Data: 2014-10-06 18:06:51

Danno da disservizio - Sez. giur. Toscana, sent. n. 65 del 14/04/14

Corte dei conti - Sez. giur. Toscana, sent. n. 65 del 14/04/14


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA



composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Francesco Pezzella                      Presidente
-  dott. Carlo Greco                                    Consigliere
-  dott. Angelo Bax                                    Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità recante il n. 59506/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23 aprile 2013, nei confronti della sig.ra Maria Grazia Notarpietro, rappresentata e difesa dall’avv. Duccio Bertini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze, alla via Bonifacio Lupi n. 1.
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2013, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Acheropita Mondera Oranges che insisteva nella condanna di cui all’atto di citazione e l’avv. Duccio Bertini per la parte convenuta.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato presso questa Sezione il 23 aprile 2013 la Procura contabile citava in giudizio l’odierna convenuta.
La parte attorea, a seguito di nota prot.n. 12971 del 28 agosto 2007 della Procura Generale della Corte dei conti ed ai sensi della l. n. 97 del 27 marzo 2001, veniva a conoscenza della sussistenza di alcuni giudizi pendenti presso l’autorità giudiziaria penale a carico dell’odierna convenuta.
Dagli accertamenti svolti era emerso l’accertamento della responsabilità penale della sig.ra Maria Grazia Notarpietro, ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze per i reati di rifiuto od omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.) ed interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) in quanto nella qualità di ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche penali della Corte di Appello di Firenze, indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, si sarebbero dovuti compiere senza ritardo e determinando in siffatto modo rilevanti disfunzioni nella regolarità del funzionamento dell’ufficio.
Nella specie in due procedimenti penali passati in giudicato si è accertata la responsabilità penale per la odierna convenuta con conseguente ipotesi di danno erariale.
In un primo procedimento penale (sentenza del Tribunale di Firenze 5 dicembre 2005 n. 4392, sentenza della Corte di Appello di Firenze 27 aprile 2007 n. 1434 e sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 5 marzo 2010 n. 8996 - Sezione VI n. 294/2010) si è statuita la condanna la pena ad anni 1 di reclusione in relazione ai seguenti capi: a) reati ex art. 328 c.p. per l’indebito rifiuto di atti del suo ufficio consistiti nell’omessa notifica di atti giudiziari (ordinanze, decreti penali, sentenze, avvisi di interesse penale, citazioni, atti di precetto), nonostante i ripetuti solleciti del dirigente l’Ufficio; b) delitto ex art. 340 c.p. per aver turbato la regolarità del funzionamento dell’Ufficio notifiche della Corte di Appello di Firenze, per il rifiuto o il ritardo nella notifica degli atti ripetutamente sollecitata dal dirigente.
In altro procedimento penale (sentenza del Tribunale di Firenze 9 aprile 2008 n. 94, sentenza della Corte di Appello di Firenze 21 settembre 2009 n. 2514 e sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 7 dicembre 2010 n. 1206 -) si accertava una ulteriore responsabilità dell’odierna convenuta ad oggetto due mesi di reclusione come aumento ex art. 81 c.p. sulle pene inflitte nelle sentenze del 5 dicembre 2005 n. 4392 (del Tribunale di Firenze) e 27 aprile 2007 n. 1434 (della Corte di Appello di Firenze).
Con atto del 17 luglio 2009 il Presidente della Corte di Appello di Firenze costituiva in mora la sig.ra Maria Grazia Notarpietro per tutti i danni cagionati all’Amministrazione della Giustizia dal proprio comportamento delittuoso (danno da disservizio, spese indirette di gestione, danno da mancato rispetto del rapporto sinallagmatico, danno all’immagine) relativo ai due giudizi penali indicati, riservandosi di quantificarli.
In data 15 ottobre 2009 il Presidente della Corte di Appello di Firenze intimava alla sig.ra Notarpietro la rifusione del danno erariale derivato alla Pubblica Amministrazione dai comportamenti delittuosi posti in essere, ed in particolare:
A) Sentenza n. 4392 /2005 del Tribunale di Firenze – sentenza n. 1434/2007 della Corte di Appello di Firenze- sentenza n. 294/2010 della Corte di Cassazione: il danno erariale era pari a € 123.020,68 suddiviso in siffatto modo:
a/1: importo pari a € 100.020,68 per stipendi percepiti indebitamente senza svolgimento del relativo lavoro a favore dell’Amministrazione; a/2: € 5.000,00 per spese indirette di gestione; a/3: € 3.000,00 per lavoro straordinario (trasferte corrisposte agli ufficiali giudiziari che materialmente hanno eseguito le notifiche); a/4:€ 15.000,00 per danno all’immagine;
