Data: 2014-10-07 05:59:38

Direttore tecnico per attività di estetista

L’articolo 78, comma 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59  "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75)  prevede:

All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito il seguente:

    "01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica."

Nel caso di avvio attività da parte di una ditta individuale, il titolare non in possesso del requisito professionale può dunque nominare un direttore tecnico. Quest'ultimo deve essere sempre un dipendente o possono essere  previste anche altre forme contrattuali? Oltre alle verifiche relative alla presenza costante del direttore  durante lo svolgimento dell'attività, quali accertamenti possono essere effettuati in merito al rapporto che intercorre tra il titolare dell'impresa e il direttore tecnico?

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Data: 2014-10-07 17:05:14

Re:Direttore tecnico per attività di estetista


L’articolo 78, comma 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59  "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75)  prevede:

All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito il seguente:

    "01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica."

Nel caso di avvio attività da parte di una ditta individuale, il titolare non in possesso del requisito professionale può dunque nominare un direttore tecnico. Quest'ultimo deve essere sempre un dipendente o possono essere  previste anche altre forme contrattuali? Oltre alle verifiche relative alla presenza costante del direttore  durante lo svolgimento dell'attività, quali accertamenti possono essere effettuati in merito al rapporto che intercorre tra il titolare dell'impresa e il direttore tecnico?
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Il direttore tecnico può essere:
1) socio
2) institore
3) dipendente (indeterminato o determinato)
4) associato in partecipazione
5) collaboratore esterno

Il Comune può chiedere la NOMINA controfirmata (e di solito si fa allegare alla SCIA) mentre il contratto potrebbe essere anche ORALE e NON ONEROSO

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