Data: 2014-09-26 09:34:22

Sanzioni in regolamento comunale

d. lgs. 18/08/2000 n° 267
Art. 7-bis. Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fatta questa premessa, possiamo inserire in un regolamento comunale sanzioni amministrative distinte a seconda della gravità dell'infrazione?
Ad esempio:
1.Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 4. lettera a. è soggetto alla sanzione amministrativa di € 100,00;
2.Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 4. lettere c. d. e. f. g. h. j. k. l. m. è soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00;
3.Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 4. lettere n. o. è soggetto alla sanzione amministrativa di € 200,00

oppure:
Chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento e/o alle schede di sintesi allegate al Piano di cui il regolamento è parte integrane e sostanziale, è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00

o dobbiamo attenerci esclusivamente a quanto indicato nell'art. 7 bis (e quindì doppio del minimo € 50,00)?  :o ??? ::)
:-[ :-\



riferimento id:21696

Data: 2014-09-26 17:41:47

Re:Sanzioni in regolamento comunale


d. lgs. 18/08/2000 n° 267
Art. 7-bis. Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fatta questa premessa, possiamo inserire in un regolamento comunale sanzioni amministrative distinte a seconda della gravità dell'infrazione?
Ad esempio:
1.Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 4. lettera a. è soggetto alla sanzione amministrativa di € 100,00;
2.Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 4. lettere c. d. e. f. g. h. j. k. l. m. è soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00;
3.Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 4. lettere n. o. è soggetto alla sanzione amministrativa di € 200,00

oppure:
Chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento e/o alle schede di sintesi allegate al Piano di cui il regolamento è parte integrane e sostanziale, è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00

o dobbiamo attenerci esclusivamente a quanto indicato nell'art. 7 bis (e quindì doppio del minimo € 50,00)?  :o ??? ::)
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TI MANCA UN PASSAGGIO:
[color=red] l’art.6-bis della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio
2008 n.92 ha modificato l’art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta comunale la
facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell’ambito del
minimo e massimo edittale previsto dall’art. 7-bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso
importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16
comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più
favorevole al trasgressore;[/color]

TI allego una bozza di delibera fatta bene a cui ti puoi ispirare.

RICORDA: non puoi introdurre sanzioni in misura fissa (come nel tuo esempio), ma puoi determinare una CIFRA DIVERSA per il pagamento in misura ridotta.
ESEMPIO: Stabilisci per la violazione 1 la somma di 200 euro. Se tizio vuole pagare l'oblazione quella è la cifra.
Se non paga e presenta scritti tu applicherai la sanzione sempre tenuto conto dei LIMITI EDITTALI dell'art. 7 bis, a nulla rilevando tale cifra

riferimento id:21696
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