Data: 2014-09-24 08:59:25

locazione commerciale

Ciao,
il DPGR 9 giugno 2008 n. 35/R ha inserito un comma (2bis) all'interno dell'art. 52 del DPGR 61/r/2005 con il quale si è stabilito che " in caso di locazione, qualora in seguito alla stipula del contratto il bene immobile sia classificato nel patrimonio indisponibile o nel demanio della regione, alla scadenza della locazione la cessione in uso del bene è diposta con la concessione di cui agli articoli 40 e seguenti.."

Vi chiedo cosa sia da intendere per "[i]scadenza della locazione[/i]" ossia in caso di locazione 6+6 se sia da intendersi scadenza il naturale compimento dei 6 anni o se, invece e come suppongo, sia necessario che sia data disdetta del contratto nei termini legali non potendosi parlare mai di una vera e propria scadenza naturale ma bensì una proroga tacita in assenza appunto di disdetta o scioglimento consensuale....

In sostanza, nel caso in cui i sei anni di una locazione commerciale, terminino in data es. 31.12.2014, affinché si possa parlare di "scadenza della locazione" è sufficiente il sopraggiungere di tale data o è necessario che il proprietario del fondo abbia dato regolare disdetta impedendone la prosecuzione?

Grazie  ;D

riferimento id:21636

Data: 2014-09-24 17:36:57

Re:locazione commerciale

In via generale, se non è stata prevista una durata maggiore, alla prima scadenza dei sei anni il contratto si rinnova automaticamente. Il contratto può interrompersi alla prima scadenza solo in caso di divieto di rinnovo basato sulle condizioni tassative di cui all’art. 29 della legge 392/1978.

Cassazione civile n. 5150/1993
[i]la comunicazione del diniego della rinnovazione del contratto ai sensi dell'art. 29, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n.392, qualora il locatore, trattandosi di una Pubblica Amministrazione o di un ente pubblico (sia esso economico o non economico) o di diritto pubblico, intenda adibire l'immobile all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle sue finalità istituzionali, non può limitarsi ad un generico richiamo dei fini istituzionali dell'ente ma deve specificare, ai sensi del penultimo comma dell'art. 29 citato, la concreta attività da svolgere nell'immobile, perché anche per le locazioni degli immobili della Pubblica Amministrazione il conduttore ed il giudice debbono essere posti in grado di verificare la serietà e l'attuabilità dell'intenzione indicata nonché, in sede contenziosa, di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego del rinnovo, oltre che rendere possibile il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, in caso di richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31
[/i]

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