Data: 2014-09-26 05:36:07

Iscrizione IMMEDIATA nel Registro delle Imprese - Circolare MISE 19/9/2014

Iscrizione IMMEDIATA nel Registro delle Imprese - Circolare MISE 19/9/2014


Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014
[color=red]Articolo 20 , comma 7 bis del D.L. 24.6.2014 n.91, convertito con la legge
11.8.2014, n. 116. Richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese sulla
base di atto pubblico o scrittura autenticata . [/color]

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti ed indicazioni in merito
all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese le cui
modalità sono state recentemente innovate a seguito dell’introduzione dell’art. 20,
comma 7 bis del D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito con la legge 11.8.2014, n. 116.
La nuova disposizione recita come segue: “Al fine di facilitare e di accelerare
ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le
procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità
delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base
di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta
ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La
disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”
Si precisa in primo luogo che la norma specifica espressamente la data dell’entrata
in vigore del nuovo regime fissandola nel “primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione” cioè nell’1 settembre 2014. La legge di
conversione ha, pertanto, fissato una decorrenza che obbliga ad una tempestiva
soluzione dei non pochi problemi interpretativi che pone.
Proprio al riguardo dell’entrata in vigore della norma sembra opportuno precisare
che la stessa si applica alle istanze trasmesse dall’1 settembre in poi, ciò vuol dire che
restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto, anche se
prese in esame dopo l’1 settembre o che a questa data risultano sospese.
La norma esordisce affermando che lo scopo della nuova disciplina è quello “ di
facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività
economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il
grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa”. Pertanto questa è
la ratio con la quale occorre leggere la disposizione e dare soluzione alle questioni sorte
con riguardo alla sua applicazione, già rilevate da diverse Camere di commercio.
Prioritariamente occorre riflettere sull’espressione “immediata iscrizione”.
Secondo il parere della scrivente con tale locuzione il legislatore ha voluto imporre
all’ufficio del registro delle imprese di procedere comunque all’iscrizione dell’atto
senza avviare i controlli concernenti “le condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione” che a norma di legge, ordinariamente, precedono l’iscrizione e che in caso
di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione stessa. Il
legislatore ha voluto incidere sulle attività inerenti i controlli che l’ufficio
ordinariamente effettua ai sensi dell’art.11, comma 6, del d.P.R. 581/95 mirati ad
accertare la legalità formale degli atti. Nel corso dell’istruttoria ex art. 11 citato, di fatto,
il conservatore procede alla verifica di ulteriori elementi quali ad es. illegibilità o
mancanza degli allegati o del formato pdf, discordanza tra il contenuto dell’atto e
compilazione della modulistica ecc. Questi, come anche altre verifiche portano
attualmente alla sospensione della procedura di iscrizione. Alla luce della nuova
normativa ed al fine di assicurare l’immediatezza dell’iscrizione funzionale alla ratio
normativa si ritiene che l’attività di controllo come esemplificata, vada limitata alla
verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto in relazione, ad esempio, alla competenza
territoriale della Camera, ma anche all’autenticità della sottoscrizione della domanda.
Tutti gli elementi dell’atto sono da ricondurre all’attività di chi ha redatto l’atto
pubblico o la scrittura privata stante che la norma in argomento afferma che
l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Si osserva, tuttavia che le problematiche rilevate meritano approfondite riflessioni
e che le necessarie indicazioni vengano adottate alla luce dell’esame di ampie casistiche
che emergeranno in breve tempo e rappresentate in occasione di confronti con gli
uffici Camerali. Considerando improrogabile fornire i primi chiarimenti sulle questioni
emerse nell’immediato, la scrivente ritiene, quindi, di dover rinviare ad una successiva
circolare per una più puntuale disamina di ogni tipo di verifica o controllo trattenuti
nella competenza dell’ufficio non attinenti meramente alle “ condizioni richieste dalla
legge per l’iscrizione”.
