La sospensione della licenza somministrazione, prevista dall'art.691 codice penale è sempre dovuta?Essendo la prima volta, si potrebbe procedere ad emettere una diffida minacciando, in caso di reiterazione, provvedimenti più gravi quali la sospensione dell'attività? Il periodo di sospensione è a discrezione del Sindaco o è stabilito per legge un minimo?La normativa sanziona "solo" la somministrazione a persone in evidente stato di ebrezza (non la vendita per asporto?)
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La sospensione della licenza somministrazione, prevista dall'art.691 codice penale è sempre dovuta?Essendo la prima volta, si potrebbe procedere ad emettere una diffida minacciando, in caso di reiterazione, provvedimenti più gravi quali la sospensione dell'attività? Il periodo di sospensione è a discrezione del Sindaco o è stabilito per legge un minimo?La normativa sanziona "solo" la somministrazione a persone in evidente stato di ebrezza (non la vendita per asporto?)
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La sospensione:
- è OBBLIGATORIA
- non può essere inferiore ai 15 giorni
- è disposta dal giudice
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Cass. pen. Sez. V, 24-10-2013, n. 49499
Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 cod. pen., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma secondo cod. pen., indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 cod. pen. (Rigetta, Giud.pace Ancona, 06/11/2012)
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[color=red]Art. 691. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.[/color]
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno [c.p. 689] (1).
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35] (2).
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(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
(2) La competenza per la contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
Art. 35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 19] priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
[color=red]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni [c.p. 79, 139, 140].
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Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto [c.p. 689, 691, 727]
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Approfondimenti:
http://www.avvocatocandiani.it/articolo_ubriaco.html