Data: 2014-09-29 10:16:01

SANZIONI ASSOC CULTURALE

Salve,
un'associazione culturale ogni anno chiede il rilascio autorizzazione  art. 68 tulps per intrattenimenti musicali all'aperto e  trasmette SCIA per sagra per 15 gg consecutivi come da regolamento comunale.
Ogni anno, in particolare da una famiglia con seri problemi di salute che abita nelle immediate vicinanze della sagra,  perviene  esposto per i disagi che accusa per inquinamento luminoso ed  acustico.
L'esposto, è stato puntualmente trasmesso da questo Suap all'Arpalazio, la quale ha inviato, dopo la fine della sagra, esiti delle indagini effettuate durante la manifestazione, nelle quali è risultato il mancato rispetto dei limiti acustici prescritti nell'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dal regolamento comunale per l'acustica e il mancato rispetto delle prescrizioni di legge riguardo all'impianto di illuminazione  superamento dei limiti di legge.

Nel verbale di indagine acustica, l'ARPA chiede al comune di prescrivere al Responsabile dell'associazione:
di attuare le misure tecniche per ricondurre le immissioni rumorose nei limiti di legge
la presentazione di un piano di risanamento acustico finalizzato al rientro dei valori nei limiti previsti dalla normativa e che copia della documentazione dovrà essere inviata alla stessa arpa.

Ora, la manifestazione è finita da un mese, possiamo comunque prescrivere ora  quanto richiesto dall'arpa per le future manifestazione da parte dell'associazione?

Siccome l'associazione è recidiva delle predette violazioni, è possibile negare una prossima richiesta di autorizzazione da parte della medesima?

Ci può consigliare come agire in tali casi?

Grazie

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Data: 2014-09-30 08:30:19

Re:SANZIONI ASSOC CULTURALE

In questi casi, in genere, è direttamente ARPA che pensa a verbalizzare la sanzione e poi a trasmetterla al comune che riveste il ruolo di autorità competente. Se non l’ha fatto procedete pure ai sensi della legge 689/81. La sanzione è quella prevista dall’art. 10, comma 2 della legge n. 447/95.

Ai sensi della stessa legge , art. 9, comma 1, così come ha proposto ARPA, il comune può ordinare ai soggetti interessati di intervenire al fine di eliminare le cause di superamento dei limiti sonori.
In questo caso non si tratterà di un’ordinanza adottata su motivi di urgenza, l’amministrazione potrà notificare al privato che il rilascio di una nuova autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea in luogo pubblico o aperto al pubblico comportante l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, ai sensi della legge 447/95, art. 4, comma 1, lett. g) e relativa normativa regionale (vedi LR 18/01), è sottoposta alla condizione della presentazione di quanto indicato da ARPA (allegando il documento ARPA)

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