Data: 2014-09-21 20:10:55

Distributori Automatici

Salve, vorrei dei chiarimenti per quanto riguarda la vendita dei prodotti per mezzo di Apparecchi di Distribuzione Automatica, so che  per iniziare questo tipo di vendita è necessario presentare la SCIA al Comune.
I miei dubbi sono: con la Scia bisogna indicare solo i  requisiti morali o anche  quelli professionali?
Inoltre la somministrazione di alcolici è  anche consentita mediante distributori automatici? E anche dalle 24:00 alle 7:00?
Grazie.

riferimento id:21571

Data: 2014-09-22 13:48:43

Re:Distributori Automatici

Il commercio tramite distributori automatici è sottoposto SCIA con attestazione dei requisiti morali e professionali. Ci potrebbe essere il caso specifico che riguarda il distributore  installato in luogo non aperto al pubblico (vedi circolo privato), magari direttamente da gestore, e quindi, visto che l’attività è rivolta ad una cerchia determinata di persone, non essere soggetto al possesso dei requisiti professionali.

In alcune regioni la vendita di bevande alcoliche con distributori automatici è vietata a prescindere. Se eventuali leggi regionali non dettano qualcosa al proposito, valgono le regole di cui alla legge 125/2001 che, in particolare, al comma 2 dell’art. 14-bis dispone:
[i]Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. [u]Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici[/u], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate[/i]

Resta inteso che devi poter garantire che il rispetto del divieto di vendita alcolici ai minori. Per completezza guarda gli altri articoli della legge 125/2001 e l'art. 689 del codice penale. Se vendi ai minori c'è una sanzione amministrativa, se vendi ai minori di 16 anni c'è una pena. Ti riporto l'art. 689 citato:

[i]L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, [u]attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti[/u]. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.[/i]

riferimento id:21571
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it