È stata fatta più di un mese fa un'ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari a delle ditte, di cui due risultano in liquidazione. Preciso che l'ordinanza è stata regolarmente notificata al curatore. Purtroppo non hanno ottemperato al contenuto del provvedimento. Pertanto devo procedere a redigere la C.N.R. per l'art. 650 c.p. È corretto contestare il 650 c.p. al curatore per le ditte in liquidazione ??
riferimento id:21560
È stata fatta più di un mese fa un'ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari a delle ditte, di cui due risultano in liquidazione. Preciso che l'ordinanza è stata regolarmente notificata al curatore. Purtroppo non hanno ottemperato al contenuto del provvedimento. Pertanto devo procedere a redigere la C.N.R. per l'art. 650 c.p. È corretto contestare il 650 c.p. al curatore per le ditte in liquidazione ??
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Ricorda che nelle imprese in LIQUIDAZIONE il legale rappresentante NON PERDE la capacità di agire.
ANZI, solo il legale rappresentante può adottare atti urgenti mentre il liquidatore è competente solo per gli atti di liquidazione del patrimonio.
SECONDO ME nel caso di specie l'ordinanza andava notificata al legale rappresentante e poi a questo eventualmente andava contestato il 650.
Mentre il liquidatore NON RISPONDE del 650 in quanto non aveva i poteri.
La liquidazione è disciplinata dal codice civile il quale prevede:
Art. 2274 - Avvenuto lo scioglimento della società,i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione
Del resto per il 2279 I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni
Vedi anche questa risposta:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21544.msg40783#msg40783
Sul tema, anche se il caso è diverso, ricordo che con sentenza n. 4213 del 20/02/2013 la Corte di Cassazione Civile ha affermato che il Curatore fallimentare non è un imprenditore e dunque va escluso che la sua posizione sia quella successoria in un rapporto già facente capo al fallito essendo viceversa a lui attribuibile esclusivamente la funzione di semplice gestore del patrimonio di quest'ultimo e che il curatore è da considerarsi terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito.