Recentemente molte amministrazioni comunali hanno segnalato ad ANCI la questione di multiple richieste di autorizzazioni per cartelloni pubblicitari con l'utilizzo della PEC da parte di un'unica ditta, che sta creando molte difficoltà alle stesse amministrazioni determinando l'impossibilità di rispettare i termini del procedimento, con la possibilità, quindi, che il richiedente possa adire le stesse amministrazioni in merito al cd. "indennizzo da ritardo" ai sensi dell'art. 28 del DL 69/13 (vedi la direttiva allegata).
[color=red][size=18pt]APPROFONDIMENTI[/size][/color]
Richiesta MASSIVA di autorizzazioni per CARTELLONI PUBBLICITARI e indennizzo
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20910.0
Mezzi pubblicitari e istanze fraudolente
http://ufficiotecnico2012.blogspot.it/2014/08/mezzi-pubblicitari-e-istanze-fraudolente.html
Invio massivo di istanze tramite PEC
http://www.marilisabombi.it/public/news%20istanze%20fraudolente.pdf
[img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10460201_346599045517710_5017242204006315827_n.jpg?oh=60431c509e37ac6001634e774c93ddcb&oe=54B5FC92&__gda__=1418445098_4c3ee473c5e124e9cd297ff97dd181a2[/img]
Sequestrato il dominio internet della società xxxxxxxx
Sequestrato il dominio internet della società xxxxxxxx, la soddisfazione del sindaco
http://www.riviera24.it/articoli/2014/11/12/185986/sequestrato-il-dominio-internet-della-societa-average-srl-la-soddisfazione-del-sindaco
Inammissibili pe PEC seriali - Comune di Scandicci su richieste massive
http://www.comune.scandicci.fi.it/rassegne/bancadati/20141125/SIT2028.PDF
L'indennizzo ci dovrebbe essere sul ritardo nella conclusione del procedimento, che perciò sarà necessariamente effettivo, piuttosto che sull'avvio, spesso formale dicendo solo che si è ricevuta l'istanza e si provvederà. E ci vorrebbe una penale a chi dopo aver ottenuto l'autorizzazione non piazza nessun cartello, altrimenti si rimborsa un danno inesistente.
Da una parte ci si scusa per il disagio continuando a fare schifo, dall'altra si pagano danni che la vittima si crea di proposito.
Alla radice, la comunicazione a costo zero apre la strada al blateramento incontrollato in cui non si comunica nulla, e prevale chi urla più forte. E i contenziosi a costo zero fanno proliferare gli attaccabrighe. Un po' di zavorra ci occorre per non prendere il volo.
Approfondiremo questi temi durante il prossimo incontro di formazione:
[color=red]Le attività commerciali e produttive fra norme nazionali, leggi regionali ed attuazione locale[/color]
11 dicembre 2014, Incisa Valdarno (Fi)
Argomenti trattati:
[i] Il quadro delle novità normative dalla Bolkestein allo Sblocca Italia ed il contesto regionale alla luce delle liberalizzazioni
La L.R. 65/2014 in materia di urbanistica ed edilizia: GSV, MSV, destinazioni d'uso ed insediamento di attività produttive e commerciali
La gestione del procedimento elettronico: vizi di regolarità informatica (PEC, email protocollazione), cause di irricevibilità, integrazioni, preavviso di rigetto e diniego
[color=red] Taxi e NCC: le problematiche applicative più ricorrenti in materia (disponibilità di rimessa, noleggio di veicoli diversi da M1, subingresso, autobus, ambulanze ecc....)[/color]
Più attività negli stessi locali: problematiche applicative di natura commerciale, civilistica, edilizia e di sicurezza
Il controllo a campione delle pratiche SUAP: gli atti per istituirlo, le modalità di gestione, effetti pratici e problematiche
Il Commercio su aree pubbliche: adeguamento del piano e del regolamento e gestione delle procedure in attesa della scadenza del 2017
Aree pubbliche: istituzione e gestione di mercatini, sagre ed eventi straordinari senza l'aggiornamento del piano e del regolamento
La gestione delle sanzioni amministrative (pecuniarie ed interdittive): la corretta gestione del procedimento per evitare (o ridurre) il contenzioso e le responsabilità
Polizia Amministrativa: le norme del TULPS di più ricorrente applicazione (spettacoli, trattenimento, eventi, gonfiabili, giochi)
L'accertamento dei requisiti morali e professionali nel commercio e nella somministrazione (casistica, pareri del Ministero e procedure di intervento)
Locazione ad uso turistico, affittacamere, B&B e strutture ricettive minori: problematiche applicative e modalità di controllo degli abusi
[color=blue] Il caso della richiesta massiva di autorizzazioni (l'istallazione di mezzi pubblicitari) e le cautele per evitare responsabilità dell'Ente e dei dipendenti addetti al procedimento[/color]
