Data: 2014-09-27 12:32:46

Sentenze su articoli 85 e 86 CdS

Buongiorno a Tutti,
avete sentenze sugli articoli 86 e 86 CdS?

Grazie!

riferimento id:21709

Data: 2014-09-28 14:10:17

Re:Sentenze su articoli 85 e 86 CdS

Art. 85

Cass. civ. Sez. II, 04-11-2009, n. 23341 (rv. 610589)
CIRCOLAZIONE STRADALE - Servizio di piazza (taxi - Carrozze) - Noleggio con conducente - Applicazione sulla vettura della scritta "ncc" ed uso di un contachilometri digitale - Illiceità - Esclusione - Limiti.
In caso di esercizio dell'attività di noleggio con conducente, non costituiscono illecito l'applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta "NCC" e l'uso di un contachilometri digitale idoneo a misurare la distanza percorsa nel viaggio con il cliente, qualora detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria regolatrice del trasporto locale, posto che ad essa implicitamente rinvia l'art. 85, quarto comma, cod. strada, avente natura di norma in bianco, che non può ritenersi violata, in virtù del principio di legalità desumibile dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore anteriormente alla condotta. (Rigetta, Giud. pace Verona, 12/08/2004)

Cass. civ. Sez. lavoro, 07-01-2003, n. 33 (rv. 559442)
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale l'attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli senza autista (con facoltà di riconsegna in luogo diverso da quello della consegna iniziale e con diritto alla sostituzione in caso di rottura) non va inquadrata nella voce di tariffa riferita al servizio di «noleggio» - pur nell'assenza nel testo normativo di riferimento di espressa esclusione dell'attività di noleggio senza conducente - in considerazione della profonda differenza tra le due attività e soprattutto, della circostanza che la normativa di settori (art 54 2° comma, e 57 4° comma, d.p.r. n. 393 del 1959 codice della strada abrogato art. 82 e 85 d. leg. n. 285 del 1992, codice della strada vigente; art. 68 l. comunitaria n. 142 del 1992, per l'attuazione della direttiva Cee n. 90/398), è costante nel distinguere la "locazione" di autoveicolo dal "noleggio con conducente".

Cass. civ. Sez. III, 25-02-1999, n. 1634
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente "non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore" si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico-pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurato aveva già superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.

Cass. civ. Sez. III, 16-11-1994, n. 9688
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all'intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l'autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell'esame teorico-pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 18 della l. 24 dicembre 1969 n. 990.

riferimento id:21709

Data: 2014-09-28 14:11:45

Re:Sentenze su articoli 85 e 86 CdS

Art. 86

Cass. civ. Sez. II, 02-11-2010, n. 22296 (rv. 614832)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - In genere - Disciplina del servizio di piazza con taxi - Infrazione consistente nel prelevamento dell'utente fuori del comune di rilascio della licenza - Interpretazione dell'art. 11, comma 2, della legge n. 21 del 1992 - Distinzione tra prelevamento dell'utente ed inizio del servizio - Configurabilità - Criteri - Fattispecie
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, inerente alla disciplina del servizio di piazza con taxi (art. 86, comma 3, del codice della strada), consistita nell'aver prelevato l'utente fuori del Comune di rilascio della licenza, occorre interpretare l'art. 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 - là dove stabilisce, tra l'altro, che "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione" - nel senso che il servizio può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente e che per "inizio del servizio" deve intendersi la messa del taxi a disposizione dell'utente, ciò comportando l'onerosità e l'esclusività del servizio medesimo in favore dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione anzidetta, in quanto l'utente del taxi - prelevato in Comune diverso da quello del rilascio della licenza - aveva in precedenza prenotato il servizio e, a tal fine, il taxi era partito dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio). (Rigetta, Giud. pace Bari, 11/05/2005)
Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione". Posto che l'uso della locuzione "ovvero" deve essere interpretato in senso disgiuntivo, come sinonimo di "oppure", deve desumersi che il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio possono non coincidere e, quindi, in caso di chiamata effettuata da località diversa dal Comune di rilascio della licenza, l'inizio del servizio, inteso come messa a disposizione, in particolare, del taxi, in via onerosa ed esclusiva, deve essere individuato nella partenza dal luogo ove il mezzo sosta nel territorio di tale Comune. Deve pertanto essere annullato il verbale di contestazione della violazione dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 1992 elevato a carico del tassista per aver prelevato un cliente fuori dal territorio del Comune di rilascio della licenza nell'ipotesi in cui il servizio sia stato espressamente prenotato in anticipo, e, quindi, sia iniziato con la partenza da detto luogo.


Cass. pen. Sez. IV, 12-02-2009, n. 6210
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base a elementi probatori acquisiti diversi dall'esito dell'alcooltest, ai sensi dei principi generali in materia di prova (principio del libero convincimento, assenza di prove legali, necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata). Peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori può il più delle volte circoscriversi alla sola fattispecie meno grave, quella di cui al comma 2, lettera a, dell'art. 86, imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool.


Cons. Stato Sez. VI, 16-01-2006, n. 71
Risulta essere utilizzato in modo improprio il certificato medico, attestante uno stato ansioso depressivo di tipo reattivo con prognosi di sette giorni, prodotto da soggetto a cui è stata elevata contravvenzione per violazione dell'art. 86, comma III, D.Lgs. n. 285/1992, allegato al ricorso avverso il verbale di contestazione, al fine di dimostrare lo stato di disagio che l'interruzione in pubblico dell'attività gli ha procurato, qualora esso sia utilizzato dall'Amministrazione al fine di disporre la revisione della patente di guida, al medesimo soggetto, in assenza dei presupposti che ne legittimano la richiesta.

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