Semplificazione in EDILIZIA nel D.L. 133/2014 - lettura ANCI
[color=red]Articolo 17 (Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)[/color]
L’Articolo 17 comma 1 lettere a), b) e c) apporta una modifica al DPR n. 380/2001 e
s.m.ie nello specifico:
- art. 3, comma 1 lettera b)
- art. 6 comma 2 lettera a)
- art. 10 comma 1 lettera c)
Viene introdotta una nuova definizione di manutenzione straordinaria, che diviene
comprensiva anche degli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità
immobiliari e della modifica delle superfici all’interno del volume complessivo dell’edificio
e ha l’effetto di spostare al campo dell’attività edilizia libera, soggetta a comunicazione di
inizio lavoro, interventi edilizi aventi significativa rilevanza per la qualità del patrimonio
edilizio, sottraendoli all’emanazione di un provvedimento.
Pur apprezzando lo sforzo di semplificazione del governo, sarebbe stato auspicabile un
approccio del legislatore che mirasse ad una revisione complessiva delle definizioni degli
interventi edilizi, in accordo con le regioni e gli enti locali, in modo da porre termine al
processo di continua revisione di tali definizioni che rischia di creare incertezze ulteriori
per gli operatori.
Il comma 1 lettera b) introduce l’art. 3-bis riguardante gli interventi di
conservazione.
La disposizione fissa un principio innovativo e di grande rilevanza della disciplina
urbanistica, secondo cui i piani debbono individuare (“individuano”) gli edifici “non più
compatibili con gli indirizzi della pianificazione”. Per tali edifici scatta, “in alternativa”, la
necessità della acquisizione attraverso “espropriazione” ovvero l’applicazione di forme di
compensazione, per incentivare il recupero da parte degli attuali proprietari.
Inoltre, detta riqualificazione incentivata, non può avvenire per intervento diretto ma
attraverso apposito piano comunale, in quanto la disposizione stabilisce che “nelle more
dell’attuazione del piano” è preclusa la possibilità di operare interventi di demolizione e
ricostruzione (cioè proprio gli interventi che consentono l’effettivo miglioramento della
sicurezza sismica, l’efficientamento energetico, ecc.), salvo che non si dimostrino
“obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario”.
Il comma 1, lettera e) modifica l’art. 14 del DPR n. 380/2001 sul “permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici”.
Appare positivo il fatto che il nuovo comma 1-bis dell’art. 14 del DPR n. 380/2001
riconosca la possibilità di applicare la disciplina dei permessi di costruire in deroga
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, qualificandoli di interesse
pubblico.
Appare tuttavia non coerente il fatto che solo per detti interventi (privati) di
ristrutturazione (e non anche per le opere pubbliche e di interesse pubblico che
attualmente costituiscono le opere che possono beneficiare dei permessi in deroga) sia
consentito di derogare anche alle previsioni di piano relative alle destinazioni d’uso
ammissibili.
Il comma 1 lettera g) modifica l’art. 16 riguardante il contributo per il rilascio del
permesso di costruire.
Il punto 2 introduce al comma 2-bis un periodo con il quale viene inserita una categoria
di interventi, denominati “di trasformazione urbana complessi”, che trova una sua
effettiva e adeguata delimitazione nel rinvio, ai casi elencati dall’allegato IV, parte
seconda, numeri 7 e 8 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ( ad esempio porti ed interporti, strade
extraurbane secondarie).
La lettera h) punto 2 ) che modifica l’art. 17 comma 4 presenta due ordini di criticità:
stabilisce che tre categorie di interventi debbano usufruire di una riduzione del 20% del
contributo di costruzione, ma per la loro individuazione utilizza nozioni molto generali,
(“interventi di densificazione edilizia”, “interventi… per il recupero” e “interventi… per il
riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione”); in secondo luogo, si stabilisce che i
Comuni debbano provvedere entro 90 giorni all’attuazione di tale previsione.
Il comma 1 lettera m) modifica l’art. 22 del DPR n. 380/2001. La disposizione introduce
una importante norma di semplificazione procedurale dell’attività edilizia, che amplia i
casi di variante in corso d’opera che possono essere abilitate attraverso la presentazione
di una DIA anche dopo la loro realizzazione.
La norma esclude da tale semplificazione le varianti che presentino i caratteri delle
variazioni essenziali. Ciò comporta una significativa limitazione nelle Regioni che abbiano
subordinato anche tali interventi a SCIA di fine lavori. Appare indispensabile pertanto
introdurre, dopo le parole “variazione essenziale” il seguente inciso: “fatte salve le
previsioni regionali più favorevoli”.
Il comma 1, lettera n) introduce, dopo l’art. 23-bis del DPR 380/2001 un nuovo
articolo 23-ter denominato “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”. Già nella
rubrica il nuovo articolo 23-ter riconosce che si tratta di una nuova disposizione
urbanistica, per altro di notevole rilievo, che sembra voler incidere sulle prerogative
comunali in materia di regolamentazione delle trasformazioni funzionali del territorio.
Essa stabilisce che “salvo diversa disposizione da parte delle leggi regionali” non
costituiscono mutamenti d’uso rilevanti quelli che non comportano aumento di carico
urbanistico, (comportando un passaggio dall’una all’altra delle quattro categorie di
interventi indicate).
Il comma 1, lettera q) introduce un art. 28-bis “permesso di costruire
convenzionato” nel DPR n. 380/2001.
Anche questa disposizione ha un contenuto precipuamente urbanistico, in quanto il
permesso di costruire convenzionato risulta utilizzabile come alternativa al piano
urbanistico attuativo (qualora, in base ad un apprezzamento discrezionale
dell’amministrazione comunale, “le esigenze di urbanizzazione” possano essere
soddisfatte con tale modalità semplificata, piuttosto che con le ordinarie modalità
previste dalla legislazione vigente). La semplificazione perseguita con tale disposizione
costituisce dunque una rilevantissima modifica della tradizionale impostazione della
disciplina urbanistica che vede nel piano urbanistico attuativo l’indispensabile
strumento urbanistico per la disciplina dei significativi processi di trasformazione
urbana, siano essi volti all’espansione dei tessuti urbani che al riuso e recupero di quelli
esistenti.
L’art 17, comma 3 prevede la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione
dei piani attuativi . Il comma ribadisce l’obbligo delle regioni di legiferare per assicurare
la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di mancata approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi nei termini previsti.
L’art. 17, comma 4 modifica l’art. 28 della legge urbanistica nazionale n. 1150 del
1942 lottizzazione di aree.
Il comma che il decreto legge intende introdurre nella disciplina del 1942 delle
lottizzazioni di cui alla legge urbanistica del 1942, consente di frazionare detti programmi
di trasformazione dei suoli e i relativi oneri che ne conseguono per i privati.
Considerando il fatto che tali previsioni urbanistiche comportano modifiche alla ordinaria
disciplina urbanistica, appare più congruo, piuttosto, introdurre il richiamato
meccanismo di frazionamento nella vigente disciplina edilizia relativa al contributo di
costruzione e alle convenzioni urbanistiche che effettivamente può presentare i caratteri
di necessità ed urgenza.
Il Decreto: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21407.0
La Nota Anci completa: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21617.0
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