Egregio dottore, avete trovato qualcosa di nuovo?
alcuni coltivatori vorrebbero vendere i propri prodotti e si sono iscritti come piccoli imprenditori in quanto il fatturato non supera i 7000 euro.
Poichè i fondi sono un pò distanti dal centro abitato vorrebbero vendere chi nel vano scala dell'androne di casa propria, chi nell'area privata antistante la propria abitazione.
Ora la risoluzione del MISE n. 107841 del 10.06.2014 prevede in sostanza che se tale vendita è effettuata senza titolo autorizzatorio è applicabile la disciplina sanzionatoria prevista per le attività di vendita al dettaglio.
Considerato ciò, secondo Lei, significa che il produttore agricolo, può essere autorizzato a vendere nel vano scala, o nel box auto o nell'area privata antistante la propria abitazione lo può fare? il SUAP regione Puglia, però prevede la scia per la vendita di prodotti in locali "non di proprietà". Cosa significa? Possono o non possono essere autorizzati a vendere in locali o aree di proprietà diverse dai fondi di produzione? Grazie per la cortese risposta
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Egregio dottore, Le riporto quanto trovato sul sito di un Comune:
I produttori / imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile ed iscritti nel Registro delle Imprese esercitano le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Possono quindi anche vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quanto utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano e possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, ecc..
Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo produttore/imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla forniture di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda.
Le vendite di prodotti da parte dei produttori / imprenditori agricoli possono essere svolte: su aree pubbliche in forma itinerante, con posteggio nei mercati, attraverso sito web, in locali, mediante distributori automatici oppure su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Per la vendita esercitata in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà dei produttori agricoli è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la vendita può essere iniziata immediatamente.
Alla vendita diretta da parte dei produttori/imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 114/98 e s.m., tranne il caso in ci l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società
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riferimento id:21708Ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, la vendita diretta dei prodotti agricoli sfugge all’applicazione della normativa commerciale a determinate condizioni:
- i prodotti messi in vendita, anche se trasformati, devono provenire in misura prevalente dall’azienda agricola dell’imprenditore che effettua la vendita (se in forma associata, dalle rispettive aziende agricole). Il concetto della prevalenza può essere visto come quantità o valore.
- a prescindere dalla prevalenza, quando l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia inferiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali oppure a 4 milioni di euro per le società.
Per la vendita diretta, se effettuata fuori dalle superfici aziendali, occorre una comunicazione al comune competente territorialmente ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Se sono prodotti alimentari, naturalmente, occorre anche la notifica ex reg. CE 852/2004 (possibilità dell’esclusione per questa ultima procedura a determinate condizioni).
L’esempio è rappresentato dall’apertura di un punto vendita prodotti aziendali in centro città.
Ancora il d.lgs. n. 228/01 dispone che l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
Quindi, in teoria, ogni destinazione è ok fatte salve le condizioni igienico sanitarie, di agibilità e sicurezza degli ambienti