In un'ordinanza al CdS leggo:
[i]
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica,[u] in relazione alla natura dei segnali apposti[/u], al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.[/i]
Dunque al Ministero dei Trasporti si può ricorrere soalmente in merito alla irregolarità dei segnali apposti e non in merito alla illegittimità dell'ordinanza???
Per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge si può ricorrere solamente al TAR?
Confermo.
I procedimenti di ricorso sono molto diversi nel loro svolgimento, e presuppongono presupposti ovviamente diversi.
Di regola, il ricorso viene fatto per ragioni di merito al Ministero, in quanto, essenzialmente, gratuito, o comunque meno oneroso.
Vi fossero però motivi di legittimità , il ricorso deve essere presentato al TAR, in quanto trattasi di atto amministrativo
In un'ordinanza al CdS leggo:
[i]
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica,[u] in relazione alla natura dei segnali apposti[/u], al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.[/i]
Dunque al Ministero dei Trasporti si può ricorrere soalmente in merito alla irregolarità dei segnali apposti e non in merito alla illegittimità dell'ordinanza???
Per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge si può ricorrere solamente al TAR?
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