BUONGIORNO SIMONE,
ALLA LUCE DEL DISPOSTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONE PUGLIA N. 43/2013 (CHE SEMBRA RE-INTRODURRE IL REGIME AUTORIZZATORIO PER LE NUOVE APERTURE DI SALA - GIOCHI), RITIENI APPLICABILE IL REGIME DELLA S.C.I.A. IN CASO DI SUBINGRESSO NELLA GESTIONE DI UNA SALA GIOCHI GIà ESISTENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA PRECITATA?
SI RINGRAZIA
BUONGIORNO SIMONE,
ALLA LUCE DEL DISPOSTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONE PUGLIA N. 43/2013 (CHE SEMBRA RE-INTRODURRE IL REGIME AUTORIZZATORIO PER LE NUOVE APERTURE DI SALA - GIOCHI), RITIENI APPLICABILE IL REGIME DELLA S.C.I.A. IN CASO DI SUBINGRESSO NELLA GESTIONE DI UNA SALA GIOCHI GIà ESISTENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA PRECITATA?
SI RINGRAZIA
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A mio avviso tutti i subingressi sono SEMPRE IN SCIA, sia per le attività precedenti che per le successive qualunque cosa dica la legge regionale in quanto trova applicazione l'art. 19 della legge 241/1990
Avrei qualche perplessità sull'attuazione dell'istituto del subingresso nella titolarietà di una sala giochi, non in ordine alla Scia da adottare, bensì in quanto trattasi comunque di attività soggetta a licenza di polizia, disciplinata dal Tups.
Infatti tali licenze, ex art. 8, comma 1, Tulps, "....... sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge".
Pertanto, a mio avviso, il titolare potrà cedere al subentrante solo gli arredi dell'esercizio e/o la titolarietà dei locali, ma quest'ultimo dovrà poi richiedere nuova autorizzazione (o presentare Scia), per il nuovo titolo autorizzativo a proprio nome, previa verifica dei requisiti ex artt. 11, 92 e 131 Tulps.
C. te Dr. Michele Pezzullo
Avrei qualche perplessità sull'attuazione dell'istituto del subingresso nella titolarietà di una sala giochi, non in ordine alla Scia da adottare, bensì in quanto trattasi comunque di attività soggetta a licenza di polizia, disciplinata dal Tups.
Infatti tali licenze, ex art. 8, comma 1, Tulps, "....... sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge".
Pertanto, a mio avviso, il titolare potrà cedere al subentrante solo gli arredi dell'esercizio e/o la titolarietà dei locali, ma quest'ultimo dovrà poi richiedere nuova autorizzazione (o presentare Scia), per il nuovo titolo autorizzativo a proprio nome, previa verifica dei requisiti ex artt. 11, 92 e 131 Tulps.
C. te Dr. Michele Pezzullo
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Ciao Michele, ecco come la penso (ormai da anni):
Premesso che la disposizione del TULPS (fonte normativa primaria) è del 1931 mentre l'art. 19 della legge 241 è del 1990 e l'attuale formulazione è del 2014 dopo le ultime modifiche ed è altrettanto fonte normativa primaria (pertanto idonea ad abrogare implicitamente o comunque a "prevalere, nel relativo campo di applicazione", sulla prima disposizione) occorre dire che la SCIA per subingresso è+ ormai riconosciuta da anni anche nel settore tulps a partire da:
1) strutture ricettive
2) noleggio senza conducente
3) rimessaggio
4) installazione giochi leciti
5) agriturismo
6) esercizi di somministrazione
ecc.....
La personalità della licenza fra l'altro ormai non ha più il valore del 1931 in quanto oggi è pacifica la intestazione a società (invece che a privati) ecc....
Pertanto non vedo ostacoli giuridici alla gestione delle relative procedure mediante SCIA che non incontra, nell'atuale formulazione dell'art. 19, alcun limite normativo per i casi di subingresso (in quanto non oggetto di contingentamento).
Avrei qualche perplessità sull'attuazione dell'istituto del subingresso nella titolarietà di una sala giochi, non in ordine alla Scia da adottare, bensì in quanto trattasi comunque di attività soggetta a licenza di polizia, disciplinata dal Tups.
Infatti tali licenze, ex art. 8, comma 1, Tulps, "....... sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge".
Pertanto, a mio avviso, il titolare potrà cedere al subentrante solo gli arredi dell'esercizio e/o la titolarietà dei locali, ma quest'ultimo dovrà poi richiedere nuova autorizzazione (o presentare Scia), per il nuovo titolo autorizzativo a proprio nome, previa verifica dei requisiti ex artt. 11, 92 e 131 Tulps.
