Data: 2014-10-01 10:25:01

Tassa sui telefonini: per i Comuni una certezza oggettiva e soggettiva

Tassa sui telefonini: per i Comuni una certezza oggettiva e soggettiva
Da un lato, gli enti locali non sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato; dall’altro, l’esonero è pari a un’agevolazione e, in quanto tale, vuole una norma ad hoc

tratto da
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/tassa-sui-telefonini-comuniuna-certezza-oggettiva-e-soggettiva

La Corte suprema, con la sentenza n. 19464 del 15 settembre, dopo il pronunciamento delle Sezioni unite (sentenza n. 9560/2014), è tornata sul tema delle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature radiomobili, ribadendo la legittimità della tassa per ricorrenza del presupposto impositivo e il relativo obbligo di corresponsione da parte dei Comuni.
Difatti, nella ricordata sentenza si legge testualmente che “Alla stregua dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite all'art. 318 del Codice postale (ora D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160)……… si deve concludere per l'applicabilità agli abbonamenti per il servizio di telefonia cellulare della tassa di concessione governativa come disciplinata dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972; nonchè per l'applicabilità di tale tassa ai comuni”.

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