Tra responsabilità oggettiva e colpa del venditore nell’ambito della vendita di animali “viziati”
Avv. Monia Dottorini
La vendita di animali è prevista e disciplinata dal nostro Codice Civile all’articolo 1496. Tale disposizione normativa afferma che la garanzia per i vizi dei beni compravenduti, è disciplinata, in primo luogo da leggi speciali ed in mancanza dagli usi locali ed ove questi non provvedano dalle norme del Codice Civile.
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