Ciao
a seguito di concorso per due posti da D di cui il 50% riservato agli interni, ho vinto il concorso (nel 2012) arrivando secondo in graduatoria generale e primo degli interni.
Ieri ricevo una comunicazione dal Dirigente nella quale si sostiene che di fatto il D è solo giuridico e che lo stipendio dovrebbe invece essere quello precedente al concorso, con intimazione di restituzione di quanto percepito sin'ora in eccesso (percepisco dal 2012 lo stipendio da D), motivandolo con l'applicazione del dell’art. 9 del D.L.
78/2010 e legge di convenzione n. 122/2010, che per mero errore non era stato sin'ora applicato.
Chiedo:
la mia è una progressione (se esiste ancora...) come sostiene la mia amministrazione?
Oppure è una nuova assunzione? (Come invece sostengono alcune amministrazioni in casi simili, ad esempio Roma e Regione Lobardia).
Grazie a chi vorrà rispondere.
Alberto
NUOVA ASSUNZIONE
riferimento id:21645
Ciao
a seguito di concorso per due posti da D di cui il 50% riservato agli interni, ho vinto il concorso (nel 2012) arrivando secondo in graduatoria generale e primo degli interni.
Ieri ricevo una comunicazione dal Dirigente nella quale si sostiene che di fatto il D è solo giuridico e che lo stipendio dovrebbe invece essere quello precedente al concorso, con intimazione di restituzione di quanto percepito sin'ora in eccesso (percepisco dal 2012 lo stipendio da D), motivandolo con l'applicazione del dell’art. 9 del D.L.
78/2010 e legge di convenzione n. 122/2010, che per mero errore non era stato sin'ora applicato.
Chiedo:
la mia è una progressione (se esiste ancora...) come sostiene la mia amministrazione?
Oppure è una nuova assunzione? (Come invece sostengono alcune amministrazioni in casi simili, ad esempio Roma e Regione Lobardia).
Grazie a chi vorrà rispondere.
Alberto
[/quote]
Da quanto descrivi sembra si sia di fronte a NUOVA ASSUNZIONE per la quale non trovano applicazione i vincoli normativi citati in materia di stipendio del personale in servizio.
Con la nuova assunzione si riparte da capo.
****************
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
note:
Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante
per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21,
terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma
17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. (44)
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione
prevista nel presente comma. (29) (44)
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo. (41) (44)
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai
Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
6.All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole
"anno 2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei
compiti degli enti locali.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale
dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si da' luogo alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014
del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza
possibilita' di recupero per la parte economica. E' fatta salva
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (45a)
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica
destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni le progressioni di carriera comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici. (44)
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012
e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento
per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione
non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo.(29)
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.
(44)
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto
dal presente comma il personale, gia' appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso
l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli
enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.
Al predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in
godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente
articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli
uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di
riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare
accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino
vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
((I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano,
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata
da altri soggetti)). Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della
finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014,
il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento
della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,
di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese
sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276. ((Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola con
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente)). Resta fermo che comunque la spesa complessiva
non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine
di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo
onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione
degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(7) (20) (42) ((49))
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e'
abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello
generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere
dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto
Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa
"Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'" della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio", non puo' essere comunque superiore alla dotazione per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma.
34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10
maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno
2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del
30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione
dovra' tener conto dell'effettivo impiego del personale alle
attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. Ai relativi oneri,
pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,
si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si
interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata,
nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle
risorse appositamente stanziate.
35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo
esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli
enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2011, n. 75, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per
l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della
regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di
aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo
9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con
riferimento all'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma
6-bis) che"Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli
enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili
coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a
decorrere dall'anno 2013."
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 ottobre 2012, n.
223(in G.U. 1a s.s. 17/10/2012, n. 41), ha dichiarato:
- "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura)
non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli
anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che
per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli
anni 2009, 2010 e 2014; nonche' nella parte in cui non esclude che a
detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21";
-"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante
al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013,
sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del
32% per l'anno 2013";
-"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte
eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10%
per la parte eccedente 150.000 euro".
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che
"Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma
restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 9-bis) che "Esclusivamente per le finalita'
e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del
presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto
speciale, nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di
revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno";
- (con l'art. 10, comma 10-bis) che "Le assunzioni a tempo
determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione
dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali
europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i
fondi medesimi".
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma
1, lettere a) e b)) che:
" a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte
vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da
tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene
disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto
decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale
dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2013;".
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AGGIORNAMENTO (45a)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma
454) che la presente modifica si applica anche al personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma 4-ter) che
nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 del presente
articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il
predetto periodo dello stato di emergenza.
Ciao
a seguito di concorso per due posti da D di cui il 50% riservato agli interni, ho vinto il concorso (nel 2012) arrivando secondo in graduatoria generale e primo degli interni.
Ieri ricevo una comunicazione dal Dirigente nella quale si sostiene che di fatto il D è solo giuridico e che lo stipendio dovrebbe invece essere quello precedente al concorso, con intimazione di restituzione di quanto percepito sin'ora in eccesso (percepisco dal 2012 lo stipendio da D), motivandolo con l'applicazione del dell’art. 9 del D.L.
78/2010 e legge di convenzione n. 122/2010, che per mero errore non era stato sin'ora applicato.
Chiedo:
la mia è una progressione (se esiste ancora...) come sostiene la mia amministrazione?
Oppure è una nuova assunzione? (Come invece sostengono alcune amministrazioni in casi simili, ad esempio Roma e Regione Lobardia).
Grazie a chi vorrà rispondere.
Alberto
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Da quanto descrivi sembra si sia di fronte a NUOVA ASSUNZIONE per la quale non trovano applicazione i vincoli normativi citati in materia di stipendio del personale in servizio.
Con la nuova assunzione si riparte da capo.
Sono sempre io ma avevo perso i dati e mi sono iscritto nuovamente...
tornando al caso,
quello che il Comune sostiene è nell'articolo 9 comma 21:
Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
Come faccio a convincerli che hanno torto se altri autorevoli consulenti sostengono il contrario? Devo ricorrere..ho capito..