Data: 2014-09-26 05:21:24

SCIA edilizia - ILLEGITTIMO intervento inibitorio dopo il termine (30 giorni)

Il massimo organo di giurisdizione amministrativa con questa sentenza stabilisce che:
1) una volta decorso il termine per i controlli (per la SCIA edilizia oggi sono 30 giorni, per le altre 60) NON è più possibile adottare atti inibitori
2) per intervenire dopo il termine si devono usare i provvedimenti di AUTOTUTELA
3) tali provvedimenti seguono a procedimenti di secondo grado (da avviare con avvio del procedimento e con una istruttoria approfondita)
4) gli atti adottati oltre i termini senza autotutela sono ILLEGITTIMI

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[color=red]Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/9/2014 n. 4780[/color]

N. 04780/2014REG.PROV.COLL.

N. 00918/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2014, proposto da:
Hotel De Petris s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Cappella e Giorgio Micheletta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Bertoloni, 35;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Andrea Magnanelli e Andrea Camarda, domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, via del Tempio di Giove N.21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 09586/2013concernente demolizione di opere realizzate abusivamente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Cappella e l’avvocato Patriarca per delega dell’avvocato Magnanelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società Hotel De Pretis s.r.l., per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto in primo grado per ottenere l’annullamento del provvedimento (determinazione n. 32/2008, adottata dal Dirigente dell’U.O.T. – Municipio I), con il quale Roma Capitale ha ingiunto alla società odierna appellante “la rimozione o demolizione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente realizzate così come specificate in narrativa e delle eventuali ulteriori opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente sito in località Roma, in via Rasella n. 146”.
2. La società appellante espone in fatto le seguenti circostanze:
- di aver presentato il 19 giugno 2008 la d.i.a. (prot. N. 41741) per “ristrutturazione edilizia” per i locali di via Rasella n. 146, contraddistinti al catasto al fg. 479, part. 261, sub 5, per le attività così descritte: “Cambio destinazione d’uso da negozio ad abitazione per una SUL di mq 53,50 dell’unità immobiliare distinta al N.C.E.U. al fg. 479, part. 261, s. 5, sita al piano terra. Demolizione di scala di collegamento a locale cantina che rimane di pertinenza, demolizione e costruzione di tramezzature interne, realizzazione di un angolo cottura, rifacimento impianti idrici ed elettrici, impianti di climatizzazione ed opere da pittore, come da elaborato grafico progettuale che forma parte integrante della presente d.i.a”.
- che l’Amministrazione comunale ha lasciato decorrere il termine normativamente previsto per l’eventuale esercizio del potere inibitorio;
- che, nel contempo, la società Hotel De Pretis s.r.l. ha provveduto anche alla variazione al catasto della nuova classificazione del cespite, variazione che è stata annotata il 15 settembre 2008;
- che, nonostante l’intervenuto perfezionamento della D.I.A., con la determinazione impugnata, Roma Capitale ha ingiunto la rimozione o demolizione delle opere realizzate, in quanto ritenute abusive.
3. La società appellante lamenta che il T.a.r, nel rigettare il ricorso, avrebbe, fra l’altro, fatto riferimento a lavori e ad immobili diversi rispetto a quelli oggetto dell’ordine di demolizione. Il T.a.r., avrebbe, infatti, erroneamente richiamato nella motivazione i lavori oggetto della d.i.a. n. 58677 del 19 luglio 2012 che si riferiscono ad un diverso immobile, essendo tale d.i.a. stata presentata per l’immobile sito in Via del Boccaccio, n. 25, Via Rasella n. 142, a sanatoria per l’avvenuto ampliamento della preesistente struttura turistico-ricettiva mediante l’annessione di n. 3 unità abitative rispettivamente ubicate al pianto terra, della scala B, al pianto terra della scala A, interno 2/a e al piano quarto della scala B, interno 8.
4. L’errore commesso dal giudice di primo grado sarebbe ulteriormente confermato dalla circostanza che il T.a.r. ha ritenuto sussistente la violazione di cui all’art. 25, comma 15, delle N.T.A. al P.R.G. norma che pone limiti al mutamento della destinazione d’uso dalla funzione abitativa ad altre funzioni.
La società appellante evidenzia che, nel caso di specie, tale norma non può certamente essere stata violata dagli interventi di ristrutturazione cui si riferisce il provvedimento impugnato, per la dirimente ragione che tali interventi hanno ad oggetto un locale che non aveva una destinazione abitativa. Sottolineando il travisamento dei fatti operato dalla sentenza impugnata, la società appellante ribadisce, quindi, che l’intervento edilizio in questione è stato legittimamente eseguito sulla base della d.i.a. del 19 giugno 2008, prot. n. 41417, rientrando tra le attività di ristrutturazione edilizia così autorizzabili ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001.
5. Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello merita accoglimento.
8. Anche a prescindere dai profili di ambiguità presenti nella sentenza appellata (che effettivamente, in motivazione, sembra fare riferimento, per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, a lavori di ristrutturazione concernenti un diverso immobile ed un diverso procedimento di d.i.a.) risulta, nel caso di specie, dirimente la circostanza (non contestata) secondo cui il provvedimento di demolizione impugnato ha ad oggetto lavori regolarmente assentiti in base alla d.i.a. del 19 giugno 2008, n. 41741.
Risulta, in particolare, che l’Amministrazione comunale non solo ha lasciato che la menzionata d.i.a. si consolidasse, omettendo di esercitare, nel termine perentorio previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, il potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di carenza dei presupposti per la d.i.a., ma ha omesso anche l’esercizio dei c.d. poteri di autotutela decisoria, espressamente richiamati dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
[color=red]L’Amministrazione comunale, in altri termini, anziché procedere, come avrebbe dovuto, all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, della d.i.a. ritenuta illegittima, ha provveduto direttamente, senza alcuna motivazione ulteriore rispetto alla ritenuta illegittimità delle opere eseguite, ad ordinare la sospensione dei lavori e la rimozione degli interventi realizzati.[/color]
[color=red]In tal modo ha violato le garanzie previste dall’art. 19 legge n. 241 del 1990 che, in presenza di una d.i.a. illegittima, consente certamente all’Amministrazione di intervenire anche oltre il termine perentorio di cui all’art. 23, comma 6, d.P.r. n. 380 del 2001, ma solo alle condizioni (e seguendo il procedimento) cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della d.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.[/color]
Il modus procedendi seguito dall’Amministrazione comunale – tradottosi nella diretta adozione di un provvedimento repressivo-inibitorio, oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della d.i.a. e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio – si appalesa, pertanto, senz’altro illegittimo.
La d.i.a, infatti, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela.
10. L’appello va, dunque, accolto e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
Sussistono i presupposti, in considerazione anche del tipo di vizio riscontrato (che ha natura eminentemente procedimentale e non attesta con certezza la regolarità dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società appellante) per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Data: 2014-09-26 05:25:03

