Un comune di 2.900 abitanti chiama agenti di polziia locale esterni "a scavalco" ex articolo 1 comma 557 Legge 311/2004.
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/6670
[i]L 'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che "i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' amministrazione di provenienza".[/i]
Se tale Comune convenziona il servizio di polizia locale con un altro Comune di 3.500 abitanti, possono chiamare agenti a scavalco, considerando che la somma degli abitanti è superiore a 5.000 oppure no?
PERSONALE utilizzato presso altri Enti - chiarimenti Corte dei Conti 20/6/2016
[img width=300 height=144]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13532968_10210426518248529_9024460924279986951_n.jpg?oh=2556139f13fc6ea7892e6f94e1395f24&oe=58364E9F[/img]
[color=red][b]CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE – deliberazione 20 giugno 2016, n. 23.[/b][/color]
Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.
A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.
[size=18pt][b]TESTO COMPLETO SU: http://buff.ly/294osh3[/b][/size]