Salve,
si è molto discusso sui requisiti, vorrei una conferma....
un attestato di qualifica professionale rilasciato a nome di regione Lombardia a seguito di un corso
biennale, conclusosi nel 2002, è sufficiente per avviare l'attività ?
Grazie
il regolamento regionale lombardia n. 6/2011 prevede all'art. 3:
[i]Art. 3 Titolo professionale.
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della L. 174/2005.
2. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
3. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono competenti all'accertamento ed all'attestazione del riconoscimento della qualificazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
[u]4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell'autorizzazione da parte del comune, a semplice richiesta[/u].[/i]
Infatti, anche la legge 174/2005 disponeva (art. 6 - norme transitorie):
[i]6. Norme transitorie.
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
[u]2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3[/u].
[...][/i]
Detto questo, ai sensi della legge 161/63 le Regioni riconoscevano validi dei corsi biennali di 1800 ore svolti tramite agenzia formativa riconosciuta dalla Regione (in genere ogni corso veniva riconoscito con apposita delibera). Quindi, una volta verificato che il soggetto è in possesso di un attestato rialsciato a seguito di tale corso direi che è OK.
Posso affermare che nella palude normativa italiana, non c'è mai stata uniformità di trattamento sui vecchi corsi da 1800 ore. In genere anche chi finiva il corso passava poi dalla Commissione Artigianato / CCIAA per un riconoscimento automatico e solo formale, ma poteva succedere che qualche comune lo reputasse (secondo me a ragione) già valido di per sé.
Confermo: restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l’a.s. 2008/2009 ([url=http://www.mi.camcom.it/requisiti-per-acconciatori]http://www.mi.camcom.it/requisiti-per-acconciatori[/url])
riferimento id:21646Quindi mi confermate nessun corso.....
Grazie