La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20106 del 24 settembre 2014 - ribadendo un proprio orientamento consolidato - nel calcolo dei giorni di assenza utili a determinare il periodo di comporto devono essere conteggiati anche quelli non lavorativi, se questi ricadono all’interno di periodi di assenza di malattia. Per questi giorni, infatti, opera una presunzione di continuità della malattia, che può essere superata solo mediante una prova specifica contraria.
Il comporto è quel periodo, la cui durata massima è fissata dai contratti collettivi, durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
AM