A PROPOSITO DEGLI ORARI DEI PANIFICI MI E' STATO CHIESTO COME MAI NON ABBBIAMO UNA REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 18/2011 CHE REGOLAMENTI ORARI E APERTURE FESTIVE DEI PANIFICI. E' SANZIONATO IL MANCATO RISPETTO DEGLI ORARI ALL'ART. 6. IN MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE COMUNALE PER ME SI INTENDE CHE VALGA LA GENERALE LIBERALIZZAZIONE CHE VIGE IN MATERIA COMMERCIALE (PER IL DISPOSTO DELL'ART. 4 C.2 SECONDA PARTE).
DATO CHE NEL MIO COMUNE:
- C'E' LA MASSIMA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DA TANTI ANNI
- NON ABBIAMO MAI AVUTO UNA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PANIFICAZIONE SE NON PER ESTENSIONE COME VENDITA DELL'ARTIGIANO NEI LOCALI ATTIGUI
- ABBIAMO AVUTO VENTI ANNI FA ANCHE L' AUTORIZZAZIONE DELLA PREFETTURA IN BASE A UNA NORMA ORA ABROGATA PER FAR LAVORARE I PANIFICI IN ORARI NOTTURNI E FESTIVI,
MI CHIEDO SE APPLICARE LA NORMA E FARE UNA REGOLAMENTAZIONE ABBIA SENSO VISTO IL GENERALE CLIMA DI LIBERALIZZAZIONE IN CAMPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ANCORA SE HA SENSO FARE UNA ORDINANZA IN MATERIA DI ORARI DEI PANIFICI (ATTIVITA' IN GRAN PARTE ARTIGIANA E QUINDI DI PER SE' MAI STATA SOGGETTA A REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI) E QUALI INTERESSI DOVREBBE TUTELARE DATO CHE GIA' DA NOI LAVORANO QUASI TUTTI ANCHE LA NOTTE E I GIORNI FESTIVI A LORO DISCREZIONE.
SE L'UNICO INTERESSE DA TUTELARE IMPONENDO ORARI E CHIUSURE E' QUELLO DEL RISPETTO DEI RUMORI MI CHIEDO SE QUESTO E' LO STRUMENTO GIUSTO, DATO CHE CIO' CHE PRESCRIVE TALE NORMATIVA E' LA VIAC
CIO' CHE CHIEDO E' SE PER VOI (COME IO SOSTENGO) IN ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE COMUNALE L'ORARIO DI ATTIVITA' E I GIORNI DI APERTURA DEI PANIFICI SONO LIBERI IN QUANTO ASSIMILABILI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERICIALI O SE COMUNQUE AI SENSI DELLA L.R. 18/2011 SIA OPPORTUNO FARE UNA REGOLAMETAZIONE DI LIBERALIZZAZIONE (ATTO DI GIUNTA COMUNALE??) CHIEDENDO UN PARERE PREVENTIVO AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E COMUNI LIMITROFI
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER L'AIUTO CHE POTRETE FORNIRVI
Art. 4 Orari di vendita e riposo settimanale.
1. Gli esercenti l'attività della panificazione determinano gli orari di vendita al pubblico entro i limiti stabiliti dal comune.
2. I panifici osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto previsto al comma 3. Sono consentite la panificazione e la vendita di pane nelle giornate domenicali e festive quando, nelle medesime, il comune autorizza le aperture straordinarie degli esercizi commerciali al dettaglio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva del panificio, coordinandosi con i comuni limitrofi.
4. I panifici garantiscono la produzione e la vendita del pane in caso di due o più festività consecutive, secondo le modalità stabilite dal comune.
Il DL 5/2012 (uno dei decreti Monti), con l’art. 40 ha esplicitamente soppresso l’obbligo di chiusura domenicale e festiva per i panifici. In particolare ha abrogato il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale rimandava alla disciplina degli orari di cui al d.lgs. n. 114/98.
Quindi, sommando questo ai principi che hai espresso, anche l’attività di panificazione e vendita è da considerarsi liberalizzata. L’amministrazione può intervenire per motivi effettivi e constatati in funzione della tutela della quiete, ecc.
meglio se con delibera di giunta viene ratificata l’interpretazione affermando che non c’è bisogno di regolamento né ordinanza, ma è già chiaro che vige la liberalizzazione