Salve,
ho bisogno di un confronto:
la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che disciplina l’attività di estetica tatuaggio e piercing, non prevede più l’esclusione dalla presentazione della documentazione per la vendita di prodotti per il proseguimento del trattamento.
L’art. 7 c. 4 della suddetta Legge Regionale prevede che “l’esercizio congiunto delle attività di cui al c. 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA…omissis”.
Il legislatore, penso che abbia ritenuto di dover inserire questo comma, in quanto le attività commerciali ormai sono liberalizzate, mentre all’epoca della legge nazionale 1/1990 le attività di commercio erano contingentate.
Ma per quelle già attive, non devono mica presentare la SCIA? io penso di no!!!
GRAZIE MILLE
;) ;D
Qua avevamo già prodotto ampie riflessioni sul tema, evidenziando le implicite precisazioni inetrpretative.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16235.0
In sintesi, attività estetica + attività commerciale congiunta sono soggette solo alla SCIA per attività estetica con l'autocertificazione dei requisiti morali per il commercio
Per le attività esistenti alla data di applicazione della LR 28/04 nuova versione, la stessa legge non dispone niente in merito. Sul punto confronta l'art. 13 (norme transitorie e finali), non troverai indicazione circa l'art. 7.
Dato he la legge non può disporre che per il futuro e in assenza di una previsione transitoria esplicita, direi che le attività estetiche esistenti che vendevano solo i prodotti afferenti al trattamento eseguito non debbono presentare comunicazione dei requisiti morali.
Se tali aziende tarsformano l'attività iniziando a vendere beni in misura e tipologia diverse allora è ragionevole ritenere che la variazione le porti nel campo applicativo della nuova legge e quindi alla necessità di presentare nuova SCIA estetica con l'indicazione dei requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 (adempimento garantista al fine di evitare problemi).