I servizi alla persona: le principali problematiche su baby parking, doposcuola, studi medici, strutture sanitarie e strutture socio-sanitarie
La forma e la sostanza degli atti amministrativi: come redigere bene un documento, atto o provvedimento.[/i]
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/eventi-programmati/15-le-attivita-commerciali-e-produttive-fra-norme-nazionali-leggi-regionali-ed-attuazione-locale/event_details
La ditta che la scorsa estate ci ha bombardato di pec contenenti domande per installare mezzi pubblicitari è tornata alla carica, anche dopo il sequestro del dominio. Infatti abbiamo appena ricevuto una raccomandata (sì, cartacea) in cui la ditta ci chiede di comunicarle la chiusura dei procedimenti avviati. Preciso che il nostro comune ha già emesso i seguenti atti:
1) comunicazione di avvio del procedimento con contestuale interruzione dello stesso per richiesta di integrazioni, con l'avviso che in caso di mancata integrazione entro 30 giorni, le domande erano da intendersi archiviate, ai sensi del vigente regolamento comunale sul suap;
2) sollecito di pagamento per i diritti di segreteria: questa nota è stata inviata una prima volta tramite pec, ma poichè l'indirizzo risultava sconosciuto (probabilmente a seguito del sequestro del dominio, anche l'indirizzo pec è stato disattivato), abbiamo inviato l'atto anche in versione cartacea come notifica di atto giudiziario;
3) segnalazione all'Agenzia Entrate per il mancato assolvimento dell'imposta di bollo.
Come dobbiamo comportarci di fronte a quest'ultima richiesta? E' necessario inviare un atto di archiviazione per ciascuna domanda ricevuta? Nel caso in cui la pec della ditta risulti tuttora disattivata, dobbiamo inviare i singoli atti tramite notifica atti giudiziari, facendo spendere al comune qualche migliaio di euro in spese postali (che la ditta sicuramente non risarcirà mai)?
Grazie per l'aiuto.
La ditta che la scorsa estate ci ha bombardato di pec contenenti domande per installare mezzi pubblicitari è tornata alla carica, anche dopo il sequestro del dominio. Infatti abbiamo appena ricevuto una raccomandata (sì, cartacea) in cui la ditta ci chiede di comunicarle la chiusura dei procedimenti avviati. Preciso che il nostro comune ha già emesso i seguenti atti:
1) comunicazione di avvio del procedimento con contestuale interruzione dello stesso per richiesta di integrazioni, con l'avviso che in caso di mancata integrazione entro 30 giorni, le domande erano da intendersi archiviate, ai sensi del vigente regolamento comunale sul suap;
2) sollecito di pagamento per i diritti di segreteria: questa nota è stata inviata una prima volta tramite pec, ma poichè l'indirizzo risultava sconosciuto (probabilmente a seguito del sequestro del dominio, anche l'indirizzo pec è stato disattivato), abbiamo inviato l'atto anche in versione cartacea come notifica di atto giudiziario;
3) segnalazione all'Agenzia Entrate per il mancato assolvimento dell'imposta di bollo.
Come dobbiamo comportarci di fronte a quest'ultima richiesta? E' necessario inviare un atto di archiviazione per ciascuna domanda ricevuta? Nel caso in cui la pec della ditta risulti tuttora disattivata, dobbiamo inviare i singoli atti tramite notifica atti giudiziari, facendo spendere al comune qualche migliaio di euro in spese postali (che la ditta sicuramente non risarcirà mai)?
Grazie per l'aiuto.
[/quote]
SUGGERISCO:
1) fare un UNICO ATTO "MERAMENTE CONFERMATIVO" di archiviazione di tutti i procedimenti per i quali non è intervenuta archiviazione. Cioè non devi dire che archivi ma che l'archiviazione è avvenuta con la precedente comunicazione essendo decorsi i 30 giorni ... pertanto "avverso il presente atto non è ammesso ricorso nè costituisce riammissione nei termini"
2) inviare tutto per PEC e conservare l'eventuale avviso di mancata consegna
3) inviare quindi RACCOMANDATA
4) archiviare
Condannato Comune per DANNO DA RITARDO nell'autorizz. per mezzi pubblicitari
TAR PUGLIA – BARI, SEZ. II – sentenza 30 dicembre 2014 n. 1703
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23825.0
Richiesta MASSIVA di autorizzazioni per CARTELLONI PUBBLICITARI e indennizzo
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20910.0
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Approfondimenti:
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO CONTRIBUTI ALL'ISTRUTTORIA
1) ILLEGITTIMITA' DI UN DINIEGO DI UN'ISTANZA FORMULATA ALLA P.A. SULLA BASE DELL'ASSENZA DI PROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
L'articolo 19 del D.P.R. 642/72 recita: "i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto".
