Data: 2014-09-22 11:10:41

vendita all'ingrosso su aree pubbliche da parte di ditta estera

Gentili di Omniavis,
nel farVi innanzitutto i nostri più sinceri complimenti per l'eccellente lavoro che svolgete ed i servizi resi, ...da utenti "silenti" del Vs forum, passiamo a parte attiva e propositiva.

Si sottopone alla Vs attenzione il seguente caso:
- ditta olandese svolgente commercio (di fiori) all'ingrosso su area pubblica non iscritta alla Camera di Commercio ita.
Nello specifico:
- la ditta olandese raccoglie telefonicamente gli ordini;
- il tir, ad orari e in luoghi fissati con gli acquirenti, si reca in Provincia e consegna su aree pubbliche e all'ingrosso la merce agli acquirenti (commercianti, che a loro volta poi rivenderanno la merce al dettaglio);
- la ditta olandese (tramite il commercialista) afferma che in quanto priva di deposito sul territorio provinciale/ita non possa procedere all'iscrizione alla Camera di Commercio (gli aspetti prettamente fiscali risultano invece chiariti e ok);
- la polizia annonaria ha proceduto a contestare l'esercizio dell'attività in quanto priva del previsto titolo abilitativo (in Provincia è vigente il regime della Scia).

Si ringrazia anticipatamente per il Vs. contributo.
Cordiali saluti

riferimento id:21585

Data: 2014-09-22 11:38:14

Re:vendita all'ingrosso su aree pubbliche da parte di ditta estera


Gentili di Omniavis,
nel farVi innanzitutto i nostri più sinceri complimenti per l'eccellente lavoro che svolgete ed i servizi resi, ...da utenti "silenti" del Vs forum, passiamo a parte attiva e propositiva.

Si sottopone alla Vs attenzione il seguente caso:
- ditta olandese svolgente commercio (di fiori) all'ingrosso su area pubblica non iscritta alla Camera di Commercio ita.
Nello specifico:
- la ditta olandese raccoglie telefonicamente gli ordini;
- il tir, ad orari e in luoghi fissati con gli acquirenti, si reca in Provincia e consegna su aree pubbliche e all'ingrosso la merce agli acquirenti (commercianti, che a loro volta poi rivenderanno la merce al dettaglio);
- la ditta olandese (tramite il commercialista) afferma che in quanto priva di deposito sul territorio provinciale/ita non possa procedere all'iscrizione alla Camera di Commercio (gli aspetti prettamente fiscali risultano invece chiariti e ok);
- la polizia annonaria ha proceduto a contestare l'esercizio dell'attività in quanto priva del previsto titolo abilitativo (in Provincia è vigente il regime della Scia).

Si ringrazia anticipatamente per il Vs. contributo.
Cordiali saluti
[/quote]

La materia è disciplinata dal Dlgs 59/2010 e dalla normativa comunitaria.
In pratica ed in sintesi:
1) la ditta olandese è ABILITATA nel proprio Paese
2) quindi può esercitare in base al principio della libera prestazione di servizi
3) se non ha una organizzazione stabile sul territorio NON DEVE (nè può) iscriversi nel registri italiani (nè fare tantomeno la SCIA)
4) quindi archivia il verbale

Direi che i riferimenti diretti sono:

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )

    [color=red]Art. 8
                            (Definizioni) [/color]
1. Ai fini del presente decreto si intende per:

e) stabilimento:  l'esercizio  effettivo  a  tempo  indeterminato  di
un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore,  svolta
con un'infrastruttura stabile;

[color=red]    Art. 20
            (Esercizio di attivita' di servizi in regime
                      di libera prestazione)[/color]
1.  La  prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita
ai  cittadini  comunitari  e  agli  altri  prestatori  aventi la sede
sociale,  l'amministrazione  centrale  o  il  centro  di  attivita'
principale  all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in
uno Stato membro.
2.  I  requisiti  applicabili  ai  prestatori di servizi stabiliti in
Italia  si  applicano  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1 in caso di
prestazione  temporanea  e  occasionale solo se sussistono ragioni di
ordine  pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  di sanita' pubblica o di
tutela    dell'ambiente,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione e di proporzionalita'.

[color=red]Art. 21
                    (Requisiti da giustificare)[/color]
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 20, commi 2 e 3, il
diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito
in  un  altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b)  l'obbligo  per  il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita'  competenti,  compresa  l'iscrizione  in un registro o a un
ordine  professionale  nazionale,  salvo i casi previsti dal presente
decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c)  il  divieto  imposto  al  prestatore  di dotarsi in Italia di una
determinata  forma  o  tipo  di  infrastruttura, inclusi uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d)  l'applicazione  di  un  regime  contrattuale  particolare  tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di
servizi a titolo indipendente;
e)  l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento
di  identita'  specifico  per  l'esercizio di un'attivita' di servizi
rilasciato in Italia;
f)  i  requisiti,  a  eccezione  di  quelli in materia di salute e di
sicurezza  sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di
materiali  che  costituiscono  parte integrante della prestazione del
servizio;
g)  le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i
destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.
2.  Disposizioni  in  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 possono
essere  previste  solo se giustificate da motivi imperativi di ordine
pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  di  sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e
proporzionalita'.

riferimento id:21585

Data: 2014-09-23 12:33:01

Re:vendita all'ingrosso su aree pubbliche da parte di ditta estera

Grazie dott. Chiarelli per la rapida risposta.
Quindi la ditta olandese non soggiace a nessun adempimento dal punto di vista strettamente commerciale? Abbiamo inteso correttamente?
E per attinenza inoltre Le si chiede: un commerciante su aree pubbliche itinerante abilatato in Prov di Bz (regime Scia) può ritenersi automaticamente abilitato a svolgere l'attività anche in altro Stato EU (es. Austria). E viceversa?
Grazie ancora.
Un buon pomeriggio.Cordiali saluti

riferimento id:21585

Data: 2014-09-23 17:31:20

Re:vendita all'ingrosso su aree pubbliche da parte di ditta estera


Grazie dott. Chiarelli per la rapida risposta.
Quindi la ditta olandese non soggiace a nessun adempimento dal punto di vista strettamente commerciale? Abbiamo inteso correttamente?
[/quote]

CONFERMO. Ovviamente valutare se inviare una Comunicazione al Comune dove la ditta olandese ha un punto di recapito (anche se non sede legale o operativa) dove descrive l'attività e che potrà esibire in caso di controlli.
Purtroppo gli organi di vigilanza in Italia spesso non concepiscono l'idea che si possa lavorare senza un pezzo di carta o una PEC

riferimento id:21585

Data: 2014-09-23 17:38:27

Re:vendita all'ingrosso su aree pubbliche da parte di ditta estera


Grazie dott. Chiarelli per la rapida risposta.
E per attinenza inoltre Le si chiede: un commerciante su aree pubbliche itinerante abilatato in Prov di Bz (regime Scia) può ritenersi automaticamente abilitato a svolgere l'attività anche in altro Stato EU (es. Austria). E viceversa?
[/quote]

Dipende dalla legislazione austriaca (purtroppo non la conosco e non la posso guardare perchè non conosco il tedesco).
La direttiva 123/2006/Ue è stata infatti recepita anche in Austria. Gli Stati membri non possono frapporre ostacoli ma potrebbero richiedere una comunicazione o un adempimento per gli operatori itineranti.

riferimento id:21585
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