Data: 2014-09-24 18:01:04

Progressione o nuova assunzione???

Ciao
a seguito di concorso per due posti da D di cui il 50% riservato agli interni, ho vinto il concorso (nel 2012) arrivando secondo in graduatoria generale e primo degli interni.

Ieri ricevo una comunicazione dal Dirigente nella quale si sostiene che di fatto il D è solo giuridico e che lo stipendio dovrebbe invece essere quello precedente al concorso, con intimazione di restituzione di quanto percepito sin'ora in eccesso (percepisco dal 2012 lo stipendio da D), motivandolo con l'applicazione del dell’art. 9 del D.L.
78/2010 e legge di convenzione n. 122/2010, che per mero errore non era stato sin'ora applicato.

Chiedo:
la mia è una progressione (se esiste ancora...) come sostiene la mia amministrazione?
Oppure è una nuova assunzione? (Come invece sostengono alcune amministrazioni in casi simili, ad esempio Roma e Regione Lobardia).
Grazie a chi vorrà rispondere.
Alberto

riferimento id:21645

Data: 2014-09-24 18:40:59

Re:Progressione o nuova assunzione???

NUOVA ASSUNZIONE

riferimento id:21645

Data: 2014-09-24 19:11:55

Re:Progressione o nuova assunzione???


Ciao
a seguito di concorso per due posti da D di cui il 50% riservato agli interni, ho vinto il concorso (nel 2012) arrivando secondo in graduatoria generale e primo degli interni.

Ieri ricevo una comunicazione dal Dirigente nella quale si sostiene che di fatto il D è solo giuridico e che lo stipendio dovrebbe invece essere quello precedente al concorso, con intimazione di restituzione di quanto percepito sin'ora in eccesso (percepisco dal 2012 lo stipendio da D), motivandolo con l'applicazione del dell’art. 9 del D.L.
78/2010 e legge di convenzione n. 122/2010, che per mero errore non era stato sin'ora applicato.

Chiedo:
la mia è una progressione (se esiste ancora...) come sostiene la mia amministrazione?
Oppure è una nuova assunzione? (Come invece sostengono alcune amministrazioni in casi simili, ad esempio Roma e Regione Lobardia).
Grazie a chi vorrà rispondere.
Alberto
[/quote]

Da quanto descrivi sembra si sia di fronte a NUOVA ASSUNZIONE per la quale non trovano applicazione i vincoli normativi citati in materia di stipendio del personale in servizio.
Con la nuova assunzione si riparte da capo.



****************
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
note:
Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).