B) Sentenza n. 94 /2008 del Tribunale di Firenze – sentenza n. 2514/2009 della Corte di Appello di Firenze- sentenza n. 1206 /2010 della Corte di Cassazione: il danno erariale era pari a € 77.823,74 suddiviso in siffatto modo:
b/1: importo pari a € 54.823,74 per stipendi indebitamente percepiti senza svolgimento del relativo lavoro a favore dell’Amministrazione; b/2: € 5.000,00 per spese indirette di gestione; b/3: € 3.000,00 per lavoro straordinario (trasferte corrisposte agli ufficiali giudiziari che materialmente hanno eseguito le notifiche); b/4: € 15.000,00 per danno all’immagine.
In sede amministrativa, inoltre alla sig.ra Notarpietro l’Amministrazione di appartenenza irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della retribuzione per mesi sei (cfr. decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione in data 29 ottobre 2010(trasferte corrisposte agli ufficiali giudiziari che materialmente hanno eseguito le notifiche e successivo decreto 8 novembre 2010 del Presidente della Corte di Appello di Firenze).
Il danno erariale contestato dalla Procura contabile, per quanto suddetto, è pari a € 200.844,42 (€ 123.020,68 e € 77.823,74) e deriva dalle suddette poste evidenziate in sede di costituzione in mora e di intimazione, ed in specie per il danno all’immagine ai sensi dell’art. 17, comma 30 – ter del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141.
In sede preprocessuale successivamente all’invito a dedurre della parte attorea (notificato il 20 marzo 2013), la sig.ra Maria Grazia Notarpietro non presentava memorie scritte né chiedeva di essere sentita personalmente.
Ritenuta la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa e dei fatti inequivocabilmente dimostrati dalla prove acquisite nel processo in sede penale, la Procura contabile chiedeva la condanna dell’odierna convenuta all’importo sopra quantificato -, somma da rivalutare oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.
Nell’odierna udienza di discussione il Pubblico Ministero si riportava agli atti, mentre il legale difensore della parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo, dopo una ricostruzione della vicenda di cui è causa, l’applicazione del potere riduttivo della Corte, riportandosi per i fatti alla correlata sentenza penale; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Osserva il Collegio, essendo incontestabili tutti gli elementi della responsabilità amministrativa (rapporto di servizio, condotta, elemento psicologico del dolo, nesso di causalità e danno) che la definitività della condanna in sede penale ex 651 c.p.p., come ha avuto modo di statuire la giurisprudenza di questa Corte, fa stato nel giudizio contabile, costituendo un limite invalicabile che si dispiega nei confronti del condannato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, ed all’affermazione che sia stato l’imputato a commetterlo: cfr. Corte conti Sez. III Centr. 20 aprile 2007 n. 183, Sez. I Centr. 2 ottobre 2002 n. 336 e SS.RR. 17 novembre 2003 n. 920, per cui sono irrilevanti le considerazioni della parte convenuta in ordine alla qualificazione – resa in sede penale – della condotta della sig.ra Notarpietro.
In sintonia con tale orientamento il Giudice di Legittimità (C. Cass. SS.UU. civili 9 giugno 2011 n. 12359 e 26 gennaio 2011 n. 17) ha stabilito che l’art. 651, che vincola il giudice contabile, unitamente agli artt. 652,653 e 654 c.p.p., si pone come una eccezione al principio dell’autonomia e della separazione tra i giudizi penali e amministrativi.
D’altro canto il comportamento processuale della sig.ra Notarpietro appare in via univoca acclarante la commissione del fatto, non avendo contestato i fatti, ma essendosi limitata a chiedere, con il legale difensore, l’applicazione del potere riduttivo.
Le singole voci contestate dall’Amministrazione della Giustizia – Corte di Appello di Firenze – Segreteria della Presidenza prot. n. 5064 in data 15 ottobre 2009 sono le seguenti:
A) Sentenza n. 4392 /2005 del Tribunale di Firenze – sentenza n. 1434/2007 della Corte di Appello di Firenze- sentenza n. 294/2010 della Corte di Cassazione: il danno erariale era pari a € 123.020,68 suddiviso in siffatto modo:
a/1: importo pari a € 100.020,68 per stipendi percepiti indebitamente senza svolgimento del relativo lavoro a favore dell’Amministrazione; a/2: € 5.000,00 per spese indirette di gestione; a/3: € 3.000,00 per lavoro straordinario; a/4:€ 15.000,00 per danno all’immagine:
B) Sentenza n. 94 /2008 del Tribunale di Firenze – sentenza n. 2514/2009 della Corte di Appello di Firenze- sentenza n. 1206 /2010 della Corte di Cassazione: il danno erariale era pari a € 77.823,74 suddiviso in siffatto modo:
