la nostra amministrazione vorrebbe regolamentare gli orari delle attività commerciali per garantirne l'apertura in particolari periodi dell'anno... il comune è riconosciuto "turistico" e si vorrebbe garantire l'accessibilità a servizi e attività in orari ben definiti.... è possibile disciplinare la materia, alla luce delle liberalizzazioni intervenute? mi viene in soccorso la legge regionale 38/1998?
riferimento id:21574Non posso darti una risposta univoca, la legge dispone (quella in materia della tutela della concorrenza) che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte senza[u] limiti e prescrizioni[/u] a riguardo del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
Dall'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che il comune può intervenire in modo mirato e su motivazioni contingenti e non presuntive, al fine di tutelare particolari interessi pubblici che possono trovare danneggiamento da una situazione di eccessiva libertà di esercizio delle attività commerciali.
Ti riporto un passo di una recente sentenza del TAR Lombardia, che dopo aver dato conto della necessaria e imprescindibile applicazione dei principi di libertà di esercizio, da parte delle amministrazioni comunali, afferma:
[i]A questo punto, è necessaria un’ulteriore precisazione. La liberalizzazione degli orari non preclude all’Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica. Tuttavia, l’introduzione di limiti alla liberalizzazione è consentita dal Legislatore soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), i quali non possono, aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna, ritenersi incisi. Allorquando il Comune ritenga di dover “combattere” determinate situazioni di potenziale turbamento di specifici interessi pubblici degni di tutela, ha il potere di emanare specifiche ordinanze, ad effetti spaziali e temporali limitati.[/i]
Aggiungo che il comma 3 dell’art. 81 della LR 28/2005 (per quanto poco applicabile) è formalmente ancora vigente essendo sfuggito dalla scure della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2013:
[i]3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell'articolo 85, comma 1.[/i]
Quindi, citando giurisprudenza, legge regionale e trovando una motivazione ragionevolmente e sufficientemente intrisa di “utilità sociale”, magari previa concertazione, puoi provare a disciplinare la faccenda (meglio in modo light)