Data: 2014-09-25 20:50:39

Compravendita Metalli ferrosi e non rame ecc

salve in attesa delle pratiche ed apertura autodemolitore ,vorrei sfruttare questi mesi di tempo e di inattività in altro modo .

Essendo in possesso di un piccolo capannone (50  mq)in affitto vorrei iniziare un attività di compravendita metalli ferrosi (tranne ferro)del tipo :

rame
ottone alluminio ghisa ecc il tutto in un capannone attrezzato con relativi cassoni di selezione materiale attrezzature necessarie allo smontaggio e stoccaggio di avvolgimenti ecc insomma una piccola attività .

La partita iva l'aprirebbe il mio socio essendo impegno attualmente sull'apertura In grande di una ditta di autodemolizione e metalli (io non posso farlo),ma nel frattempo non si vuol stare con le mani in mano ..ed avendo già un buon mercato e clienti vecchi (e qualcuno nuovo)vorremmo mettere in regola la situazione aprendo una partita iva per libero commercio metalli ..Che requisiti specifici servono per svolgere tale attività in via semplificata semplice ed essere in regola con controlli ecc?Disponiamo di un solo mezzo un OM 40 del 74 ' Cassonato e di relativa pesa nonché registro entrate e uscite ,inoltre che costo affronteremo con la partita iva se non si fattura (pultroppo)nulla?Grazie dei chiarimenti e delle tante spiegazioni sempre utilissime .

Grazie in anticipo per tutto un saluto massimo

riferimento id:21680

Data: 2014-09-26 19:48:24

Re:Compravendita Metalli ferrosi e non rame ecc


salve in attesa delle pratiche ed apertura autodemolitore ,vorrei sfruttare questi mesi di tempo e di inattività in altro modo .

Essendo in possesso di un piccolo capannone (50  mq)in affitto vorrei iniziare un attività di compravendita metalli ferrosi (tranne ferro)del tipo :

rame
ottone alluminio ghisa ecc il tutto in un capannone attrezzato con relativi cassoni di selezione materiale attrezzature necessarie allo smontaggio e stoccaggio di avvolgimenti ecc insomma una piccola attività .

La partita iva l'aprirebbe il mio socio essendo impegno attualmente sull'apertura In grande di una ditta di autodemolizione e metalli (io non posso farlo),ma nel frattempo non si vuol stare con le mani in mano ..ed avendo già un buon mercato e clienti vecchi (e qualcuno nuovo)vorremmo mettere in regola la situazione aprendo una partita iva per libero commercio metalli ..Che requisiti specifici servono per svolgere tale attività in via semplificata semplice ed essere in regola con controlli ecc?Disponiamo di un solo mezzo un OM 40 del 74 ' Cassonato e di relativa pesa nonché registro entrate e uscite ,inoltre che costo affronteremo con la partita iva se non si fattura (pultroppo)nulla?Grazie dei chiarimenti e delle tante spiegazioni sempre utilissime .

Grazie in anticipo per tutto un saluto massimo
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OCCORRE UNA AUTORIZZAZIONE del SUAP (Provincia) per l'attività.
Approfondimenti:
http://www.reteambiente.it/news/18205/rottami-ferrosi-il-recupero-va-autorizzato/
http://www.mansidersrl.com/polopoly_fs/7.11317066.1343318380!/Autorizzazione-Stoccaggio-Impianto-5.pdf
http://lexambiente.it/rifiuti/179-dottrina179/8752-rifiuti-trasporto-materiali-ferrosi.html
http://pmbitonto.altervista.org/polizia_ambientale.htm

riferimento id:21680

Data: 2015-08-09 16:44:57

Re:Compravendita Metalli ferrosi e non rame ecc

Commercio ambulante di rottami ferrosi: gli effetti della semplificazione

Cass. pen., 15 luglio 2015, n. 30466

http://buff.ly/1Kc2cs8

riferimento id:21680

Data: 2015-12-24 19:21:04

Re:Compravendita Metalli ferrosi e non rame ecc

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame - NUOVE NORME

[img width=300 height=240]http://www.casertace.net/wp-content/uploads/2013/11/Rame.jpg[/img]

Art-. 30 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia

[color=red][b]Art. 30. (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).[/b][/color]

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

[b]TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0[/b]

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