b/1: importo pari a € 54.823,74 per stipendi indebitamente percepiti senza svolgimento del relativo lavoro a favore dell’Amministrazione; b/2: € 5.000,00 per spese indirette di gestione; b/3: € 3.000,00 per lavoro straordinario; b/4:€ 15.000,00 per danno all’immagine.
Osserva il Collegio che le singole voci contestate dall’Amministrazione siano sostanzialmente ascrivibili a tre categorie di danno erariale, tutte esistenti e documentate: a) danno per interruzione del rapporto sinallagmatico; b) danno da disservizio c) danno all’immagine.
In ordine al danno erariale per violazione del rapporto sinallagmatico gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte sono consolidati nel ritenere che, in materia di percezione di somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile nell’ammontare degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizio non rese (cfr. Sezione giurisdizionale Emilia Romagna 26 luglio 2007 n. 581).
E’ dunque evidente l’assenza dell’l’utile svolgimento della relativa attività per la sig.ra Notarpietro, con assenza del sinallagma tra prestazione e retribuzione, che deve considerarsi irrimediabilmente e integralmente mancante.
Appare configurabile anche il danno da disservizio inteso come pregiudizio per il servizio che sia effettivamente risentito dall’ente, in un aggravio delle spese di cui sia stata adeguata prova in giudizio (Sez. III Centr. 241/2013).
La giurisprudenza delle Sezioni Centrali di questa Corte ha statuito che il disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni inerisce non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività. In altre parole esso consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa di una pubblica amministrazione – cui il dipendente pubblico era tenuto in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro – con una minore produttività della stessa amministrazione pubblica, ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione e della attività pubblica, sia nella efficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica: in termini Sez. I Centr. 19 febbraio 2010 n. 103 e 12 febbraio 2014 n. 253.
Nella specie si tratta di danno certo nell’an, e la quantificazione rappresentata dall’Amministrazione della Giustizia, e fatta propria dalla procura contabile, appare condivisibile e idoneamente provata sia pure unicamente sotto il profilo del lavoro straordinario.
In riferimento a quest’ultimo profilo questa Sezione (con sentenza 19 settembre 2013 n. 288) ha affermato: “perché sussista un danno da disservizio occorre che l’ente che si assume danneggiato e, quindi, meritevole di reintegra, abbia sostenuto costi ulteriori (quali la costituzione di una commissione ad hoc con l’impiego di soggetti esterni, la corresponsione di compensi per retribuire ore di straordinario altrimenti non necessarie ….) rispetto ai normali costi di “parte corrente” del personale.
Ciò si verifica nel caso di specie unicamente per il lavoro straordinario in quanto si sono verificate e provate spese non rientranti nell’attività ordinaria.
Non è stata data idonea prova dalla Procura contabile, di converso, in ordine ai cosiddetti costi indiretti di gestione che, pertanto, non sono accoglibili da questo Collegio.
Occorre ora vedere se si configura un danno all’immagine.
A parere del Collegio sussiste il menzionato danno, e questo è stato tempestivamente attivato, visto che il danno all’immagine presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, l’inesistenza di una sentenza irrevocabile di condanna penale determina l’insussistenza di una condizione sia per l’esercizio dell’azione, sia per un’eventuale pronuncia di condanna per danno all’immagine, che non può essere quindi resa se tale condizione non si sia verificata, nelle more del procedimento, al momento della decisione: cfr. Sezione III Centr. 4 novembre 2013 n. 716.
Nella specie i comportamenti della convenuta sono incontestabilmente ed inequivocabilmente contrari ai propri doveri d’ufficio e sono idonei a diffondere nell’opinione pubblica un senso di sfiducia dell’azione del funzionario pubblico.
La risonanza della vicenda sugli organi di informazione appare evidente dagli articoli di stampa depositati in atti (cfr. all. 2 pagine da 1 a 5 degli atti allegati dalla procura nel fascicolo processuale) ed in cui su più quotidiani di tiratura locale e nazionale e su siti informatici si parla della vicenda di cui è causa in articoli pubblicati nel periodo 7 ottobre 2004 – 29 maggio 2008).
In tema di danno all’immagine la giurisprudenza contabile (cfr. 1/2011/QM e 10/QM/2003) ha statuito che l’immagine ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sono beni – valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, e che il danno all’immagine dell’Amministrazione consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante: cfr. anche questa Sezione 2 agosto 2010 n. 259.
