Data: 2014-09-26 09:22:22

Errore nell'invio di pratica per PEC

La polizia locale del Comune X ha elevato una sanzione al titolare di un esercizio di vicinato perchè da una verifica al SUAP non risultava la presentazione della relativa SCIA di apertura. A seguito del verbale il commercialista di questa persona ha controllato e ha realizzato che la SCIA era stata predisposta me, per errore, al momento dell'invio della PEC questa era stata inviata non al Comune X ma al Comune Y, il quale non aveva rilevato l'errore. Anche la Camera di Commercio aveva poi iscritto la ditta con l'apertura dell'Unità Locale nel Comune X. Il tutto è confermato da documenti presentati con il ricorso al verbale. Come possiamo procedere nel gestire il ricorso?

riferimento id:21695

Data: 2014-09-26 17:37:27

Re:Errore nell'invio di pratica per PEC


La polizia locale del Comune X ha elevato una sanzione al titolare di un esercizio di vicinato perchè da una verifica al SUAP non risultava la presentazione della relativa SCIA di apertura. A seguito del verbale il commercialista di questa persona ha controllato e ha realizzato che la SCIA era stata predisposta me, per errore, al momento dell'invio della PEC questa era stata inviata non al Comune X ma al Comune Y, il quale non aveva rilevato l'errore. Anche la Camera di Commercio aveva poi iscritto la ditta con l'apertura dell'Unità Locale nel Comune X. Il tutto è confermato da documenti presentati con il ricorso al verbale. Come possiamo procedere nel gestire il ricorso?
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L'errata individuazione del Comune rende la SCIA IRRICEVIBILE e quindi non produttiva di effetti.
L'errore non dipende dall'ente ricevente ma dal professionista.
A mio avviso VA DETERMINATA LA SANZIONE nel MINIMO EDITTALE (in quanto sono ragionevoli e giustificati i motivi).
Ovviamente devi consigliare di regolarizzare quanto prima presentando a voi la SCIA.
L'interessato potrà rivalersi per intero sul commercialista che sarà tenuto a pagare la sanzione.

LIEVE COLPA ha il Comune che ha ricevuto la SCIA (che avrebbe potuto, per "cortesia" informare l'interessato dichiarando irricevibile la SCIA).
TUttavia la mancata dichiarazione di irricevibilità non ha rilevanza nel procedimento sanzionatorio

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