L'articolo 3 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 642/72, al punto 1., prevede il generale assoggettamento delle istanze dirette agli uffici dei Comuni all'imposta di bollo per 16 euro ogni foglio mediante marche da bollo, ossia oggi contrassegni telematici, ma evidentemente è impossibile applicare marche o contrassegni alle istanze telematiche. Ed infatti, tale norma è rivolta esclusivamente alle istanze cartacee, come dimostrato – oltre che dal tenore letterale della norma stessa, che prevede che il documento da assoggettare ad imposta di bollo abbia una consistenza fisica (tale da permettere l'apposizione della marca da bollo) – anche dalla circostanza che, con effetto dal primo gennaio 2014, l'art. 1, commi 591 e 592 della legge 147/13 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto una nuova previsione speciale all'interno del menzionato art. 3 della Tariffa (il punto 1-bis) proprio per le istanze trasmesse in via telematica, assoggettandole all'imposta di bollo per un importo fisso di 16 euro, indipendentemente dalle dimensioni del documento. A tal proposito, tuttavia, la legge di stabilità specifica che "al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate" (cfr. art. 1, comma 596 della legge 147/13). Detto provvedimento di determinazione della modalità di pagamento, ( del quale riportiamo il link in calce) è stato emanato in data 19 settembre 2014 tuttavia, con riferimento alle istanze trasmesse via PEC l'implementazione della procedura di acquisto della marca da bollo digitale sarà attivata "in una fase successiva" e, conseguentemente, ciò comporta l'attuale impossibilità ad assolvere al pagamento della relativa imposta di bollo.
http://www.averagesrl.it/media/provvedimento+modalita.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20131227_L_147.pdf
2) OBBLIGO DELLA PA CHE SI RITIENE “INCOMPETENTE ALL'ISTRUTTORIA" DI TRASMETTERE L'ISTANZA ALL'ORGANO COMPETENTE (SUAP, UNIONE DEI COMUNI, ALTRI ENTI TERRITORIALI)
Detto principio risulta sia dall'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 che recita:
"Il responsabile del procedimento:
a) omissis...
b) omissis...
c) omissis...
d) omissis...
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.";
sia dalla giurisprudenza che ha ritenuto che "costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l'Amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'Amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A." (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 25 ottobre 2013, n. 1136)
http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=361
http://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/29-10-2013/tar_piemonte_sentenza_25_ottobre_2013_n._1136_-_collaborazione_pa_e_cittadini.pdf
3) ILLEGITTIMA LA DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA' DELL'ISTANZA NON TRASMESSA TRAMITE SUAP
Le dichiarazioni di irricevibilità e/o nullità e/o inefficacia delle istanze presentate direttamente agli Enti esponenziali attraverso canali istituzionali e non attraverso SUAP o assimilati, sono prive di fondamento normativo nonchè in contrasto con lo spirito di semplificazione del procedimento amministrativo e di favore nei confronti dell'istante.
Il corpus normativo relativo all'istituzione del SUAP e delle istituzioni assimilabili ( unione dei comuni, portale http://www.impresainungiorno.gov etc) nascono infatti con l'obbiettivo di facilitare e accelerare i procedimenti amministrativi a vantaggio del cittadino e/o dell'impresa e quindi non possono costituire essi stessi un aggravio per il richiedente che non intenda o non possa avvalesti di tali strumenti di facilitazione.