Art. 9
      Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

  1. Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento  economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente  spettante
per  l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti  derivanti  da  eventi
straordinari della dinamica retributiva, ivi  incluse  le  variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni  diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto  previsto  dal  comma  21,
terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di  carriera  comunque
denominate,  maternita',  malattia,  missioni  svolte  all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma
17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. (44)
  2.  In  considerazione  della  eccezionalita'  della  situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'art.  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000  euro  lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento  per  la  parte
eccedente  150.000  euro;  a  seguito  della  predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di  cui  all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10  per  cento;  la  riduzione  si  applica  sull'intero  importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato  rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai  fini  del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal  primo  periodo  del
presente comma non opera ai fini  previdenziali.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31  dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  i  trattamenti  economici  complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore  a  quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare  ovvero,  in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la  riduzione
prevista nel presente comma. (29) (44)
  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31  dicembre  2014
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non  puo'  superare  il
corrispondente  importo  dell'anno  2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio  2015,  le  risorse
destinate  annualmente  al  trattamento  economico  accessorio  sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per  effetto  del
precedente periodo. (41) (44)
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello
dirigenziale  generale  delle  amministrazioni  pubbliche,  come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
  4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi
contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto;  i  trattamenti    retributivi    saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai
Vigili del fuoco.
  5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 le  parole  "Per  gli  anni  2010  e  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
  6.All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole "Per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
  7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).
  9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - le parole "triennio 2010-2012"  sono  sostituite  dalle  parole
"anno 2010".
    - dopo il  primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  "Per  il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo  dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015.
  10. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del
decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  11.  Qualora  per  ciascun  ente  le  assunzioni  effettuabili  in
riferimento  alle  cessazioni  intervenute  nell'anno  precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti  dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'.
  12. Per le assunzioni di cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova
applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..
  15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'  di  servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104.
  15-bis. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali  in  essere,
attivati  dagli  uffici  scolastici  provinciali  e    prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni  corrispondenti  ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  nonche'  del
decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  23  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21  gennaio  2000,  nei
compiti degli enti locali.
  16. In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il  personale
dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del
comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per  l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
  17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si da'  luogo  alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013  e  2014
del personale  dipendente  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e  senza
possibilita' di recupero per  la  parte  economica.  E'  fatta  salva
l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  nelle  misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo  2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (45a)
  18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le  risorse  di  cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato:
    a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012;
    b) comma 14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con  specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195.
  19.  Le  somme  di  cui  al  comma  18,  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge  31  dicembre
2009, n. 196.
  20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale.
  21. I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  personale  non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi.  Per  le  categorie  di  personale  di  cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di  un  meccanismo  di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di  carriera  comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. (44)
  22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011,  2012
e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento
per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno  2013.  Tale  riduzione
non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e  21,  secondo  e
terzo periodo.(29)
  23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai
fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi
incrementi  economici  previsti  dalle  disposizioni  contrattuali
vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo  8,  comma  14.
(44)
  24. Le disposizioni recate dal  comma  17  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
  25. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano
temporaneamente  in  posizione  soprannumeraria,  nell'ambito  dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto
dal    presente    comma    il    personale,    gia'    appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato  presso
l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito  di
ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato  presso  uffici  delle
pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli
enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.
Al  predetto  personale  e'  attribuito  un  assegno  personale
riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in
godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante  nell'ente  di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
  26. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  25  del  presente
articolo, al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  garantire  la
ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli
uffici della amministrazioni pubbliche interessate  dalle  misure  di
riorganizzazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono  stipulare
accordi  di  mobilita',  anche  intercompartimentale,  intesi  alla
ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che  presentino
vacanze di organico.
  27.  Fino  al  completo  riassorbimento,  alle  amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di  personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione  alle  aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 25.
  28. A decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni e integrazioni,  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura fermo quanto  previsto  dagli  articoli  7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno  2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la  spesa  per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore  al  50  per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
((I limiti di cui al primo e al secondo  periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri  soggetti)).  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma
costituiscono principi  generali  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica  ai  quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per  l'anno  2014,
il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per  cento
della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti  locali
possono superare il predetto limite per  le  assunzioni  strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia  locale,
di istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le  spese
sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante  forme  di
lavoro accessorio di  cui  all'articolo  70,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276. ((Le limitazioni  previste  dal
presente comma non si  applicano  agli  enti  locali  in  regola  con
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente)). Resta fermo che comunque la spesa complessiva
non  puo'  essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per  quello  delle
istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di  settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187  dell'articolo  1  della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.  Al  fine
di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di  vigilanza  sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente  comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente  per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del  relativo
onere  si  provvede  mediante  l'attivazione  della  procedura  per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle  minori  economie  pari  a  27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti  dall'esclusione
degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione  delle  disposizioni  del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica alla struttura di  missione  di  cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce  illecito  disciplinare  e  determina  responsabilita'
erariale.  Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non  hanno
sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del  presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio  2007-2009.
(7) (20) (42) ((49))
  29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,  adeguano  le  loro  politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
  30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
decorrono dal 1° gennaio 2011.
  31. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).
  32. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza  di  un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una  valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,  conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche  di  valore  economico
inferiore. Non si applicano le  eventuali  disposizioni  normative  e
contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima  data  e'
abrogato l'art.  19,  comma  1  ter,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico  di  livello
generale o di livello non generale, a seconda,  rispettivamente,  che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
  33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10  per  cento  delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del  decreto-legge  28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,  e'  destinata,  per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla  legge  20
ottobre 1960,  n.  1265  e,  per  la  restante  meta',  al  fondo  di
previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  cui  sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili  dell'Amministrazione  economico-finanziaria.  A  decorrere
dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al  predetto
Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito  del  programma  di  spesa
"Regolazione  giurisdizione  e  coordinamento  del  sistema  della
fiscalita'" della  missione  "Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio", non puo' essere  comunque  superiore  alla  dotazione  per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma.
  34.  A    decorrere    dall'anno    2014,    con    determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2,  del  D.P.R.  10
maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato  per  l'anno
2008, con il medesimo provvedimento  interministeriale,  ridotto  del
30%. Per l'individuazione del suddetto contingente  l'Amministrazione
dovra'  tener  conto  dell'effettivo  impiego  del  personale  alle
attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. Ai relativi  oneri,
pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e  2013,
si fa fronte, quanto a 38 milioni  di  euro  per  l'anno  2011  e  34
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,  mediante
utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
  35.  In  conformita'  all'articolo  7,  comma  10,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  l'articolo  52,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164  si
interpreta  nel  senso  che  la  determinazione  ivi  indicata,
nell'individuare il  contingente  di  personale,  tiene  conto  delle
risorse appositamente stanziate.
  35-bis. L'articolo 32 della  legge  22  maggio  1975,  n.  152,  si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti  ivi  previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta  dell'interessato  che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia.
  36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi  di
accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo
esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni  da  sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
  37. Fermo quanto previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del  29  novembre  2007  saranno  oggetto  di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
  Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2011, n. 75, ha disposto (con l'art. 6, comma 1)  che  "Per
l'anno 2011, per gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  della
regione Abruzzo, in conseguenza degli  eventi  sismici  nel  mese  di
aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo
9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si  applicano  con
riferimento all'anno 2010".
--------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
6-bis)  che"Le  disposizioni  dell'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico  degli
enti locali,  nonche'  di  personale  destinato  all'esercizio  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma  3,  lettera  b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente  utili
coinvolti in  percorsi  di  stabilizzazione  gia'  avviati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, nei limiti  delle  risorse  gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal  fine  destinate,  a
decorrere dall'anno 2013."
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
  La Corte Costituzionale, con sentenza  8  -  11  ottobre  2012,  n.
223(in G.U. 1a s.s. 17/10/2012, n. 41), ha dichiarato:
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'  economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale  di  magistratura)
non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli  acconti  degli
anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e  che
per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno  2010  e  il
conguaglio per l'anno 2015 viene  determinato  con  riferimento  agli
anni 2009, 2010 e 2014; nonche' nella parte in cui non esclude che  a
detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21";
  -"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9,  comma  22,  del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte  in  cui  dispone  che  l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981,  spettante
al personale indicato in tale legge, negli anni 2011,  2012  e  2013,
sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno  2012  e  del
32% per l'anno 2013";
  -"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  9,  comma  2,  del
d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a  decorrere  dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013  i  trattamenti  economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche,
inserite  nel  conto  economico  consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),
superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte
eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,  nonche'  del  10%
per la parte eccedente 150.000 euro".
-----------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 6, comma  2)  che
"Al fine di assicurare la  funzionalita'  del  Comparto  sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
non si applica alle Forze di  polizia  e  alle  Forze  armate,  ferma
restando  per  le  stesse  Forze  l'applicazione,  per  l'anno  2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto:
  - (con l'art. 4, comma 9-bis) che "Esclusivamente per le  finalita'
e nel rispetto dei vincoli e dei  termini  di  cui  al  comma  9  del
presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,
possono essere derogati limitatamente alla proroga  dei  rapporti  di
lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  dalle  regioni  a  statuto
speciale, nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
delle  stesse,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di
revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno";
  - (con  l'art.  10,  comma  10-bis)  che  "Le  assunzioni  a  tempo
determinato effettuate dalle regioni sono  escluse  dall'applicazione
dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi  strutturali
europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i
fondi medesimi".
-----------
AGGIORNAMENTO (44)
  Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1,  comma
1, lettere a) e b)) che:
  " a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte
vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.  Sono  pertanto  escluse  da
tale  proroga,  per  effetto  della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma  2,  nella  parte  in  cui  viene
disposta la  riduzione  dei  trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3  dell'articolo  1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento  per  la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e  del  10  per  cento  per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma  la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo  periodo,  del  predetto
decreto-legge nei confronti  del  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n.  223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei  confronti  del  personale
dalla medesima contemplato;
  b)  le  disposizioni  recate  dall'articolo  9,  comma  23,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2013;".
-----------
AGGIORNAMENTO (45a)
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
454)  che  la  presente  modifica  si  applica  anche  al  personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
------------
AGGIORNAMENTO (49)
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma  4-ter)  che
nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20  e  del  29  maggio
2012, i  vincoli  assunzionali  di  cui  al  comma  28  del  presente
articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto  il
predetto periodo dello stato di emergenza.