C. te Dr. Michele Pezzullo
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Ciao Michele, ecco come la penso (ormai da anni):
Premesso che la disposizione del TULPS (fonte normativa primaria) è del 1931 mentre l'art. 19 della legge 241 è del 1990 e l'attuale formulazione è del 2014 dopo le ultime modifiche ed è altrettanto fonte normativa primaria (pertanto idonea ad abrogare implicitamente o comunque a "prevalere, nel relativo campo di applicazione", sulla prima disposizione) occorre dire che la SCIA per subingresso è+ ormai riconosciuta da anni anche nel settore tulps a partire da:
1) strutture ricettive
2) noleggio senza conducente
3) rimessaggio
4) installazione giochi leciti
5) agriturismo
6) esercizi di somministrazione
ecc.....
La personalità della licenza fra l'altro ormai non ha più il valore del 1931 in quanto oggi è pacifica la intestazione a società (invece che a privati) ecc....
Pertanto non vedo ostacoli giuridici alla gestione delle relative procedure mediante SCIA che non incontra, nell'atuale formulazione dell'art. 19, alcun limite normativo per i casi di subingresso (in quanto non oggetto di contingentamento).
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Mi permetto di dissentire, il principio della personalità delle licenze di polizia (intesa "polizia amm.va") non è derogabile o tantomeno è stata espressamente o anche solo implicitamente abrogato.
A mio avviso è un principio cardine insieme all'intrasmissibilità cui il Legislatore, volutamente, non ha messo mano, con l'unica apertura del 2001 sul subringresso "mortis causa" (ma non quello "inter vivos") ex art. 12 bis reg. esec. TULPS (con i limiti e condizioni ivi previste).
Poichè le licenze di p.s. disciplinate dal TULPS prevedono requisiti soggettivi (art.11, 92, 131 tulps, senza contare quelli ad hoc per le armi o per altre attività tipo la vigilanza privata etc.), peraltro non coincidenti con quelli di moralità previsti dall'art.71 Dlgs 59/2010 e s.m.i., non è possibile "intestare" una scia (o licenza che sia) ad una persona giuridica ma sempre e comunque alla persona fisica che la rappresenta legalmente in quel momento.
E' pur vero che molte attività in passato di competenza delle Questure sono state ormai da anni devolute ai Comuni e che per tali atti, con rare eccezioni, si applichi l'art.19 L.241/90 e quindi la Scia (o finanche la mera "comunicazione") ma è anche vero che sono comunque pur sempre titoli di polizia amministrativa (cfr. art.152 reg. esec. per gli 86 tulps, e si pensi ad es. anche all'art.68 TULPS non disciplinato da leggi regionali sul commercio ma appunto ancora dal TULPS).
Un bar ad es., sarà pure "autorizzato" in base ad una SCIA ex LR sul commercio e somm.ne ma quel documento assolve anche le funzioni di titolo di polizia per i pubblici esercizi (e ciò rende applicabili altri articoli, ad es. il 180 reg. esec. tulps, il 10 ed il 100 tulps).
Se quindi è prevista la scia per avviare l'attività o per subentrarvi è anche vero che chi la presenta deve dichiarare la sussistenza dei requisiti del TULPS (oltre a quelli antimafia ed a quelli morali e professionali ex Dlgs 59/2010 o LR), su cui il Comune deve poter fare i necessari riscontri, in difetto provvedendo di conseguenza.
Roberto, parti da una premessa di dissenso ed arrivi alla mia stessa conclusione: l'attuale normativa ha derogato al principio di personalità della licenza (che non costituisce certo norma costituzionale o di rilevanza costituzionale inderogabile dalla normativa sopravvenuta!).
Ciò detto ti domando: se ti presenta una richiesta di subingresso in sala giochi una SRL UNIPERSONALE con unico socio una altra SRL .... a chi intesti la licenza?
Spero non si dica che la normativa vieta in questi casi ad una società di essere titolare di una sala giochi!!!
Ciò detto concordo con te su questo aspetto: APPLICARE LA SCIA non significa abdicare ai controlli o non richiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti!!!!!!!!!!!!!!!
Tutt'altro ... significa chiederli ancor più intensamente.
Il fatto che i requisiti siano quelli del TULPS poco importa. Anche un albergo deve dichiarare i requisiti del tulps ma presenta SCIA sia per avvio che per subingresso .....
Comunque ringrazio tutti per i contributi che sono sempre UTILISSIMI e confermano quanto MANCHI IL LEGISLATORE in questo settore, rimesso a norma del 1931 interpretate ed applicate in un altro contesto socio-politico-normativo!!!!!!!
concordo e ringrazio tutti per il confronto.
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