Data: 2014-10-06 18:04:40

noleggio con conducente

Alcuni titolari di autorizzazioni NCC hanno in questo territorio  una rimessa per il ricovero del mezzo e di fattosvolgono quotidianamente la loro attività in altri comuni senza che l’inizio del servizio avvenga nel territorio di questo comune come previsto dalla legge 21/1992  e dalla L.R. Lazio  58/1993.
Si è effettuata una diffida nei loro confronti che si basa sulla inosservanza dell’esercizio della attività, contestando la violazione degli artt. 3,8 e 11  comma 4,  della L. 21/1992. 
Gli artt. 3 e 8 della L. 21/92, come modificati dall’art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito in legge n. 14/2009, richiamano  l’obbligo del possesso e del mantenimento di una rimessa nel territorio che ha rilasciato l’autorizzazione, mentre l’art. 11, commi 2 e 4 stabiliscono anche le modalità di esercizio dell’attività, disattese.

A seguito di diffida, gli interessati hanno contestato la non applicabilità degli art. 3,8 e 11. A loro avviso, l’art. 29 comma 1 quater del D.L. 207/2008 convertito in L. n. 14/2009 non sarebbe applicabile, poiché l’efficacia applicativa di detto art. 29  è stata sospesa dapprima dall’art. 1 comma 388 della legge 24/12/2012, n. 228 (termine n. 5 della relativa tabella) fino al 30/6/2013 e da ultimo  dall’art. 4, comma 4 del D.L. 30/12/2013, n. 150 convertito in legge 27/2/2014, n. 15 il quale ha ulteriormente prorogato la sospensione fino al 31/12/2014.   

Viene poi eccepito che la disciplina in vigore in materia di NCC contrasta con il diritto comunitario anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/2013.

Cosa rispondere? Grazie

riferimento id:21876

Data: 2014-10-06 20:06:20

Re:noleggio con conducente

L'interpretazione dominante giudica ancora non in vigore le modifiche citate. La confusione nasce dal fatto che le proroghe dell'efficacia, da un certo punto in poi, si sono spostate sul decreto attuativo della norma e non sulla norma stessa.
Alcune amministrazioni (sulla scia di alcune sentenze) applicano la legge nuova versione. Altre sentenze e la precisa volontà del legislatore (vedi sotto) dicono che le modifiche non sono applicabili.

Ecco un passaggio della relazione parlamentare, circa l'ultimo decreto milleproroghe, limitatamente alla questione NCC:
[i]La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto con cui, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza uni-ficata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto- legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni. Peraltro, anche la IX. Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri. Già in sede di conversione del primo decreto-legge n. 207 del 2008 (il citato «mille-proroghe» che ha visto l’inserimento dell’articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell’articolo 29. La stessa, successivamente, ribadiva, con pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell’efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei princìpi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e che la loro applicazione ostacolerebbe grave-mente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività, e raccomandava una profonda revisione di tali nuove disposizioni. Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avente ad oggetto proprio l’esame sulla compatibilità di alcune disposizioni della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall’arti-colo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, con le norme del Trattato. [b]La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1- quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte[/b].[/i]

Qua puoi trovare una sintesi delle 13 proroghe:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17300.0

riferimento id:21876

Data: 2015-11-27 16:40:43

Re:noleggio con conducente

Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
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[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti

[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti

[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]

Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0

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