entro il 29 novembre le società debbono comunicare la propria PEC al registro delle imprese.
è prevista sanzione in caso di mancata o successiva comunicazione dopo il 29 novembre (ad esempio per una società esistenze comunico la PEC il prossimo dicembre)?
entro il 29 novembre le società debbono comunicare la propria PEC al registro delle imprese.
è prevista sanzione in caso di mancata o successiva comunicazione dopo il 29 novembre (ad esempio per una società esistenze comunico la PEC il prossimo dicembre)?
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L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare al Registro imprese, il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata. L’articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una [color=red]sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 Euro[/color] in capo a ciascun soggetto che, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.