Vorrei sottoporre un caso che mi è successo per avere da voi eventuale conforto circa l'iter seguito o eventuali segnalazioni di errori.
Ci viene presentata una Scia di inizio attività di produzione primaria di alimenti (punto 2.1.1 del modello Regionale). Come da prassi ne invio copia ad Asl e Arpa.
Dopo qualche giorno Arpa chiede un'integrazione documentale che noi, prontamente, chiediamo alla ditta invitando a provvedere entro 30 giorni e sospendendo i termini di controllo della Scia.
Dopo qualche tempo il titolare viene in ufficio ammettendo candidamente che non riesce a produrre le integrazioni richieste in quanto la nuova stalla non ha ancora l'agibilità (in questo caso non avevo chiesto il relativo parere al nostro Ufficio Tecnico, in quanto lo effettuiamo a campione).
A questo punto ho riferito al titolare che sarebbe stato per lui più "indolore" far decorrere i termini della richiesta di integrazioni e ricevere un provvedimento di cessazione degli effetti della Scia, piuttosto che un'eventuale denuncia per falsa dichiarazione all'interno della Segnalazione circa la regolarità dei locali rispetto alle norme urbanistiche. L'ho invitato ovviamente a sistemare il prima possibile la questione agibilità e presentare poi una nuova Scia.
Fatto il provvedimento di annullamento effetti della Scia, l'abbiamo inoltrato ad Asl e Arpa. Dopo qualche tempo l'Asl ci chiama per capire cosa fosse successo dicendo che a queste condizioni si vede costretta a far chiudere l'attività (è un grosso allevamento-mungitura). Addirittura il direttore del servizio veterinario vuole parlare col Sindaco per valutare i passi da compiere.
Secondo voi come ufficio abbiamo seguito il giusto iter? O abbiamo sbagliato qualcosa?
Grazie come sempre per la disponibilità.
Senza conoscere le effettive carenze dello stabilimento zootecnico è difficile valutare il da farsi. Proprio per questo motivo ci si avvale dell'organo tecnico competente. Comunque, salvo che le condizioni igienico sanitarie siano incompatibili con la tutela della salute pubblica, se l'attività può conformarsi alla normativa vigente è doveroso assegnare un termine di adeguamento congruo. A questo punto non mi preoccuperei tanto degli aspetti procedurali trascorsi ma piuttosto se esistono margini per scongiurare la cessazione di una attività in corso tenendo conto anche del fatto che i capi allevati non potranno trovare facilmente una sistemazione diversa.
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Senza conoscere le effettive carenze dello stabilimento zootecnico è difficile valutare il da farsi. Proprio per questo motivo ci si avvale dell'organo tecnico competente. Comunque, salvo che le condizioni igienico sanitarie siano incompatibili con la tutela della salute pubblica, se l'attività può conformarsi alla normativa vigente è doveroso assegnare un termine di adeguamento congruo. A questo punto non mi preoccuperei tanto degli aspetti procedurali trascorsi ma piuttosto se esistono margini per scongiurare la cessazione di una attività in corso tenendo conto anche del fatto che i capi allevati non potranno trovare facilmente una sistemazione diversa.
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Prima di procedere con la sospensione della Scia abbiamo ovviamente chiesto a che punto fossero le operazione per la richiesta di agibilità, lasciando intendere che non eravamo li con il calendario puntato alla tempia. La riposta è stata che non c'erano tempistiche certe e che sicuramente non sarebbero state brevi. E' in quel momento che abbiamo dovuto procedere, non avremmo di certo potuto far finta che la situazione fosse a posto.
Sul tema agibilità riporto un estratto dela sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275.
[i]Quanto al primo aspetto, relativo alla mancanza del certificato di cui all’art. 24 del DPR n.380/01 - la cui funzione è quella di comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati - la Sezione ha già avuto modo di chiarire che, [u]prima di disporre la chiusura dei locali commerciali, il Comune deve completare speditamente la procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove l’esito favorevole di questo si sia rivelato impossibile, può e deve disporre la cessazione dell’attività.[/u] Ciò, non già per la ragione formale della mancanza del certificato, bensì per quella sostanziale dell'impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti oggettivi.
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Sul tema agibilità riporto un estratto dela sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275.
[i]Quanto al primo aspetto, relativo alla mancanza del certificato di cui all’art. 24 del DPR n.380/01 - la cui funzione è quella di comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati - la Sezione ha già avuto modo di chiarire che, [u]prima di disporre la chiusura dei locali commerciali, il Comune deve completare speditamente la procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove l’esito favorevole di questo si sia rivelato impossibile, può e deve disporre la cessazione dell’attività.[/u] Ciò, non già per la ragione formale della mancanza del certificato, bensì per quella sostanziale dell'impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti oggettivi.
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Grazie della segnalazione.
Nel caso specifico il problema è che agli atti dell'Ufficio Tecnico non c'è nemmeno la richiesta del certificato di agibilità. La situazione della ditta è ferma alla comunicazione di inizio lavori (manca quindi il "fine lavori" e la richiesta di agibilità). Se quantomeno la richiesta fosse stata inoltrata non avremmo di certo provveduto a sospendere gli effetti della Scia, ma avremmo atteso che l'ufficio tecnico provvedesse al rilascio del certificato di agibilità.
Di fatto, la questione non dipende dalla volontà del Comune ma dai ritardi della ditta.
O sbaglio?