Art. 19 L. 7-8-1990 n. 241 - testo vigente

Ricordiamo l'attuale formulazione dell'art. 19

[color=red]L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.[/color]

[color=red]Art. 19  Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (107) (112)[/color]

1.  Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. (110)
2.  L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3.  L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4.  Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. (114)
4-bis.  Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (109)
[5.  Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. (108) ]
6.  Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis.  [color=red]Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.[/color] Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (111)
6-ter.  La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (113)
(107) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(108) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(109) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(110) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(111) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(112) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(113) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(114) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

riferimento id:21681

Data: 2014-09-26 05:32:30

Re:SCIA edilizia - ILLEGITTIMO intervento inibitorio dopo il termine (30 giorni)

[color=blue][size=18pt]Approfondimenti[/size][/color]

La natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) e le tecniche di tutela per i terzi
http://www.leggioggi.it/2011/12/14/la-natura-giuridica-della-d-i-a-oggi-s-c-i-a-e-le-tecniche-di-tutela-sperimentabili-dal-terzo/

Il regime della tutela dei terzi contro la s.c.i.a. dopo la manovra di agosto 2011 ed il decreto correttivo del codice del processo amministrativo: un’ interpretazione costituzionalmente orientata per evitare il deficit di effettività.
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Nuova_DIA_e_terzo.htm

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle prestazioni e “dematerializzazione”
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0038_nota_164_203_2012_venturi.pdf

Qual è la natura giuridica della SCIA - Segnalazione certificata inizio attività e quali gli strumenti a disposizione del terzo che ritiene di aver subito una lesione dall'attività intrapresa? La riposta dell'Ad. Plenaria del C.d.S. 29.7.2011, n. 15
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=465

Scheda di lettura sulla Segnalazione certificata di inizio attività
http://scienzepolitiche.uniroma3.it/gdalessio/files/2011/10/Scheda-di-lettura-Natura-e-disciplina-giuridica-Scia.pdf

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE E INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI.
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_10_san_sic_soc/_redazionali/_numero_2012_2/La_segnalazione_certificata_di_inizio_attivita_SCIA.pdf

La Segnalazione certificata di inizio attività: prospettive evolutive e tutela dei terzi
http://www.filodiritto.com/articoli/2012/06/la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-prospettive-evolutive-e-tutela-dei-terzi/

SCIA: inammissibile l'impugnazione del silenzio della Pa
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66408

riferimento id:21681

Data: 2014-09-26 06:17:55

Re:SCIA edilizia - ILLEGITTIMO intervento inibitorio dopo il termine (30 giorni)

Era abbastanza chiaro quello che questa sentenza ribadisce in maniera direi definitiva...Grazie.

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