Buongiorno,
se ricordo bene il Governo Monti aveva introdotto un a norma che impone ad una Pubblica Amministrazione che cede locali ad un’altra Pubblica Amministrazione di farlo gratuitamente e pertanto di non poter chiedere un canone di locazione; ricordo bene?
Grazie!
Buongiorno,
se ricordo bene il Governo Monti aveva introdotto un a norma che impone ad una Pubblica Amministrazione che cede locali ad un’altra Pubblica Amministrazione di farlo gratuitamente e pertanto di non poter chiedere un canone di locazione; ricordo bene?
Grazie!
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Vedi ad esempio: http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciagov/gas/provincia/?tipogas=3&idscheda=AAAjl3AAhAAGUZ6AAA&nav=elenco
http://www.pt.camcom.it/cessione_gratuita_di_beni_mobili_in_disuso.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6598
http://www.comune.rosignano.livorno.it/site4/pages/home.php?idpadre=22260#.VCRePvl_t8E
Approfondimenti:
http://www.valdimagranews.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4332&Itemid=19
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D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
In vigore dal 28 dicembre 2011
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. (237)
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. (237)
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (238). (234)
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura (239).
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge (240). (234)
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare (241). (234)
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (242) (235)
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (243). (234)
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (244). (234)
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (236)
(234) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
(235) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 19, comma 16-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(236) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
(237) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(238) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(239) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(240) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(241) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(242) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(243) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
(244) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Grazie!
MA non era stata recentemnente emanata una norma che impediva il pagamento dell'affitto in caso di immobili di una P. A. locati ad altra Amministrazione Pubblica?
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201207091804365816&chkAgenzie=ITALIAOGGI
Grazie!
MA non era stata recentemnente emanata una norma che impediva il pagamento dell'affitto in caso di immobili di una P. A. locati ad altra Amministrazione Pubblica?
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201207091804365816&chkAgenzie=ITALIAOGGI
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La norma c'è ma dà la FACOLTA' di chiedere e rilasciare a titolo gratuito.
NON IMPONE
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D.P.R. 13-9-2005 n. 296
Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27.
10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito.
1.[color=red] Sono legittimati a richiedere[/color] a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:
a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. [color=red]Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso[/color] l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali (2);
c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
d) [le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23] (3);
e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.
(2) Lettera così sostituita dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(3) Lettera abrogata dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.