Fra le novità dello SBLOCCA ITALIA vi è all'art. 6 una disposizione (che evidenzio in rosso) che ESCLUDE dalla autorizzazione paesaggistica gli interventi sulle antenne di telefonia realizzati a certe condizioni.
Ecco la sintesi che ne dà la nota di lettura ANCI che allego:
[color=red]Articolo 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e
norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la
realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)
Il comma 4, in deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che non sia più soggetta ad
autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia
mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di
pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle
medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.[/color]
Ecco il testo della norma
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU n.212 del 12-9-2014 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 6
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche' per la
realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)
1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono
essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti
wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di
backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui
viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia'
previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti
approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il
servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto
dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di
seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda
ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:
investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di
completamento e' esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10
milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni
di euro;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che
l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in
vigore del presente decreto-legge.
7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma
7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia'
sussistono idonee infrastrutture ed operi gia' un fornitore di
servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i
suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area; nei Comuni
superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli
interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di
assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti
potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia' un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado
di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei
successivi tre anni.
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui
al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere
sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del
50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e'
utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma
7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende
assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area
attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano
Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sullo stesso sito sara' segnalata la conclusione dei lavori, che
dovra' avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La
registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai
benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore che
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a
disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura
realizzata secondo le determinazioni dell'Autorita' per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori
manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una
precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il
termine di conclusione dei lavori.
7- septies. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' ed altre disposizioni
attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonche' il procedimento,
analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per
l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi
agevolabili. I decreti definiscono, altresi', le modalita' atte ad
assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo
dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della
struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato
dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio,
onde garantire il conseguimento delle finalita' sottese al benefico
concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea
C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.".
2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le
seguenti: "nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture
esistenti";
b) dopo le parole: "banda larga e ultralarga", e' soppressa la
parola: "anche".
[color=red] 3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
"Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive
modificazioni, dopo l'articolo 87-bis e' inserito il seguente:
"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo
abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1
metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri
quadrati, e' sufficiente una autocertificazione descrittiva della
variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione
dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli."
4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, non e' soggetta ad
autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di
impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per
antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle
medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma
l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto
legislativo.
5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come
ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze
esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili". [/color]
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