Data: 2014-09-29 05:46:44

SCHIAMAZZI - Esercizio commerciale e responsabilità del gestore - Cass. sentenza

Cass. Sez.III n.37196 del 5 settembre 2014 (Ud 3 lug. 2014)
Pres. Squassoni Est. Amoresano Ric. Bonechi ed altri
Rumore.Esercizio commerciale e responsabilità del gestore

Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art.659 comma 1 c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.
http://lexambiente.it/urbanistica/160-cassazione-penale160/10903-rumoreesercizio-commerciale-e-responsabilita-del-gestore.html

riferimento id:21732
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it