E' stata accertata la vendita al dettaglio in un esercizio commerciale avente superficie di vendita di mq. 250 invece che 21 mq. quali quelli a suo tempo autorizzati ( soggetto a SCIA).
In sede di applicazione della sanzione amministrativa , art.102 L.R.28/05, tratto la questione come da comma 1, cioè senza titolo abilitativo in quanto l'esercente avrebbe dovuto segnalare (SCIA) l'ampliamento oppure considero la violazione tra quelle ricomprese al comma 4 del già citato articolo 102 ?????
E' stata accertata la vendita al dettaglio in un esercizio commerciale avente superficie di vendita di mq. 250 invece che 21 mq. quali quelli a suo tempo autorizzati ( soggetto a SCIA).
In sede di applicazione della sanzione amministrativa , art.102 L.R.28/05, tratto la questione come da comma 1, cioè senza titolo abilitativo in quanto l'esercente avrebbe dovuto segnalare (SCIA) l'ampliamento oppure considero la violazione tra quelle ricomprese al comma 4 del già citato articolo 102 ?????
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Sicuramente come da comma 4. Solo se avesse esercitato in superficie che lo porta ad essere una MSV avresti applicato il comma 1.
In questo caso trova applicazione il comma 4.
CONTROLLA BENE IL VERBALE perchè se i vigili hanno indicato come CIFRA PER OBLAZIONE quella del comma 1 devi riammettere in termini l'interessato. Cioè consentirgli per 60 giorni di pagare il dopopio del minimo corretto prima di fare ordinanza ingiunzione.
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 102
- Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio (190)
[color=red]1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell’attività.
[/color]2. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
[color=red]4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
[/color]5. Alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all'articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell'attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
7. Qualora, relativamente alle grandi strutture di vendita, venga rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 18 septies, nonché la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un congruo termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l’articolo 106, comma 1, lettera d).
8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
9. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.