Abbiamo in itinere un Regolamento per le Fiere che si svolgono in paese (in attesa comunque del Testo Unico sul commercio in fase di approvazione).
In relazione alla disciplina dell'assegnazione dei posteggi, l'assegnazione avviene partecipando al bando pubblico.
Questo bando deve essere pubblicato anche sul Burl ? o è sufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio (essendo comunque un regolamento comunale)?
Abbiamo in itinere un Regolamento per le Fiere che si svolgono in paese (in attesa comunque del Testo Unico sul commercio in fase di approvazione).
In relazione alla disciplina dell'assegnazione dei posteggi, l'assegnazione avviene partecipando al bando pubblico.
Questo bando deve essere pubblicato anche sul Burl ? o è sufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio (essendo comunque un regolamento comunale)?
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L.R. 18-11-1999 n. 33
Disciplina relativa al settore commercio.
Art. 40
Avviso pubblico comunale e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione.
[color=red]1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.
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2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.
3. Gli avvisi pervenuti successivamente alle date di cui al comma 2 sono pubblicati sul numero del Bollettino Ufficiale, sul quale sono pubblicati gli avvisi relativi alla data immediatamente successiva.
4. L'avviso comunale deve contenere:
a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
c) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4-bis. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni (65).
(65) Comma aggiunto dall'art. 67, comma 6, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.