[color=red]BONIFICA e RIFIUTI nel D.L. 133/2014[/color]
Articolo 34
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle
procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per
la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di
bonifica)
L’articolo, in merito alle attività di bonifica, interviene con una serie di modifiche al
Codice degli appalti, con il fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi:
ammissibili procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara e accorciati i
termini per la ricezione delle domande e delle offerte, portato al 20% dell’importo
complessivo il limite minimo per considerare “sostanziali” le varianti. Vengono inoltre
introdotte nuove regole per la realizzazione di interventi destinati alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, alla manutenzione degli impianti o alla realizzazione di opere lineari di
pubblico interesse all’interno dei siti inquinati, con specifiche modalità per la
caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni movimentati.
Articolo 35
(Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai
rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale)
L'articolo 35 prevede l’emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto
Sblocca Italia, di un DPCM che individui gli impianti di recupero di energia e di
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema
integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale
nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle
norme europee di settore. Tali impianti concorreranno allo sviluppo della raccolta
differenziata e al riciclaggio, diminuendo quindi progressivamente il carico verso le
discariche, e in qualità di impianti termotrattamento costituiscono infrastrutture e
insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e
dell’ambiente. Gli impianti esistenti devono possedere i requisiti previsti dal decreto
152/2006 allegato C in quanto impianti R1 di recupero energetico, classificazione che
vale per gli impianti di nuova costruzione.
La disposizione di legge prevede il dimezzamento dei tempi necessari per le procedure di
espropriazione, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata
ambientale. Rispetto ai rifiuti in ingresso agli inceneritori o altri tipi di impianti (ad
esempio biomassa o compostaggio), si dispone che debba essere data priorità al
trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico
termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio
sanitario
Il Decreto: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21407.0
La Nota Anci completa: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21617.0