Affinché, il registro delle imprese garantisca una pubblicità sostanziale ,
essenziale e corretta il legislatore ha ritenuto di ribadire che resta ferma la
cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c.. Poiché l’articolo ora menzionato
dispone che “ Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste
dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione” sembra di poter affermare che l’ufficio del registro, sia pur provvedendo
all’immediata iscrizione, deve effettuare, ad iscrizione avvenuta, quindi a posteriori,
quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione
dell’atto.
Tutto ciò premesso in merito all’interpretazione della locuzione “iscrizione
immediata dell’atto”, occorre ancora osservare che, secondo il parere della scrivente ,
resta inalterato il rispetto del principio dell’ordine cronologico dell’esame delle pratiche
come enunciato e imposto dall’art.6 del citato d.P.R. 581/95 e che l’immediatezza
riguarda, pertanto, la qualità dell’esame della pratica e non implica modifiche o
accelerazioni rispetto al turno assegnato ad essa al momento della protocollazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che la norma dispone che “… il
conservatore procede all’iscrizione immediata dell’atto” e, quindi, conferma il potere di
iscrizione in capo al conservatore del registro delle imprese al quale continuano a
spettare i poteri di controllo in ordine alla domanda.
Occorre, a questo punto, individuare quali siano gli atti presi in considerazione
dal legislatore al fine di riservare ad essi lo specifico trattamento prescritto dal citato
comma 7 bis. Innanzi tutto la norma richiede che si tratti di iscrizione basata su un atto
pubblico o una scrittura privata autenticata. Al riguardo si ritiene che il legislatore abbia
inteso riferirsi oltre che agli atti notarili anche a tutti gli atti provenienti da un’autorità
pubblica, ad esempio le sentenze. Si ritengono , quindi esclusi gli atti provenienti da
professionisti diversi. In proposito si ritiene , quindi, debbano escludersi anche gli atti di
cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi del comma 1 bis
dell’art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che consente la sottoscrizione digitale degli
atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l’ufficio del registro
delle imprese a cura di un intermediario autorizzato.
A tale proposito , si osserva che il legislatore ha sollevato l’ufficio del registro “da
qualsivoglia controllo sull’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione” delineando una procedura che renderebbe inarrestabile l’iter di iscrizione
al registro delle imprese avviato sulla base di un atto pubblico o una scrittura privata. Il
legislatore, inoltre, ha sottolineato la “ esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale
che ha ricevuto o autenticato l’atto” in caso di iscrizioni avvenute illegittimamente. Ne
consegue in questi casi che il pubblico ufficiale potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano
le condizioni, a segnalazioni all’ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei
danni conseguenti alla compiuta irregolarità. Sarebbe, quindi auspicabile l’adozione, da
parte ad esempio dei consigli notarili, di programmi informativi per prevenire il
verificarsi delle irregolarità stesse riducendo nel contempo il rischio del coinvolgimento
del professionista la cui attività oggi assume un rilievo diverso e più consistente,
nell’ambito delle procedure di iscrizione, rispetto al passato. Nonostante il tenore
letterale della norma, all'attività di segnalazione sopra ricordata, va infine privilegiata la
possibilità che, senza alterarne le prescrizioni legislative, gli uffici e i professionisti
trovino forme di dialogo nell'ambito del più generale e sempre dovuto principio di leale
collaborazione fra pubblici uffici e pubblici ufficiali nell'interesse primario delle
imprese e della trasparenza e correttezza delle informazioni ad esse riferite.
Occorre appena accennare, visto che a tale proposito la norma è esplicita, che le
procedure cui si riferisce il comma 7 bis in questione, sono quelle che riguardano
l’avvio di tutte le attività ed in generale tutte le procedure di iscrizione al registro delle
imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate quale che sia la forma
giuridica del soggetto titolate dell’impresa. Restano escluse solo le società per azioni.
Resta ancora la questione dell’applicazione della norma in argomento al caso in
cui l’istante che presenta domanda di iscrizione al registro delle imprese e possiede tutti
i requisiti per usufruire del trattamento accelerato introdotto dall’ articolo 20 , comma 7
bis non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC. Al riguardo si precisa quanto
segue.
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione della PEC al registro
delle imprese per le società (art.16, comma 6 del d.l. 29 novembre 2008, n.185,
convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n.2) il legislatore con il d.l.
