Data: 2011-09-25 18:33:26

Rifiuti e bonifiche siti inquinati - legge regionale 41 del 5 agosto 2011

Rifiuti e bonifiche siti inquinati
Il Consiglio Regionale della Toscana, su proposta della Giunta Regionale, ha licenziato nel luglio scorso la nuova legge regionale in materia di rifiuti e bonifiche di siti inquinati, n. 41 del 5 agosto 2011.


E’ stata pubblicata nel Burt n. 41- parte prima- del 10.08.2011 la nuova legge regionale 41 del 5 agosto 2011 che introduce modifiche alla precedente norma in materia, la legge regionale del 18 maggio 1998, n. 25- Norme per la gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

La nuova normativa, proposta dalla Giunta della Regione Toscana ed approvata a maggioranza dal Consiglio Regionale, si è resa necessaria sia per superare alcune criticità verificatesi nel corso dell’applicazione della normativa regionale in questione, sia per adeguare il quadro normativo regionale alla normativa nazionale, a seguito del decreto legislativo 205/2010 che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale (TUA).

Tra le principali novità contenute nella nuova legge regionale, 41/2011, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, troviamo le disposizione volte a:

adeguare la vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla navi nei porti sede di Autorità marittima alla normativa nazionale in vigore. La nuova disciplina regionale prevede che l’elaborazione e l’approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali prodotti dalla navi sia determinata a livello provinciale mentre gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento dei servizi di gestione di questa tipologia di rifiuti siano assegnati alle Comunità di ambito.
assicurare l’applicazione uniforme su tutta la Regione della normativa nazionale in materia di recupero e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare la legge regionale 41 stabilisce che sia resa immediatamente applicabile la norma che prevede che i RAEE provenienti da nuclei domestici vengano conferiti in centri di raccolta realizzati e gestiti con le modalità previste dal DM Ambiente 8/4/2008.
inserire tra i contenuti del piano regionale dei rifiuti il programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, attribuendo alle Comunità di ambito il compito di certificare il conseguimento delle percentuali di riduzione previste dalla normativa nazionale.
definire, rispetto ad alcune tipologie di rifiuti, le aliquote del tributo speciale per il conferimento in discarica e sistemi di semplificazione nell’applicazione del tributo.
chiarire che le operazioni di mera separazione delle alghe e piante marine dalla sabbia effettuate con impianti mobili non sono soggette ad autorizzazione.
chiarire, ai fini dell’applicazione dell’art. 185, co 3, del TUA il limite delle “acque superficiali” all’interno del quale i sedimenti possono esse spostati.
Per visualizzare la Legge Regione Toscana n. 41 del 5 agosto 2011

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/181-11/181-11-rifiuti-e-bonifiche-siti-inquinati

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