http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=361
http://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/29-10-2013/tar_piemonte_sentenza_25_ottobre_2013_n._1136_-_collaborazione_pa_e_cittadini.pdf
4) ILLEGITTIMA L'ESTENSIONE DELL'ISTRUTTORIA ART. 53 DPR 495/92 AI PROFILI EDILIZI DELL'INTERVENTO O AD ALTRI PROFILI ISTRUTTORI SE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTO DALL'ISTANTE
L'autorizzazione ex art. 53 DPR 495/92 è titolo necessario ma non sufficiente alla collocazione di un mezzo pubblicitario. Se nell'istanza è specificato che il richiedente provvederà separatamente a formulare nuove e diverse istanze ai sensi delle norme di disciplina dell'intervento sotto profili diversi, la PA al massimo deve limitarsi a indicare a all'istante a titolo informativo quali altri e ulteriori profili rilevano ai fini di nuove e diverse istruttorie procedimentali finalizzate alla rimozione degli ostacoli normativi alla completa esecuzione dell'intervento. Se il richiedente formula l'istanza richiedendo TUTTE le necessarie autorizzazioni alla esecuzione dell'intervento oggetto dell'istanza allora la PA provvede all'apertura di diversi endoprocedimenti nell'ambito del procedimento principale finalizzati al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2152&Itemid=7
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/testo-news/19222/Niente-Scia-per-occupazioni-e-pubblicita-sulle-strade
5) DISTINZIONE TRA TITOLO EDILIZIO E AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.LO 23 C.d.S., NELLA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
Il titolo edilizio non ha nulla a che vedere con l'autorizzazione ex art. 23 C.d.S. per la pubblicità lungo le strade, risultando due titoli distinti indirizzati ciascuno a rispondere a specifiche e diverse esigenze di interesse pubblico. Mentre l'autorizzazione edilizia concerne la conformità del manufatto alle regole che presiedono alle costruzioni in tutti i suoi vari aspetti (governo del territorio, vincoli, sicurezza strutturale, etc.) l'autorizzazione di cui all'art. 23 C.d.S. riguarda la sicurezza stradale. Ben potrebbe verificarsi, quindi, che un manufatto sia conforme a tutte le regole che presiedono alle costruzioni edilizie, ma non sia conforme alle regole che presiedono alla sicurezza stradale.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66579
6) ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO ASSENSO E DELLA S.C.I.A. NEI PROCEDIMENTI ATTIVATI AI SENSI DELL'ART.LO 53 DEL D.P.R.495/92
Il procedimento amministrativo scaturente dalle previsioni dell'art.lo 53 del D.P.R. 495/92 (attuativo dell'art.lo 23 del D.Lgs 285/92) non ricade tra le previsioni dell'art.lo 19 della Legge 241/90 in quanto assolve al principio di tutela della pubblica sicurezza proprio del Codice della Strada e per questo motivo specificamente escluso dall'applicazione della disciplina introdotta con la segnalazione certificata di inizio attività.
Infatti l'articolo 19 comma 1 della Legge 241/90 recita: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, ..."
http://www.altalex.com/?idnot=550
7) ILLEGITTIMITA' DELLA SOSPENSIONE "SINE DIE"
L'articolo 2 comma 7 della Legge 241/90 recita:"i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni."
http://www.altalex.com/?idnot=550
8) LA P.A. NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA NON PUO' RICHIEDERE AD INTEGRAZIONE DOCUMENTI NON PREVISTI ESPRESSAMENTE PER LEGGE O NON DIRETTAMENTE ACQUISIBILI DALLA STESSA
L'articolo 1 comma 2 della Legge 241/90 recita: "La Pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"
http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=18&id=391
9) NON DEROGABILITA' DEL TERMINE ART. 53
Il tenore letterale dell'articolo 53 comma 5 del D.P.R. 495/92 "L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato." non attribuisce la facoltà ai singoli Enti di stabilire termini in deroga rispetto ai 60 giorni ivi stabiliti.
Parimenti il tenore letterale dell'articolo 2 comma 2 della Legge 241/90 stabilisce un termine di 30 giorni solo "Nei casi in cui disposizioni di legge...non prevedono un termine diverso...": il termine di 30 giorni quindi non è applicabile ai procedimenti scaturenti dalle istanze formulate ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 495/92
http://www.pd.camcom.it/nc/cad.html?cid=9114&did=5572&sechash=92a58b62
10) ILLEGITTIMA LA RICHIESTA ALL'ISTANTE DI INTEGRAZIONE DI NULLA OSTA E/O AUTORIZZAZIONI DI ALTRI ENTI
L'articolo 14 comma 2 della Legge 241/90 recita: "La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta."
http://www.altalex.com/?idnot=550
11) COLLEGAMENTI IPERTESTUALI UTILI
Procedimento amministrativo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Procedimento_amministrativo_(diritto_italiano)
http://www.altalex.com/?idnot=550
Norme in materia di Bollo:
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20131227_L_147.pdf
Parere del servizio ANCI risponde:
http://www.anci.lombardia.it/xnews/apl/_private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/att/Nota%20ANCI.pdf
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Dal sito AVERAGE:
Comunicazione Importante
Gentile Utente, nel caso in cui le sia capitato di visitare il nostro sito nel periodo intercorrente tra l’ 11 di Novembre 2014 e il 18 di dicembre 2014 avrà avuto modo di notare che lo stesso fosse sottoposto a sequestro sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di Imperia.
Il Tribunale di Imperia con l’Ordinanza n. 49/14 del 9 dicembre 2014, ha rimosso ogni vincolo sull’utilizzo del nostro sito internet, confermando quindi la correttezza dell’operato della nostra azienda.
Ci scusiamo sentitamente con tutti Voi per l’increscioso inconveniente, non certo dipendente dalla nostra volontà,
Buona navigazione!
Quarantenne di Ascoli Piceno indagato per tentata truffa
http://www.vcoazzurratv.it/notizie1/ultime-notizie-di/cronaca/40428-quarantenne-di-ascoli-piceno-indagato-per-tentata-truffa.html