riferimento id:21645

Data: 2014-09-25 18:38:32

Re:Progressione o nuova assunzione???



Ciao
a seguito di concorso per due posti da D di cui il 50% riservato agli interni, ho vinto il concorso (nel 2012) arrivando secondo in graduatoria generale e primo degli interni.

Ieri ricevo una comunicazione dal Dirigente nella quale si sostiene che di fatto il D è solo giuridico e che lo stipendio dovrebbe invece essere quello precedente al concorso, con intimazione di restituzione di quanto percepito sin'ora in eccesso (percepisco dal 2012 lo stipendio da D), motivandolo con l'applicazione del dell’art. 9 del D.L.
78/2010 e legge di convenzione n. 122/2010, che per mero errore non era stato sin'ora applicato.

Chiedo:
la mia è una progressione (se esiste ancora...) come sostiene la mia amministrazione?
Oppure è una nuova assunzione? (Come invece sostengono alcune amministrazioni in casi simili, ad esempio Roma e Regione Lobardia).
Grazie a chi vorrà rispondere.
Alberto
[/quote]

Da quanto descrivi sembra si sia di fronte a NUOVA ASSUNZIONE per la quale non trovano applicazione i vincoli normativi citati in materia di stipendio del personale in servizio.
Con la nuova assunzione si riparte da capo.

Sono sempre io ma avevo perso i dati e mi sono iscritto nuovamente...
tornando al caso,
quello che il Comune sostiene è nell'articolo 9 comma 21:
Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici.
Come faccio a convincerli che hanno torto se altri autorevoli consulenti sostengono il contrario? Devo ricorrere..ho capito..

riferimento id:21645
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