronti con il Comune, quali sono gli scenari che mi si prospettano? Un ricorso al TAR contro l'ordinanza (sempre che esista e sia in vigore)? Se esercito sul lungomare (nel tratto non compreso nel centro storico) e vengo sanzionato, o solamente invitato a desistere, dalla Polizia Municipale come posso difendermi? Riguardo agli orari, devo attendere che il Sindaco emani l'ordinanza (sempre che intenda farlo) o mi conviene porre in essere qualche atto preventivo nei confronti del Comune?

Io vorrei evitare di trovarmi a gestire un contenzioso nel mezzo della stagione estiva, arrivando invece a primavera con un quadro regolamentare chiaro e non modificabile in funzione delle opinioni personali del vigile urbano o del funzionario di turno. Che fare?

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Data: 2014-10-07 18:16:34

Re:Limiti al commercio in forma itinerante

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Data: 2014-10-07 18:18:51

Re:Limiti al commercio in forma itinerante

Salve,
per punti:
1) ordinanza sui 500 metri chiaramente illegittima (anzi direi abrogata implicitamente)
2) nessun divieto nelle aree ESPRESSAMENTE non interdette
3) se l'ordinanza non è pubblicata all'albo pretorio online o sul sito NON sarà opponibile

STRADE:
1) fare il proprio lavoro ed impugnare la sanzione (in alternativa pagare 50 euro se più conveniente)
2) fare il proprio lavoro ed impugnare l'atto di diffida o simile e l'ordinanza a monte
3) agire preventivamente SCRIVENDO al Comune una relazione nella quale dimostrare che si ha ragione e portare con se il documento.

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