Con efficaci e convincenti argomentazioni la III Centr. 9 aprile 2009 n. 143 ha affermato che, a fronte della intervenuta lesione dell’immagine pubblica, negli amministrati, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di “appartenenza” alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato apparato e degli altri enti.
Il recupero di tali sentimenti e, con essi, il recupero dell’immagine pubblica è essenziale per l’esistenza stessa della Pubblica Amministrazione e impongono di intervenire per ridurre, in via preventiva, ed eliminare, in via successiva, i danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo prestigio, danni che sono ascrivibili alla categoria del danno patrimoniale: cfr. anche Sez. I Centr. 14 luglio 2011 n. 323, Sez. II Centr. 22 novembre 2011 n. 615 e Sez. III Centr. 12 dicembre 2011 n. 850 e Sez. III Centr. 22 luglio 2013 n. 522.
La quantificazione del danno all’immagine, prospettata dalla Procura contabile, pari a € 30.000,00 appare condivisibile.
Ritiene il Collegio quantificabile in siffatto modo il danno vista la qualifica posseduta dalla convenuta al momento del commesso illecito (addetta all’ufficio notifiche), la reiterazione dell’inaccettabile e censurabile comportamento, la diffusione - nella comunità amministrata – di tali condotte anche a seguito della rilevante risonanza della vicenda sugli organi di informazione : cfr. sulla quantificazione patrimoniale del nocumento C. Cass. SS.UU. Penali 15208/2010 e Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Lazio 7 ottobre 2013 n. 676.
Ciò premesso, nella quantificazione del danno complessivo questo magistrato contabile ha il potere–dovere di ridurre, secondo il proprio apprezzamento, il quantum di danno da porre a carico del pubblico funzionario autore di condotte illecite; cfr., ex plurimis, Sez. I centr. 5 ottobre 2001 n. 291, vista la peculiarità della fattispecie che consente di dare rilievo alle condizioni di lavoro ed alle circostanze del caso concreto (cfr. la relazione dei Carabinieri della Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Firenze in data 10 luglio 2003 – in atti – che nelle conclusioni ribadisce “l’enorme carico di lavoro di cui è gravato l’ufficio e la carenza di personale”; cfr., seppure sotto altro profilo Sezione giurisdizionale Appello Sicilia 14 febbraio 2013 n. 46).
Nel caso di specie le situazioni oggettive, ovvero il contesto ambientale in cui ha dovuto operare la convenuta, pur dovendosi censurare del tutto i reiterati comportamenti della stessa, a parere del Collegio, consentono una quantificazione dell’ammontare del danno pari al 50% della richiesta attorea, e quindi pari a € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00).
Pertanto la domanda attorea appare parzialmente fondata nei sensi di cui in motivazione.
Alla somma indicata, trattandosi di debito di valore conseguente ad una obbligazione non originariamente pecuniaria, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi secondo i criteri che seguono:
- la rivalutazione va calcolata secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con decorrenza: a) per il danno diretto e da disservizio dal settembre 2004, data di cessazione del comportamento delittuoso continuato posto in essere dalla sig.ra Notarpietro; b) per il danno all’immagine, dalla data dell’ultimo articolo di diffusione del fatto causativo del detrimento dell’immagine della P.A. (29 maggio 2008), fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi legali vanno calcolati, dalla stessa data, e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. I n. 4587/2009, Sez. II 2010/18028 e SS.UU. 2005/1712).
Sulla somma così determinata vanno, altresì, aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in € 244,88.=(Euro duecentoquarantaquattro/88.=)
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti della sig.ra Maria Grazia Notarpietro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna la sig.ra Maria Grazia Notarpietro al pagamento di € 95.000,00 (novantacinquemila/00), oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione.
Il pagamento delle spese processuali segue la soccombenza e va quantificato, nel complesso, fino alla presente decisione, in € 244,88.=(Euro duecentoquarantaquattro/88.=)
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2013.
      L’Estensore                                                Il Presidente
        F.to A. BAX                                                    F.to F. PEZZELLA
Depositata in Segreteria il 14 APRILE 2014
                                                           
Il Direttore di Segreteria
                                                                       
F.to Paola Altini

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