9 febbraio 2012, n.5,convertito con legge 4 aprile 2012, n.35, ( cfr. art.37 ) ha, anche,
previsto una sanzione per il mancato rispetto della norma. E’ stato così aggiunto il
comma 6-bis all’art.16 cit., stabilendo che :«(…) L'ufficio del registro delle imprese che
riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria
che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la
domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata».
L’art. 5 del d.l. 18.10.2012 n.179 ( convertito con modificazione dalla legge
17.12.2012, n.221 ) ha esteso l’obbligo della comunicazione della pec al registro delle
imprese, alle imprese individuali. Analogamente a quanto stabilito per le società il
legislatore ha previsto una sanzione per la mancata comunicazione ed ha stabilito che:
“Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a
depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha
iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione
della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino
ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e
comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende
non presentata.
Risulta evidente che le due norme ora richiamate collidono con il disposto
dell’art.20, comma 7 bis nel caso in cui l’ iscrizione al registro delle imprese è richiesta
sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da parte di un
soggetto ( impresa individuale o societaria ad esclusione delle s.p.a ) che non abbia
comunicato l’indirizzo di pec. L’ufficio del registro si troverà di fronte al dilemma se
sospendere la pratica per mancanza della pec o procedere all’iscrizione immediata
dell’atto al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione al registro delle
imprese in linea con quanto recita il citato comma 7 bis.
Emerge chiaramente un conflitto fra le norme in questione.
Come già sottolineato nelle premesse della presente circolare la norma introdotta
con il comma 7 bis dell’art. 20 nasce con l’intento di “ facilitare e di accelerare
ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le
procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità
delle vicende relative all'attività dell'impresa”. La scrivente, ribadisce, pertanto, che il
processo interpretativo della nuova disciplina debba essere ispirato dagli obiettivi
esplicitati dal legislatore.
L’introduzione dell’obbligo di munirsi della pec per le imprese individuali e
societarie si inserisce in un contesto di iniziative che guardano verso una prospettiva di
semplificazione, modernizzazione e speditezza dei rapporti tra Amministrazione e
impresa. Disporre della pec è oggi importante considerato che anche altre
Amministrazioni (ad es. Agenzia delle entrate ) si sono rese disponibili a mettere a
disposizione del cittadino questo canale di comunicazione che assicura celerità, certezza
ed economicità da ambo le parti.
Allo stato attuale, pertanto, la scrivente non può fare a meno di osservare che dare
seguito immediatamente all’iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura
privata nei casi in cui l’impresa sia venuta meno all’obbligo di comunicazione della pec
significherebbe mortificare in parte il carattere di essenzialità della pec in una fase nella
quale si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione. La scelta
contraria, invece, ne rafforzerebbe la funzione nell’ambito dei rapporti fra imprese e
Pubblica Amministrazione.
In questo momento storico-economico sembra opportuno prediligere ed
incentivare ogni strumento di semplificazione nei rapporti fra imprese e P.A. anche
attraverso l’imposizione di un onere (munirsi della pec) che non è da considerarsi un
aggravio per l’imprenditore ma una corsia di comunicazione obbligatoria che non può
non rivelarsi favorevole per il mondo imprenditoriale. Il legislatore ha ritenuto talmente
importante ciò che ha munito la norma sulla pec di una sanzione che va ad incidere
direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione dell’atto, cioè la
rilevanza di esso nei confronti dei terzi, attraverso la mancata iscrizione e conseguente
pubblicità.
È solo il caso di ricordare, ad adjuvandum, che sul punto è intervenuto il
Consiglio di Stato che ha reso il parere in data 10 aprile 2013, n. 1714/2013, con il quale
ha precisato che anche nel caso di impresa costituita in forma societaria un'istanza
presentata per una società priva di p.e.c. si deve “... intendere come non presentata.”.
Sulla base delle suesposte considerazione alla scrivente sembra opportuno ritenere
che la norma contenuta nel comma 7 bis, dell’art. 20 del D.L. 24.6.2014 convertito con
la L. 11.8.2014, n. 116 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l’istanza di
iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura autenticata pervenga all’ufficio
del registro delle imprese da parte dell’impresa che non ha provveduto alla
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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