Data: 2014-09-29 07:47:39

rimessa ncc

Quale documentazione, relativa alla rimessa, deve esibire un vincitore di concorso per il rilascio dell'autorizzazione di ncc?
In modo informale, ha esibito una fattura di pagamento  rilasciata da una società del territorio, che dovrebbe avere un'area dove parcheggiano altri mezzi che così riporta :"vi rimettiamo fattura per la disponibilità al parcheggio annuale del vostro automezzo dal periodo 1/10/2014 al 30/09/2015".
Ammesso che tale società sia in regola per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'area e abbia presentato apposita Scia commerciale per l'attività di rimessa a cielo aperto (cosa che non mi risulta) è possibile accettare una fattura oppure è necessario un regolare contratto registrato?
un ultimo chiarimento : dopo aver effettuato un servizio deve fare ritorno presso la sede del parcheggio? e se così fosse, come effettuare i controlli?
Grazie

riferimento id:21744

Data: 2014-09-30 07:22:31

Re:rimessa ncc

la legge prevede che [i]per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza[/i]

Non vedo la necessità di una "scia commerciale". La disponibilità può avvenire su molti presupposti, ciò che è necessario è l'effettivo utilizzo della rimessa e questo lo puoi verificare solo  a seguito di controlli.
Confronta anche le disposioni del tuo regolamento comunale.

Per rispondere alla ultima tua domanda occorre considerare il caos normativo che regna sulla questione. La legge 21/92 è stata modificata con l'ormai famoso art. 29, comma 1-quater, lett. a) del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
Per approfondire vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17300.0

Fra le modifiche più significative:
[i]Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane[/i]

L'interpretazione dominante giudica ancora non in vigore le modifiche citate. La confusione nasce dal fatto che le proroghe dell'efficacia, da un certo punto in poi, si sono spostate sul decreto attuativo della norma e non sulla norma stessa.
Alcune amministrazioni (sulla scia di alcune sentenze) applicano la legge nuova versione. Altre sentenze e la precisa volontà del legislatore (vedi sotto) dicono che le modifiche non sono applicabili.

Ecco un passaggio della relazione parlamentare, circa l'ultimo decreto milleproroghe, limitatamente alla questione NCC:
[i]La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto con cui, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza uni-ficata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto- legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni. Peraltro, anche la IX. Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri. Già in sede di conversione del primo decreto-legge n. 207 del 2008 (il citato «mille-proroghe» che ha visto l’inserimento dell’articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell’articolo 29. La stessa, successivamente, ribadiva, con pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell’efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei princìpi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e che la loro applicazione ostacolerebbe grave-mente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività, e raccomandava una profonda revisione di tali nuove disposizioni. Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avente ad oggetto proprio l’esame sulla compatibilità di alcune disposizioni della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall’arti-colo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, con le norme del Trattato. [b]La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1- quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.[/b][/i]

riferimento id:21744

Data: 2014-10-01 07:28:04

Re:rimessa ncc

Il nostro Regolamento prevede che l'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio, con obbligo di riportare il veicolo nella rimessa non appena sia conclusa la prestazione relativa al singolo contratto.
La rimessa è da intendersi come locale o va bene anche il parcheggio autorizzato all'aperto?
Inoltre, il soggetto come può partire dalla sede di stazionamento del mezzo, se abita in altra regione? Il mio dubbio è che una volta ottenuta l'autorizzazione lavorerà altrove, anche se la nuova normativa dice che per mantenere l'autorizzazione è obbligatorio disporre, sulla base di un titolo giuridico, di una sede, di una autorimessa  ecc.  ubicati nel territorio. Che vuole dire titolo giuridico? è sufficiente quindi la fattura a dimostrazione del titolo giuridico?
Chiedo scusa, ma i dubbi sono tanti

riferimento id:21744

Data: 2014-10-10 21:34:39

Re:rimessa ncc

Se hai diposizioni precise nel regolamento allora devi applicare quelle. Sanzioneresti l'esercente che prende su una persona mentre rientra in sede? Io non lo farei, quello il senso di reputare in vigore o meno la nuova normativa.

Anche uno spazio privato all'aperto può essere una rimessa e anche una fattura che attesta l'affitto dello spazio può essere un titolo valido.

riferimento id:21744
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