Data: 2014-09-23 09:28:23

Firenze - Sequestrati i risciò elettrici «Sono usati come taxi»

Sequestrati i risciò elettrici «Sono usati come taxi»

I vigili fermano le «tourist caddy»: contestata l’attività di noleggio auto con conducente senza autorizzazione

http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2014/16-settembre-2014/sequestrati-riscio-elettrici-sono-usati-come-taxi-230143933105.shtml


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Data: 2014-09-23 10:18:58

Re:Firenze - Sequestrati i risciò elettrici «Sono usati come taxi»

Prendo l'occasione per fare un breve sunto sulla liberalizzazione di particolari forme di esercizio dell'attività

[b]Codice della Strada - Art. 85  - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone[/b]
[i]1.  Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia (ndr. veda legge 21/1992 o legge 218/2003)
2.  [u]Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone[/u]:
a)  i motocicli con o senza sidecar (ndr. motoveicoli, escluso ciclomotori)
b)  i tricicli (ndr. motoveicoli)
b-bis)  i velocipedi; (ndr. in vigore dal 22 febbraio 2014 – DL 145/2013)
c)  i quadricicli (ndr. motoveicoli)
d)  le autovetture;
e)  gli autobus;
f)  gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g)  i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio
[...]
[/i]
[b]Legge n. 21/92 - Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea[/b]
[i]1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e [u]autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale[/u].[/i]

Il [b]decreto-legge n. 138 del 13/08/2011[/b], intervenendo nella liberalizzazione di molte attività produttive, ha sancito che le restrizioni  in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto. Per quello che riguarda l’esercizio dell’attività di NCC e Taxi, il decreto ha precisato che le abrogazioni (quindi la liberalizzazione) [u]non si applica all’attività svolta con mezzi classificati M1[/u], testualmente, si veda l’art. 3, comma 11-bis del decreto:
I[i]n conformità alla direttiva  2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di  linea svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
[/i]

Quindi, è evidente che la legge n. 21/92 si applica solo a determinate fattispecie fra cui non rientrano i velocipedi, comunque, anche volendo reputare l’esercizio dell’attività di NCC sottoposta a licenza a prescindere dal mezzo utilizzato, dopo il 2011 è chiaro che l’attività svolta tramite veicoli diversi dagli M1, di cui all’art. 47 del Codice della Strada, è attivabile previa presentazione di SCIA, attestante i requisiti di legge, non potendo più essere in vigore disposizioni che possano rappresentare restrizioni  in  materia  di  accesso ed esercizio delle attività economiche, siano esse normative comunali, regionali o statali (non può rimanere in vigore il contingentamento)

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