Data: 2014-09-22 18:26:42

Scia di cessazione commercio on-line - Comune Firenze

Buonasera, quale tempistica deve essere rispettata per la presentazione della Scia di cessazione al Suap, nello specifico, comune di Firenze? Quale è la sanzione per un eventuale ritardo ?
Grazie mille, Liana

riferimento id:21595

Data: 2014-09-22 18:42:10

Re:Scia di cessazione commercio on-line - Comune Firenze


Buonasera, quale tempistica deve essere rispettata per la presentazione della Scia di cessazione al Suap, nello specifico, comune di Firenze? Quale è la sanzione per un eventuale ritardo ?
Grazie mille, Liana
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La comunicazione di cessazione va presentata entro 60 giorni dall'evento. CONSIGLIAMO comunque di farla preventivamente o contestualmente.
La comunicazione NON è dovuta in caso di cessazione per subingresso.

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Toscana

L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 79
Cessazione dell'attività (155).

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la  cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione definitiva (156).

2. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione .

(155) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 17 luglio 2009, n. 38, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 79. Cessazione dell'attività. 1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.».

(156) Comma così modificato dall’art. 52, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge).

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